Circolare 17 settembre 2008 - Modalità di percezione indennità di trasferta per ufficiali giudiziari nei casi dell'art. 28 del d.p.r. 115/2002

17 settembre 2008

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI - UNEP

Prot. n. 6/1336/035/2008/CA

Ai Presidenti
delle Corti di Appello
Loro Sedi

E, p.c. All'Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
Roma
FAX 06/66598265

 

Oggetto: Modalità di percezione dell’indennità di trasferta, da parte degli ufficiali giudiziari, nelle ipotesi previste dall’art. 28, secondo capoverso, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo Unico sulle spese di giustizia) - Contestualità di trasferte derivante dall’espletamento di più atti da parte di un solo ufficiale giudiziario.

Con riferimento alla materia in oggetto e in attuazione di quanto disposto da questa Direzione con Circolare prot. n. 6/976/035/2008/CA del 23 giugno 2008, si espone quanto segue.

L’art. 135 del  D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli ufficiali giudiziari”), che disciplinava la “contestualità di trasferte” derivante dall’espletamento di più atti, da parte di un solo ufficiale giudiziario, è stato abrogato espressamente dal D.P.R.  30  maggio 2002 n. 115 (“Testo Unico sulle spese di giustizia”) e sostituito dall’art. 28 del medesimo testo di legge.

Nello specifico, mentre il primo capoverso del suddetto art. 28 riguarda l’ipotesi della percezione di una sola indennità di trasferta da parte dell’ufficiale giudiziario che proceda, su richiesta di una stessa parte, alla notifica di diversi atti del suo ufficio nella medesima località, il capoverso successivo prevede espressamente la non applicazione della disposizione di cui al capoverso precedente, sia nel caso di atti richiesti dalla stessa persona per conto e nell’interesse di parti diverse, sia quando l’ufficiale giudiziario compie tali atti in Comuni diversi o quando, compiendoli nello stesso Comune, deve percorrere tra un luogo e l’altro una distanza eccedente i cinquecento metri.

Dalla parificazione delle due fattispecie citate nel secondo capoverso del citato art. 28 D.P.R 115/2002, si deduce che il regime di percezione delle indennità di trasferta da adottare deve essere identico. E precisamente, nel caso di atti richiesti dalla stessa persona per conto e nell’interesse di parti diverse, all’ufficiale giudiziario spettano tante indennità di trasferta quanti sono gli atti espletati o i destinatari del singolo atto, calcolate tutte con partenza dall’Ufficio giudiziario di appartenenza, nella misura corrispondente alla fascia chilometrica di riferimento di cui all’art. 35 del D.P.R. n. 115/2002 e tenendo conto, per ogni indennità di trasferta relativa al singolo atto o destinatario, del percorso più breve come disposto dall’art. 21 del D.P.R. n. 115/2002; identica disciplina deve essere adottata anche nel caso in cui l’ufficiale giudiziario compie tali atti in Comuni diversi o quando compiendoli nello stesso Comune deve percorrere tra un luogo e l’altro una distanza eccedente i cinquecento metri.

Nell’ipotesi in cui si debba procedere ad effettuare la notifica di diversi atti, richiesti dalla stessa parte, da eseguirsi fuori dal Comune sede dell’Ufficio giudiziario, nei confronti di più destinatari residenti fra loro a distanze superiori ai cinquecento metri l’uno dall’altro, l’ufficiale giudiziario ha diritto a percepire tante indennità di trasferta quanti sono i destinatari degli atti e la trasferta è calcolata per l’intero percorso di andata e ritorno dall’Ufficio giudiziario di appartenenza, conformemente a quanto previsto dai citati artt. 21 e 35 del Testo Unico sulle spese di giustizia.

Pertanto, alla luce di quanto suesposto in relazione alle nuove disposizioni normative intervenute, devono  considerarsi superate le precedenti disposizioni regolamentari emanate sulla materia, che facevano riferimento all’art. 135 del predetto D.P.R. 1229/59.

Si precisa, inoltre, che sono esclusi dalla disciplina innanzi esposta, gli atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per i quali occorre avere a riferimento l’art. 33 del D.P.R. 115/2002 che ha sostituito l’abrogato art. 143 del D.P.R. 1229/59.

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei Dirigenti degli Uffici NEP dei distretti di rispettiva competenza la presente nota, al fine di assicurare l’uniformità di applicazione della normativa vigente nella materia in questione.

Con l’occasione, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia