Circolare 19 aprile 2011 - Regime fiscale dei giudizi di gravame relativi a cause di competenza del giudice di pace, alle quali è attribuibile l’esenzione disciplinata dall’articolo 46, della L. 374/1991
19 aprile 2011
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I
Prot. n. 56105
Al Sig. Presidente della Corte di Cassazione
ROMA
Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI
p.c.
Al Sig. Capo dell’Ispettorato Generale
ROMA
OGGETTO: Regime fiscale dei giudizi di gravame relativi a cause di competenza del giudice di pace, alle quali è attribuibile l’esenzione disciplinata dall’articolo 46, della legge 21 novembre 1991, n. 374
La legge 21 novembre 1991, n. 374 istitutiva del giudice di pace, ha previsto, all’articolo 46, un regime fiscale agevolato per le cause di valore non eccedente la somma di euro 1.033,00 infatti tali cause originariamente esenti da ogni spesa, a seguito della riforma introdotta dal comma 308 dell’art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n.311 sono attualmente soggette al pagamento del solo contributo unificato.
Alcuni uffici giudiziari hanno segnalato di aver ricevuto istanze delle parti processuali in merito all’estensione di tale esenzione anche ai gradi di giudizio successivi e segnatamente in relazione al grado di appello instaurato avanti al Tribunale ordinario.
Poiché la tipologia di esenzione in parola riguarderebbe anche l’imposta di registro, si è reso necessario un coordinamento con l’Agenzia delle Entrate, posto che peraltro le istanze ricevute dagli uffici giudiziari riguardavano espressamente la richiesta di esenzione dal pagamento dell’imposta di registro.
L’Agenzia delle Entrate, convenendo con il parere di questa Direzione Generale, ha ritenuto che la ratio legis della norma esentativa in commento, inserita nel corpus normativo recante l’istituzione del giudice di pace, porta a ritenere che detto regime trovi applicazione esclusivamente per il grado di giudizio di competenza di tale giudice.
Si ritiene altresì opportuno richiamare l’ulteriore principio riguardante la materia delle agevolazioni fiscali, le quali, come evidenziato anche dall’Agenzia delle Entrate, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva. Il costante insegnamento della Corte di Cassazione, infatti, ribadisce che “le disposizioni che prevedono delle agevolazioni tributarie sono norme di stretta interpretazione” (Cassazione, sezione tributaria, 25 gennaio 2002, n. 4611, confermata anche dalla più recente sentenza 21 gennaio 2009, n. 5270).
Premesso quanto sopra, le agevolazioni fiscali di cui all’articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n.374, previste per il solo primo grado, di competenza del giudice di pace, devono ritenersi non estensibili alle relative impugnazioni.
Si pregano le SS.LL. di diffondere la presente nota a tutti gli uffici giudiziari del distretto.
Roma, 19 aprile 2011
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Teresa Saragnano