Circolare 20 luglio 2011 - Pignoramenti di crediti presso terzi: chiarimenti riguardanti le modalità di esecuzione

20 luglio 2011

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Direzione Generale del Personale e della Formazione

 

Prot. n. 6/1312/035/2011/CA

Ai Presidenti delle Corti d'Appello
LORO SEDI

e, p.c.
All'Ispettorato generale del Ministero della giustizia
Via Silvestri, 243
ROMA

 

OGGETTO: Circolare Uffici NEP: Pignoramenti di crediti presso terzi – Chiarimenti riguardanti le modalità di esecuzione

 

E’ pervenuto dalla Direzione Generale della Giustizia Civile apposito quesito formulato da un Ufficio NEP, riguardante la materia indicata in oggetto, in merito alla quale vengono richieste “direttive riguardanti i seguenti punti:

  1. l’ordine in cui procedere alle notificazioni del terzo e del debitore;
  2. il momento in cui si concretizza il pignoramento, se con la notifica al terzo o al debitore e, quindi, quando effettuare il deposito dell’atto alla cancelleria del Tribunale competente;
  3. come procedere, in caso di mancata notifica al terzo, ai fini della notifica al debitore.”

Il procedimento di espropriazione di crediti del debitore presso terzi ha inizio con la notifica dell’atto di pignoramento di cui all’art. 543 c.p.c. al terzo e al debitore esecutato. In proposito, si osserva che le norme che disciplinano la notifica del predetto atto nell’espropriazione presso terzi non prevedono un ordine tassativo tra terzo e debitore, anche se si ritiene consigliabile notificare l’atto di pignoramento prima al terzo, al fine di assicurare il credito da indebite tempestive sottrazioni da parte del debitore o preservarlo da contingenti vicende esterne al procedimento di espropriazione in questione.

Il funzionario UNEP che ha proceduto alla notificazione dell’atto di pignoramento al terzo e al debitore, è tenuto a depositarne immediatamente l’originale nella cancelleria del Tribunale per la formazione del fascicolo previsto dall’art. 488 c.p.c.. Al riguardo, si osserva che condizione necessaria affinché si concreti il pignoramento presso terzi e possa  essere depositato nella cancelleria competente, è l’avvenuto espletamento della notificazione dell’atto di pignoramento al terzo, in quanto la mancata notifica a tale parte impedisce l’ulteriore corso della procedura esecutiva.
Nel caso di mancata notifica dell’atto di pignoramento al terzo, si ritiene che l’Ufficio NEP debba restituire il predetto atto al procuratore della parte procedente, per le eventuali ulteriori indicazioni in merito, essendo venuto meno l’avvio effettivo del procedimento espropriativo.

Per completezza argomentativa sulla materia in questione, si richiamano le allegate note prot. n. 6/283/03-1/2010/CA del 23 febbraio 2010 e prot. n. 6/1018/03-1/2010/CA del 6 luglio 2010, contenenti risposte a quesiti circa ulteriori aspetti di carattere generale, riguardanti l’esecuzione del pignoramento presso terzi.
Con riferimento alla notifica dell’atto di pignoramento presso terzi in ipotesi di pluralità di terzi di cui soltanto uno o alcuni aventi sede, residenza o dimora nell’ambito del circondario ove ha competenza territoriale l’Ufficio NEP a cui è stata richiesta l’esecuzione, questa Direzione Generale ha rilevato, a seguito di indicazioni di numerosi Uffici NEP, che sul territorio nazionale vengono seguite due prassi differenti per quanto riguarda l’iter procedurale:

  1. quella di notificare per posta l’atto di pignoramento a terzi fuori dal circondario di competenza dell’Ufficio NEP presso il quale è stato incardinato il procedimento di espropriazione;
  2. quella di rifiutare di notificare per posta l’atto di cui al punto 1) con le relative condizioni specificate.

Stando alla normativa di riferimento dell’istituto giuridico in questione, la prassi di cui al punto 1) è da ritenersi inapplicabile.
Infatti, ai sensi dell’art. 26, terzo comma, e dell’art. 543, secondo comma, n. 4 del codice di procedura civile, per l’espropriazione forzata di crediti è competente il Giudice  del luogo dove risiede il terzo debitore. La competenza stabilita da tale norma è esclusiva ed inderogabile, come espressamente dispone l’art. 28 c.p.c., per cui le violazioni della relativa disciplina sono rilevabili anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo.

Inoltre, l’inderogabilità della competenza  stabilita per l’espropriazione forzata di crediti dall’art. 26 c.p.c., nonché dall’art. 543, secondo comma, n. 4, c.p.c., determina l’inapplicabilità al processo esecutivo della norma di cui all’art. 33 c.p.c. (connessione soggettiva), che consente la deroga della competenza per territorio in caso di connessione di cause proposte contro più persone (cfr. Cassazione civile 17/12/1991 n. 13954 e, per quanto riguarda espressamente la materia dell’esecuzione forzata, Cassazione civile, 2/08/2000 n. 10123).
Ne consegue che, nel caso in cui il creditore intenda procedere all’espropriazione di crediti vantati dal proprio debitore nei confronti di più soggetti aventi residenza in circoscrizioni di diversi Uffici giudiziari, tale parte non potrà citare tutti i terzi debitori a comparire davanti ad un unico Giudice, da lui scelto, anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 26 e 543 c.p.c., ma dovrà promuovere distinte procedure esecutive.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la nota prot. n. 6/1152/03-1/2011/CA del 15 giugno 2011, inoltrata alla Corte di Appello di Catania, è da ritenersi superata.

Si prega di voler comunicare la presente nota ai Dirigenti degli Uffici NEP dei distretti di rispettiva competenza, affinché ne tengano conto nella regolazione della materia.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Roma, 20 luglio 2011

IL DIRETTORE GENERALE
Calogero Roberto Piscitello