Nota 1 luglio 2005 - Rendicontazione dei modelli di pagamento F23

1 luglio 2005

Prot. n. 1/7221/U/44

Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
ROMA

Ai Sig.ri Presidenti di Corte d'Appello
LORO SEDIAl Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
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Al fine di assicurare l'omogenea compilazione dei modelli statistici semestrali, ed al fine, altresì, di rispondere a taluni quesiti pervenuti in tema di rendicontazione dei pagamenti effettuati mediante modello F23, si fa seguito alle disposizioni contenute nella nota del 2 luglio 2004, concernente il monitoraggio semestrale sulle spese di giustizia, per segnalare quanto segue.

Come noto, successivamente alla soppressione dei servizi autonomi di cassa disposta dal D.lgs. n. 237/97, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, le modalità di pagamento spontaneo dei crediti erariali iscritti nei soppressi registri dei Campioni Civili e dei Campioni Penali, ora Registri Recupero Crediti, è stata disciplinata dal Decreto del Ministero delle Finanze del 17.12.1998, il quale, all'art. 5, comma 3, espressamente prevede la funzione della rendicontazione ovvero della comunicazione da parte del competente Concessionario, "delle informazioni relative alle riscossioni effettuate". Tale previsione normativa è correlata al generale principio dell'obbligo di rendicontazione degli agenti della riscossione, previsto dall'art. 252 del R.D. 23 maggio 1924, Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Tanto posto, si rileva che seppure, allo stato, tale funzione non operi correttamente - sono, infatti, stati segnalati ritardi ed incompletezze rispetto alla citata disposizione che prevede la rendicontazione puntuale entro il mese successivo alla data del pagamento - tuttavia, in applicazione della normativa sopra citata, gli uffici giudiziari non possono considerare definite le partite di credito se le stesse non sono state rendicontate dai competenti concessionari.

Peraltro, al fine di rilevare i ritardi nella rendicontazione e consentire il prosieguo degli interventi di regolarizzazione della procedura già avviati, si raccomanda la scrupolosa compilazione dei modelli statistici, con particolare riferimento, rispetto a quanto sopra esposto, al riquadro inerente le somme rendicontate ed al riquadro inerente le somme riscosse ma non rendicontate.

Al contrario, si sottolinea che per il debitore, il modello F23 costituisce ricevuta di pagamento ancorché non rendicontato (cfr. relazione all'art. 194 del D.P.R. n. 115/2002, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia); conseguentemente, il medesimo, costituendo una prova del pagamento, legittima l'ufficio a rilasciare al debitore le eventuali attestazioni di avvenuto pagamento per le quali, ove non sia pervenuta la rendicontazione, si suggerisce di utilizzare la seguente formula: "a richiesta dell'interessato, per uso______ si attesta il pagamento del credito erariale, avvenuto in data_______ mediante modello F23 la cui copia, allo stato non rendicontata, è in possesso dello scrivente ufficio".

Le SS. VV. sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici interessati.

Si ringrazia.
 
Roma, 1 luglio 2005
 
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Mele