Circolare 7 febbraio 2011 - Patrocinio a spese dello Stato nel civile. Recupero spese nei casi previsti dall’articolo 134 T. U. spese di giustizia

7 febbraio 2011

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I

Roma 7 febbraio 2011
Prot. n. 16318


Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI

p.c.        Al Sig. Capo dell’Ispettorato Generale
ROMA

OGGETTO: Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile. Recupero delle spese nei casi previsti e disciplinati dall’articolo 134 del Testo Unico delle spese di giustizia

L’istituto del patrocinio a spese dello Stato, nel processo civile, prevede che le spese a carico della parte  siano prenotate a debito, o anticipate dall’erario, secondo le previsioni di cui all’articolo 131 del Testo Unico delle spese di Giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
In relazione  alla disciplina generale del processo civile, di cui all’articolo 91 del codice di procedura civile, la parte soccombente, condannata al pagamento delle spese, ove ovviamente diversa dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, è condannata dal giudice, ai sensi dell’articolo 133, del citato Testo Unico, a rifondere allo Stato le spese processuali anticipate o prenotate a debito come sopra precisato.

In virtù di tale disposto normativo, gli uffici giudiziari sono tenuti, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, a curare la riscossione di tali spese, anticipate o prenotate a debito.
Il sistema prevede, ad integrazione di tale quadro normativo, che nel caso in cui, attivata la procedura di recupero nei confronti della parte soccombente, non sia possibile recuperare il credito, sia la parte ammessa al patrocinio a restituire le spese erogate in suo favore, “se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore”.

Tale previsione normativa, di cui al comma 1 dell’articolo 134 del citato Testo Unico, ha generato dubbi operativi da parte di alcuni uffici giudiziari.
Sul punto si ritiene opportuno precisare che si dovrà procedere al recupero delle spese processuali sostenute dall’erario per effetto del patrocinio a spese dello Stato, prioritariamente nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell’articolo 133 sopra citato.
Soltanto ove tale riscossione sia infruttuosa, l’ufficio giudiziario potrà procedere nei confronti della parte ammessa al patrocinio in quanto, la stessa, in virtù dell’esito favorevole della causa ed anzi, proprio per effetto del favorevole giudizio, è ritenuta dal legislatore in condizione di poter restituire le somme erogate in suo favore.

L’articolo 134, nel successivo comma 2, precisa che tale recupero dovrà essere attivato quando la parte ammessa abbia conseguito il sestuplo delle spese.
Pone qualche dubbio interpretativo l’ulteriore precisazione in ragione della quale le spese anticipate debbano essere recuperate, indipendentemente dalla “somma o valore conseguito”.

Posto che comunque il comma 2 deve intendersi una puntualizzazione del diritto di rivalsa operato secondo i presupposti di cui al comma 1, tale recupero deve essere attivato soltanto in presenza di una sentenza favorevole alla parte ammessa al patrocinio.
Nessuna azione di recupero deve ovviamente essere effettuata nei confronti dell’ammesso al patrocinio nei casi in cui sia rimasto soccombente e tale punto viene precisato per quegli uffici giudiziari che hanno ritenuto applicabile la seconda parte del comma 2, alle sentenze sfavorevoli alla parte ammessa.

Vi è un ulteriore profilo che ha fatto sorgere numerosi quesiti da parte dei Tribunali e riguarda il caso della separazione consensuale e dello  scioglimento congiunto del matrimonio. A parere di questa Direzione Generale, i provvedimenti in questione, nel contesto normativo vigente, non consentono di attivare alcuna riscossione poiché si ritiene non possa trovare applicazione la previsione normativa di cui al comma 2 dell’articolo 134 in parola, prevista per la transazione.

Si ritiene opportuno suggerire che i provvedimenti giurisdizionali tengano in adeguato conto il particolare regime delle spese nei processi in cui una delle parti gode del beneficio dell’istituto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto tali atti costituiscono il titolo della riscossione.

Si pregano le SS.LL. di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto.

                                                      Il Direttore Generale
                                                   Maria Teresa Saragnano