Circolare 27 marzo 2012 - Attribuzione di assegni una tantum per il 2011, al personale del Ministero del Comparto sicurezza
27 marzo 2012
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione
CIRCOLARE N. 3633/6082
Prot. n. 0124015 del 27/03/2012
Ai Signori Direttori Generali
Al Signor Direttore dell’Istituto Superiore degli Studi Penitenziari
Ai Signori Provveditori Regionali
Ai Signori Direttori degli II. PP. della Repubblica
Ai Signori Direttori degli Uffici Locali di Esecuzione Penale Esterna
Ai Signori Direttori delle Scuole
Al Signor Direttore del Centro Amministrativo “G. Altavista”
Ai Signori Direttori dei Magazzini Vestiario
All’ Ufficio del Capo del Dipartimento
e, p.c.
Al Signor Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile
LORO SEDI
OGGETTO: Attribuzione, al personale del Ministero della Giustizia destinatario della disciplina del Comparto sicurezza in applicazione del decreto del Ministro 17 novembre 2011, adottato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2011, in attuazione dell’articolo 8, comma 11-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell’articolo 1 del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74. di assegni una tantum, per l’anno 2011
Premessa
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L’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto alcune disposizioni che incidono sul trattamento economico, tra gli altri, del personale del Ministero della Giustizia per gli anni 2011, 2012 e 2013.
In particolare, per il suddetto triennio, i commi 1 e 21, del citato articolo 9, stabiliscono, rispettivamente, che:- il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti non può superare il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, compreso quello accessorio, nel quale rientrano anche emolumenti peculiari previsti per il personale del Comparto sicurezza e difesa;
- non si applicano i meccanismi di adeguamento retributivo sulla base della percentuale annualmente definita dall'ISTAT, previsti dall’articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché gli effetti economici derivanti dalla progressione automatica degli stipendi per scatti e classi e quelli derivanti dalle progressioni di carriera comunque denominate.
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Al fine di tenere conto della specificità del personale del Comparto sicurezza-difesa, nonché del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, già in fase di conversione del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010, l’articolo 8, comma 11-bis, del medesimo decreto, aveva previsto l’istituzione di un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012, volto ad assicurare la perequazione delle misure previste dall’articolo 9 comma 21, ossia la mancata corresponsione derivante dalle promozioni per tutto il predetto personale e dai richiamati adeguamenti retributivi e dalle classi e scatti maturati dal personale dirigente e dal personale dirigente e direttivo con trattamento economico dirigenziale superiore.
Successivamente, l’articolo 1 del decreto-legge 26 marzo 2011, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74, oltre ad incrementare il predetto fondo di 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, ha previsto una dotazione dello stesso importo per l’anno 2013 ed ha, contestualmente, esteso la destinazione del medesimo fondo anche al finanziamento di assegni una tantum per la perequazione di alcune indennità peculiari previste per il personale del Comparto sicurezza e difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse ai rispettivi ordinamenti, ricomprese nel cennato divieto di superamento del trattamento economico ordinariamente percepito nel 2010.
Tali indennità sono state individuate nell’assegno di funzione, nell’incremento parametrale connesso all’anzianità di servizio, nel cosiddetto “trattamento dei 13/15 e dei 23/25 anni” e nelle indennità operative non connesse a progressioni in carriera .Lo stesso articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, e il richiamato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 27 del 2011, hanno rinviato l’individuazione della misura dell’assegno e la ripartizione delle risorse complessive del fondo ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Pertanto, con D.P.C.M. del 27 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.290 del 14 dicembre 2011, sono state ripartite tra le Amministrazioni interessate le risorse del Fondo disponibili per gli anni 2011, 2012 e 2013 ed è stata rinviata a decreti ministeriali la determinazione dell’assegno una tantum da corrispondere al personale interessato delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per le esigenze del Ministero della Giustizia sono stati assegnati €. 8.953.508, €.9.319.306 e €.4.895.121, rispettivamente, per gli anni 2011, 2012 e 2013.
Con decreto del Ministro della Giustizia 17 novembre 2011, adottato in attuazione del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata definita, per l’anno 2011, l’entità degli assegni una tantum da corrispondere al personale del Ministero della Giustizia destinatario della disciplina del Comparto sicurezza, ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 3, del richiamato decreto legge n. 27 del 2011, convertito dalla legge n. 74 del 2011.
