Circolare 17 agosto 2011 - Controllo delle assenze per malattia e fasce orarie di reperibilità

17 agosto 2011

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione generale del personale e della formazione

Prot n. 0312684

Ai signori Direttori generali
SEDE

Al signor Direttore
dell’Istituto superiore di studi penitenziari
ROMA

Ai signori Provveditori regionali
LORO SEDI

All’Ufficio dell’organizzazione e delle relazioni
Ufficio del capo dipartimento
SEDE

e,p.c.
Al signor Capo del dipartimento per la giustizia minorile
ROMA

 

OGGETTO: D.L. 2011 n. 98, convertito in legge 2011 n. 111, art. 16, commi 9 e 10. Controllo delle assenze per malattia e fasce orarie di reperibilità

 

  1. La recente manovra economica varata con decreto legge in oggetto e convertito dalla legge 111, ha introdotto alcune modifiche nella disciplina dell’assenza per malattia, delle visite di controllo e della reperibilità dei dipendenti pubblici.
  2. Le innovazioni in materia sono state disposte dall’art. 16, comma 9, che ha modificato l’art. 55 septies del d.lgs 165 del 2001, sostituendo il comma 5,  ed introducendo i commi 5 bis e 5 ter. In particolare:
    1. è stata introdotta ulteriore flessibilità relativamente alla richiesta di visita fiscale   di controllo, eliminando l’assoluta obbligatorietà. Quest’ultima resta circoscritta, sin dal primo giorno, ai casi di assenza che precede o segue le giornate non lavorative. In tutti gli altri casi devono essere valutate la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita;
    2. nei casi in cui il dipendente – nel corso della malattia – debba allontanarsi dall’indirizzo dichiarato, durante le fasce di reperibilità, per effettuare visite mediche, prestazioni specialistiche o per altri giustificati motivi (che devono, comunque, essere documentati), egli ha l’obbligo di effettuare una preventiva comunicazione all’Amministrazione;
    3. il dipendente è altresì obbligato a compiere preventiva comunicazione all’Amministrazione quando l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. In tali casi, l’assenza è giustificata da attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
  3. E’ in particolare necessario per questo Dipartimento osservare che il successivo comma 10 del citato articolo 16, estende la disciplina contenuta nei commi 5, 5 bis e 5 ter dell’articolo 55 septies anche al personale in regime di diritto pubblico¹ . Ne consegue che sono applicabili anche a tale categoria di personale le disposizioni ricordate nel precedente paragrafo.
    Allo stato, quindi, tutto il personale dipendente di questa Amministrazione soggiace alle richiamate disposizioni; devono ritenersi estese al personale non contrattualizzato le disposizioni relative alle fasce orarie di reperibilità ed al regime delle esenzioni².
  4. Con circolare primo agosto 2011 n. 10, allegata alla presente, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito istruzioni attuative della legge chiarendo alcuni aspetti applicativi.
    Nel rinviare all’ampio e chiaro contenuto della predetta circolare per la disciplina della materia, si segnala che l’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione prevista come anzi detto dall’art. 16, comma 10, non riguarda l’intero settore, dal quale resterebbe esclusa, secondo il tenore testuale della norma, la gestione telematica dei certificati (d. lgs. 165 del 2011, art. 55 septies, commi 2, 3 e 4).
    Pertanto, per il personale di diritto pubblico non costituisce obbligo la prescrizione relativa all’inoltro telematico delle certificazioni mediche che possono continuare ad essere acquisite in forma cartacea.
  5. I Signori Provveditori vorranno cortesemente diramare le presenti istruzioni alle dipendenti articolazioni.
    L’Ufficio del Capo del Dipartimento, con pari cortesia, si compiacerà di diramarle agli Uffici afferenti.

 

Roma, 17 agosto 2011

IL DIRETTORE GENERALE
Riccardo Turrini Vita

1. Per questa Amministrazione: dirigenti penitenziari, ufficiali del disciolto Corpo AA. CC. e appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.

2. D.M. 18 dicembre 2009 n. 206.