Circolare 17 novembre 2011 - Spese di notificazione di atti giudiziari spediti fuori dal regime di convenzione stipulata con Poste Italiane Spa

17 novembre 2011

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

Prot.m_dg.DAG.18/11/2011.0155434.U

 

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Sigg. Procuratori Generali della Repubblica
LORO SEDI

Alla Società Poste Italiane spa
Viale Europa, 190 - ROMA

e p.c.,      Al Sig. Vice Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
SEDE

al Sig. Capo dell’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia
ROMA

 

OGGETTO: Spese di notificazione di atti giudiziari spediti fuori dal regime di convenzione stipulata con Poste Italiane spa. Modalità operative per la liquidazione degli oneri relativi alla seconda raccomandata CAD e CAN

 

Numerosi uffici giudiziari hanno evidenziato alcune difficoltà operative connesse al  pagamento della seconda raccomandata (CAD e CAN) che può scaturire dalla notificazione di atti giudiziari spediti fuori dal regime di convenzione in essere con Poste Italiane spa.

Nel processo civile, sono a carico dell’erario le notificazioni (eseguite tramite gli uffici NEP) attinenti a procedimenti per i quali il legislatore ha previsto l’esenzione da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Per gli altri procedimenti civili che non godono di particolari benefici, gli oneri della seconda raccomandata sono a carico della parte privata che ha richiesto la notifica. Consegue, pertanto, la necessità di individuare l’atto per il quale si è reso necessario il secondo invio e verificare se la relativa spesa possa essere posta a carico dell’Erario.

Ciò premesso, si osserva quanto segue.

La seconda raccomandata CAN (comunicazione avvenuta notifica) scaturisce dalla modifica normativa introdotta con il comma 2-quater e comma 2-quinques dell’art. 36 del D.L. n. 248/07, convertito nella legge n. 31/08, che ha modificato l’art. 7 della legge n. 890/1982.

La seconda raccomandata CAD (comunicazione avvenuto deposito) scaturisce, come noto, dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 22/09/1998. I principali aspetti della seconda raccomandata CAD sono stati già a suo tempo disciplinati da questa Amministrazione con la circolare n. 1/99 del 31/03/1999 e la circolare n. 653/03-1 del 14/07/1999 alle quali si rinvia per una approfondita analisi della materia.

Ad ogni modo, è opportuno rammentare, così come già precisato con le predette circolari, che la spesa della seconda raccomandata non è rimborsabile nei casi in cui le notificazioni siano avvenute ai sensi degli artt. 139, comma 4, 140 e 660 c.p.c. e 157 c.p.p. e per le quali non è necessario procedere a tale incombente. Tra l’altro, gli atti che non richiedono la spedizione della seconda raccomandata sono facilmente identificabili dagli uffici postali in quanto sugli stessi  è apposta, in maniera chiara, l’indicazione che la notificazione viene eseguita ai sensi degli articoli dei codici di procedura sopra indicati, di modo che l’agente postale dovrà astenersi dall’invio della seconda raccomandata.

Al fine di consentire agli uffici postali di individuare gli atti esenti, i cui oneri di notificazione sono a carico dell’erario, gli uffici NEP continueranno ad apporre sulle buste verdi, contenenti detti atti, la dicitura “atto esente”.

Inoltre, come già previsto, ogni UNEP avrà cura di apporre sulla busta verde le generalità identificative del proprio Ufficio.

Il mod. 23/L continuerà ad essere compilato in ogni sua parte avendo cura di riportare, tra le altre indicazioni richieste, il numero del registro cronologico, il numero di raccomandata e l’ufficio postale incaricato della spedizione dell’atto giudiziario, specificando anche il numero identificativo (es. ufficio postale di Milano 109, ecc.), ovvero la denominazione identificativa (es. ufficio postale di Roma Prati; Roma Ostia Lido; Velletri centro, ecc.), in modo da individuare in maniera inequivocabile l’ufficio postale di spedizione dell’atto giudiziario.

Dette indicazioni consentiranno agli uffici postali di individuare l’ufficio giudiziario competente per territorio che ha effettuato la spedizione al quale, pertanto, dovranno essere fatturate le spese relative ad eventuali seconde raccomandate connesse ad atti esenti.

Ciò posto, al fine di uniformare le modalità operative relative alla liquidazione degli oneri scaturenti dalle seconde raccomandate (CAD e CAN connesse alla notificazione di atti giudiziari spediti fuori dal regime di convenzione) si rappresenta che è stata concordata con Poste Italiane la necessità di rendicontare (a partire dal mese di gennaio del prossimo anno) le fatture che verranno emesse per CAD/CAN con la fotocopia ben riprodotta (fronte-retro) del modello 23/L AG, dal quale risulta l’indicazione dell’avvenuta emissione della seconda raccomandata e del relativo numero.

Il riscontro dei dati riportati nel mod. 23L, i quali vengono apposti dall’ufficiale giudiziario al momento del primo invio, permette di risalire (raffrontandoli con quanto iscritto nel registro cronologico dell’Ufficio NEP) all’atto per il quale si è reso necessario il secondo invio, verificando in tal modo se la relativa spesa possa essere posta a carico dell’Erario in quanto connessa ad un atto esente.

Le fatture (Mod. 105) presentate dalle strutture postali potranno, pertanto, essere liquidate dagli uffici NEP, con imputazione della spesa al cap. 1360 “spese di giustizia”, dopo aver verificato che dall’allegata copia del mod. 23/L AG (il cui originale è restituito al mittente) risulti l’avvenuta spedizione del CAD/CAN, con indicazione del relativo numero di raccomandata, e che questa sia collegata ad un atto esente con oneri a carico dell’Erario (le cui informazioni sono rinvenibili nel registro cronologico nel quale è stata annotato il primo invio).

Nel caso in cui con il Mod. 105 risultino addebitate prestazioni non riconducibili ad atti esenti (spediti dagli uffici Nep) si dovrà comunque procedere al pagamento delle prestazioni regolarmente addebitate, salvo poi contestare alle competenti strutture postali gli importi privi di riscontro in relazione ai quali occorre provvedere allo storno dell’importo fatturato.

Ciò nel rispetto dell’art. 283 del DPR 115/02 (Testo Unico sulle spese di giustizia)  che prevede che le spese postali per notificazioni a carico dell’Erario sono liquidate dal funzionario addetto all’UNEP.

Con l’occasione si fa presente che per gli atti spediti in regime di convenzione è previsto un prezzo unico e che il pagamento degli oneri relativi alla seconda raccomandata CAD e CAN viene gestito al livello centrale e che, pertanto, alcunché deve essere corrisposto dagli uffici giudiziari.

Poste Italiane è invitata ad assicurare che le competenti strutture postali provvedano a corredare le fatture che verranno emesse per CAD/CAN, per gli atti che verranno spediti dal mese di gennaio 2012, con le copie ben riprodotte (fronte/retro) del mod. 23/L.

Poste Italiane è, altresì, invitata a rammentare agli uffici postali che nell’eventualità in cui la notifica dell’atto giudiziario venga richiesta (nei casi consentiti) direttamente dall’avvocato, senza avvalersi del competente ufficio NEP, i costi della spedizione, compresi quelli relativi alla seconda raccomandata, devono essere posti a carico del mittente indicato nell’avviso di ricevimento, anche nel caso di atti esenti da spese postali.

Si invitano le SS.LL. di far conoscere il contenuto della presente nota a tutti gli uffici giudiziari del distretto.

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
Calogero Roberto Piscitello

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
Maria Teresa Saragnano