Il suddetto decreto ministeriale - analogamente a quanto contenuto nei corrispondenti decreti relativi alle altre Forze di polizia, alle Forze armate ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco – ha previsto anche specifici criteri e modalità attuativi finalizzati ad assicurare un'applicazione omogenea per tutto il personale interessato, anche per evitare disallineamenti nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa. -
E’ utile definire,per l’attribuzione degli assegni una tantum per l’anno 2011, gli ambiti di applicazione:
3.1 Ambito oggettivo
Gli assegni una tantum sono riferiti ai seguenti istituti retributivi:- assegno di funzione (emolumento corrisposto al personale interessato in relazione alla qualifica rivestita allorquando matura 17, 27 e 32 anni di servizio senza demerito);
- trattamento economico superiore correlato all’anzianità di servizio, compresa quella nella qualifica o nel grado senza demerito (trattamento corrisposto al personale direttivo e dirigente quando matura 13 e 15 anni o 23 e 25 anni di anzianità nel ruolo senza demerito);
- incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni (trattamento economico - parametro superiore corrisposto al personale quando matura una determinata anzianità nella qualifica: es. ispettore capo dopo 10 anni di servizio nella qualifica);
- indennità operative non connesse a progressioni in carriera (indennità corrisposta al personale quando matura una determinata anzianità di servizio nella qualifica, es. indennità di imbarco );
- progressioni di carriera comunque denominate (incremento retributivo derivante dalla promozione alla qualifica o grado superiore, compresa quella per merito straordinario e quella conferita il giorno precedente alla cessazione dal servizio). Sono escluse dagli assegni una tantum, in quanto non rientrano tra le misure di “congelamento” retributivo, i passaggi da un ruolo al’altro a seguito di concorso ovvero di immissione in servizio permanente effettivo, nonché al conferimento di qualifica o gradi conseguenti alla frequenza di corsi di formazione iniziale ovvero in caso di immissione in servizio permanente;
- classi e scatti di stipendio (incremento stipendiale corrisposto ogni due anni di servizio al personale dirigente ed a quello direttivo con trattamento dirigenziale);
- applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo di cui all’articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (incremento annuale del trattamento economico a favore del personale dirigente e del personale direttivo con trattamento economico dirigenziale, disposto in relazione all’aumento medio delle retribuzioni nel pubblico impiego rilevato ogni anno dall’ISTAT).
Il citato D.M. del 17 novembre 2011 ha stabilito che l’entità dell’assegno una tantum riferita ai predetti istituti, ad eccezione di quello di cui alla leggera g),sia commisurata agli importi dei corrispondenti emolumenti riferiti all'attività di servizio, i cui effetti economici maturati nel 2011 sono “congelati”, ai sensi dei richiamati commi 1 e 21 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
L’entità dell’assegno una tantum riferito invece ai meccanismi di adeguamento retributivo su base ISTAT, di cui alla richiamata lettera g), è pari all’incremento dello 0,75 per cento della retribuzione in godimento al 31 dicembre 2010, corrispondente all'aumento percentuale della cosiddetta “vacanza contrattuale” applicata al restante personale, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.3.2 Ambito soggettivo
Il D.M. 17 novembre 2011 individua espressamente i destinatari degli assegni una tantum in relazione ai singoli istituti di riferimento. Per l’anno 2011, sono quindi destinatari dell’assegno una tantum, nell’entità sopra indicata, oltre a tutto il personale dirigente del Ministero della Giustizia destinatario della disciplina del Comparto Sicurezza interessato all’applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo di cui all’articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e alle classi e agli scatti di stipendio, anche quello che dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, matura i requisiti per l’accesso agli istituti, come sopra specificato, relativi:- all’assegno di funzione senza demerito;
- al trattamento economico superiore correlato all’anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado;
- agli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni;
- alle indennità operative non connesse a progressioni in carriera.
Sono, altresì, destinatari dell’assegno una tantum gli stessi dipendenti che conseguono la promozione - nei limiti sopra indicati - con decorrenza giuridica dal primo gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, anche se la stessa sia stata formalizzata in data successiva. Tra tali promozioni sono ricomprese, come sopra accennato, anche quelle per merito straordinario e quelle disposte il giorno precedente alla cessazione dal servizio.
Sono quindi esclusi il personale promosso con decorrenza giuridica anteriore al primo gennaio 2011,(atteso che allo stesso non si applicano gli effetti del “congelamento” retributivo, come specificato dallo stesso decreto ministeriale) ed il personale che acquisirà la qualifica o il grado superiore con decorrenza giuridica successiva al 31 dicembre 2011.13.3 Effetti economici e trattamento fiscale e contributivo
Gli assegni una tantum in argomento sono corrisposti con distinti assegni per ciascun istituto cui fanno riferimento per l’anno 2011. Essi producono, per il medesimo anno, in relazione agli emolumenti cui si riferiscono, effetti ai fini della 13a mensilità.
Si precisa che il riferimento agli istituti, i cui effetti economici sono “congelati,” è stato utilizzato ai soli fini della determinazione dell'entità dell'assegno “una tantum”.
L’entità dell’assegno una tantum commisurata agli istituti sopra richiamati è proporzionato al periodo dell’anno in cui si sono verificati, per l’interessato, gli effetti del “congelamento”, di cui ai citati commi 1 e 21 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2012.
Il diritto alla corresponsione dell'assegno una tantum matura quando si consegue il diritto all’accesso all’istituto presupposto al medesimo assegno e, quindi, nel momento in cui sarebbe stato aggiornato il trattamento economico in assenza delle richiamate norme che “congelano” temporaneamente gli effetti dei medesimi istituti presupposti.
L’incremento dello 0,75 per cento della retribuzione riferito al “congelamento” dei meccanismi di adeguamento retributivo, di cui all’articolo 24 della legge n. 448 del 1998, si applica sulle misure delle pertinenti voci retributive, vigenti per l’anno 2010, come di seguito indicate:- stipendio;
- indennità integrativa speciale;
- assegno pensionabile;
- indennità di posizione;
- indennità perequativa;
- indennità pensionabile.
I valori degli elementi della retribuzione innanzi elencati rimangono, in ogni caso, quelli discendenti dall’applicazione, per l’anno 2010, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2010. in considerazione che il calcolo dello 0,75 per cento sulle predette voci ha come finalità quella di individuare la misura dell’una tantum da corrispondere al personale interessato.
L'entità dell'assegno una tantum riferita alle promozioni disposte il giorno precedente alla cessazione dal servizio è stata commisurata, convenzionalmente, ai fini esclusivi dell’attuazione del richiamato D.M. 17 novembre 2011, al trattamento economico per un giorno di servizio nella qualifica o grado superiore ed ai riflessi sulla tredicesima mensilità, escludendo gli effetti sulla buonuscita attesa la natura del medesimo assegno in relazione alla vigente normativa in materia.
Infatti, in relazione alla loro natura, gli assegni una tantum, per tutti gli istituti considerati, non sono utili ai fini dell’indennità di buonuscita, né ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (cosiddetta quota A), per cui gli stessi incidono esclusivamente ai fini degli effetti di cui all’articolo 2, commi 9, 10 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cosiddetta quota B).
Gli assegni una tantum rientrano nel calcolo del trattamento economico complessivo ai fini dell’applicazione del comma 2 del succitato articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 che prevede la riduzione del 5 per cento e del 10 per cento della quota eccedente, rispettivamente, i 90.000 e 150.000 euro.
Come specificato dal Ministero dell’economia e delle finanze nella circolare del 15 aprile 2011, sopra menzionata, le voci variabili della retribuzione (es. missioni, trasferimenti,FESI) non incidono sul trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti di cui all’articolo 9, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010. 2 -
Istruzioni operative specifiche per le singole Amministrazioni
Le procedure di liquidazione delle somme sono espletate dal MEF,sulla base della quantificazione degli importi degli assegni “una tantum” da corrispondere a ciascun dipendente avente diritto, effettuata a cura di questa Amministrazione. Si fa riserva di comunicare, non appena si avrà la disponibilità dei fondi, la mensilità dalla quale iniziare a corrispondere gli assegni una tantum in parola, anche in applicazione dell’articolo 4 del D.M. 17/11/2011.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Giovanni TamburinoNote:
1 Il quale, per la progressione in carriera, ad esempio, con decorrenza giuridica riferita al 2012, unitamente a quello che maturerà il diritto agli altri istituti sopra richiamati nel 2012 ed a quello già destinatario dell'assegno una tantum per l'anno 2011, sarà ricompreso nel nuovo decreto ministeriale di determinazione dell'entità dell'assegno una tantum per l'anno 2012, in. relazione alle risorse già previste per il medesimo anno dal citato D.P.C.M. del 27 ottobre 2011, nonché a quelle aggiuntive eventualmente assegnate, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 27 del 2011
2 Pertanto, al personale che avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dell’incremento economico il 1º gennaio 2011 sarà corrisposto un assegno una tantum commisurato al trattamento “congelato” per l’intero anno, mentre, ad esempio, al personale che avrebbe maturato il medesimo incremento il 1º luglio 2011, l’entità dell’assegno sarà adeguato al corrispondente ridotto periodo di “congelamento”