Circolare 21 luglio 2004 - Percentuale spettante al personale UNEP ex art. 122 comma 2 del D.P.R. 15.12.1959 n 1229. Requisito della presenza in servizio ex art. 6 C.C.N.I.L. 24 aprile 2002

21 luglio 2004

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

 

Prot. n. 6/1293/035/09/CA-MR

AI SIGG. PRESIDENTI
DELLE CORTI DI APPELLO
LORO SEDI

Oggetto : Percentuale spettante al personale UNEP ex art. 122 comma 2 del D.P.R. 15.12.1959 n° 1229. Requisito della presenza in servizio ex art. 6 C.C.N.I.L. 24 aprile 2002 (“Norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari”).

Con riferimento a quanto in oggetto, essendo pervenute richieste di chiarimenti circa l’attribuzione della percentuale di cui sopra agli ufficiali giudiziari comandati presso altre Amministrazioni dello Stato, questo Ufficio ha posto formale quesito all’ARAN per dissolvere i dubbi sorti sulla questione.

Ai fini del percepimento della percentuale sui crediti recuperati dall’Erario, con decorrenza dal secondo bimestre 2002, il requisito della presenza in servizio da parte del personale UNEP è disciplinato dall’art. 6 del C.C.N.I.L. 24.4.2002 che, a differenza dell’art. 140 del D.P.R. n. 1229 del 1959 – il quale lo richiedeva con riferimento all’ultimo giorno del bimestre di maturazione –, aggiorna il criterio di attribuzione della medesima, subordinandolo ad una presenza in servizio da accertarsi con riguardo a tutti i giorni lavorativi del bimestre innanzi citato.

In proposito, l’Amministrazione all’atto di applicare la norma contrattuale del predetto art. 6 delle Norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari, è intervenuta sulla materia con apposita circolare prot. n. 6/555/035/CA-MR in data 26 marzo 2003, nella quale nel richiedere i dati relativi alle presenze del personale UNEP in servizio nei vari Uffici NEP, ha altresì specificato che dal conteggio dei giorni di effettiva presenza in servizio del medesimo personale, andavano escluse soltanto tre tipologie di assenze: 1) malattia (anche dovuta per infortunio dipendente da causa di servizio) anche se superiore a quindici giorni; 2) congedo parentale (astensione facoltativa); 3) sciopero. Al contrario, nel conteggio delle presenze utili ai fini della corresponsione dell’emolumento-percentuale de quo aveva tenuto conto di quelle assenze che equivalgono ad ogni buon fine di legge alla presenza in ufficio, menzionando al punto 9) il comando presso altra Amministrazione dello Stato.

Sulla questione, allo stato è intervenuto il parere fornito dall’ARAN in data 12 luglio 2004, di cui al quesito sopra cennato, il quale esplicita che il citato art. 6 ha determinato un aggiornamento dei criteri, già individuati dall’art. 140 del D.P.R. n. 1229 del 1959, utili per l’individuazione dei beneficiari di tale specifica voce retributiva e per la definizione del relativo importo, indicando, tra gli altri, quale criterio determinante la “presenza in servizio” che deve essere necessariamente garantita presso l’Amministrazione di appartenenza.

La conclusione dell’Agenzia interpellata, esclude pertanto l’attribuzione della voce retributiva costituita dalla percentuale di cui al menzionato D.P.R. n. 1229/59 in favore del personale in comando presso altre Amministrazioni dello Stato, ancorché appartenente organicamente ad un Ufficio NEP.

Ne consegue che a seguito del suddetto parere dell’ARAN, l’emolumento di cui trattasi non deve essere più corrisposto agli ufficiali giudiziari in posizione di comando presso altre Amministrazioni dello Stato, con ciò riformandosi la circolare prot. n. 6/555/035/CA-MR del 26.3.2003 emessa da questo Ufficio e di riferimento in materia, nella parte in cui al citato punto 9) indicava la posizione di comando pressa altra Amministrazione dello Stato, alla stregua di una presenza in servizio “utile” ai fini della corresponsione della percentuale in parola.

Relativamente alle percentuali in corso di liquidazione da parte delle SS.LL., va precisato che le quote assegnate da questa Amministrazione agli ufficiali giudiziari in posizione di comando vanno ridistribuite all’interno degli Uffici NEP nei quali sono residuate, rapportandosi al meccanismo di calcolo indicato nell’art. 6 del C.C.N.I.L. 24.4.2002 sopra evidenziato e in considerazione del criterio della presenza in servizio del personale interessato.

Per l’avvenire, nella comunicazione periodica a questo Ufficio del personale in servizio nei rispettivi Uffici NEP, con riferimento ai bimestri di maturazione dell’emolumento in questione, ai fini dell’assegnazione delle quote di percentuale de quibus, si invitano altresì le SS.LL. a non conteggiare il suddetto personale, del quale dovranno essere comunicati i nominativi e i relativi periodi di riferimento (i bimestri di esclusione), pregandosi al contempo di voler cortesemente curare la sollecita trasmissione della presente Circolare ai Dirigenti degli Uffici NEP dei rispettivi distretti, al fine di una immediata applicazione della medesima.

IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia