Circolare 27 maggio 2011 - Esecuzione del sequestro preventivo sui beni mobili registrati e beni iscritti al PRA

27 maggio 2011

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I


Prot. n. 76260

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sig. Procuratori Generali presso le Corti d’Appello
LORO SEDI

p.c.
Al Sig. Capo dell’Ispettorato Generale
ROMA

 

OGGETTO: Esecuzione del sequestro preventivo sui beni mobili registrati e segnatamente  beni iscritti sul Pubblico Registro Automobilistico

 

L’articolo 2, lettera a) del comma 9 della legge 15 luglio 2009, n.94 ha sostituito, come noto, l’articolo 104 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e diversamente dalla disciplina previgente, ha disposto, tra l’altro, la trascrizione del provvedimento di sequestro preventivo riguardante i beni mobili registrati.
Alcune Procure hanno segnalato di aver ricevuto la richiesta di pagamento, da parte degli uffici A.C.I., degli emolumenti previsti per gli adempimenti di annotazione dei provvedimenti di sequestro preventivo sul Pubblico Registro Automobilistico.
A seguito di una recente circolare in materia di trascrizione di provvedimenti giudiziari ed amministrativi, l’A.C.I. ha rettificato il precedente orientamento, con istruzioni indirizzate agli uffici provinciali A.C.I., ritenendo, in ragione della normativa vigente, non sottoposta ad alcun onere la trascrizione in parola e dichiarando pertanto gratuita la trascrizione del provvedimento e la relativa cancellazione.
Tali recenti disposizioni devono pertanto, compre espressamente dichiarato dall’A.C.I., considerarsi prevalenti rispetto alle precedenti e conseguentemente gli uffici giudiziari che hanno ricevuto la richiesta di pagamento di emolumenti per la trascrizione dei provvedimenti di sequestro preventivo non devono tenerne conto.
Si prega le SS.LL. di diffondere la presente nota a tutti gli uffici giudiziari del distretto.

Roma, 27 maggio 2011

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Teresa Saragnano