Circolare 6 maggio 2002 - Mansioni superiori del personale dell'Amministrazione giudiziaria
6 maggio 2002
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Al Sig. Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti di Appello
Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia
Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Al Sig. Commissario del Governo di Bolzano
Al Sig. Direttore dell'Ufficio Speciale per la Gestione e
Manutenzione degli Uffici Giudiziari di Napoli
p.c.
Al Sig. Capo di Gabinetto dell'On. Ministro
Ai Sigg.Capi delle Segreterie Particolari degli On.li Sottosegretari
Al Sig. Capo dell'Ufficio Legislativo
Al Sig.Capo dell'Ispettorato Generale
Al Sig. Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Al Sig. Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati
Al Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico
LORO SEDI
OGGETTO : Articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Svolgimento di mansioni superiori da parte del personale dell'Amministrazione Giudiziaria.
In data 29 marzo 2002 sono stati definiti ai sensi dell'art. 24 co. 4 del CCNL 1998-2001, sentite le Organizzazioni sindacali, i criteri per il conferimento delle mansioni superiori di seguito riportati.
Criteri per il conferimento delle mansioni superiori
-
Ambito di operatività della disciplina.
Possono essere attribuite, ai sensi dell'art. 24 del CCNL, le mansioni immediatamente superiori a quelle relative alla posizione di livello economico della medesima area in cui il dipendente è inquadrato o, se trattasi di ultima posizione economica, a quella iniziale dell'area omogenea, ossia relativa alla medesima professionalità, immediatamente superiore.
La predetta norma, regolamentando esclusivamente le mansioni previste dal nuovo sistema di classificazione del personale, non si applica alle funzioni dirigenziali, poiché disciplinate da apposito contratto.
-
Eccezionalità del conferimento delle mansioni superiori.
Il conferimento delle mansioni superiori, realizzando di fatto una deroga al principio di cui all'art. 52, comma 1, del d. lgs. 165/2001, riveste carattere di eccezionalità.
L'articolo citato, invero, prevede unicamente due ipotesi, la vacanza di posto in organico e la sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, in cui procedere legittimamente all'attribuzione. A tal riguardo, l'organo competente dovrà effettuare una verifica preventiva circa la possibilità di sopperire alle esigenze di servizio mediante una organizzazione ottimale del personale a disposizione, anche alla luce del principio della flessibilità, o mediante il ricorso ad altri istituti quali l'applicazione o il distacco.
Esclusivamente a seguito del fallito esperimento delle attività di cui sopra il dirigente sarà legittimato ad attribuire le mansioni superiori.
-
Prevalenza delle mansioni superiori sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale.
La valutazione della sussistenza degli elementi sostanziali che concorrono ad individuare le mansioni superiori spetta al dirigente dell'ufficio, se presente, o al dirigente vicario, d'intesa con il capo dell'ufficio o, in assenza sia del dirigente che del dirigente vicario, al capo dell'ufficio che dovrà a tal fine fare riferimento alle mansioni esigibili dal personale alla luce del criterio di equivalenza di cui al citato art. 52.
A tal riguardo l'organo competente valuterà, tenuto conto del criterio della prevalenza, che, sotto il profilo qualitativo, le mansioni da attribuire richiedano una specializzazione elevata ed un impegno maggiore, esclusivi della posizione economica immediatamente superiore; che, sotto l'aspetto quantitativo, la prestazione non abbia carattere marginale rispetto alle attività inerenti alla posizione effettivamente ricoperta; che, infine, dal punto di vista temporale, la mansione superiore non sia svolta solo occasionalmente.
-
Ricorso al principio di flessibilità.
L'indicazione, in dettaglio, delle attività che sono devolute in via esclusiva alla posizione economica superiore deve risultare analiticamente dal provvedimento formale di conferimento delle mansioni superiori che dovrà contenere, a pena di nullità dello stesso, tutti gli elementi descritti nell'allegato A.
Nell'attribuire le mansioni superiori l'organo competente dovrà, pertanto, riferirsi ed uniformarsi al nuovo sistema di classificazione del personale dell'Amministrazione giudiziaria, disciplinato dal Contratto Collettivo Integrativo del Ministero della Giustizia del 5 aprile 2000, il quale è improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi.
Perché ricorra l'ipotesi di svolgimento di mansioni superiori, fermi restando i principi indicati in premessa, non è pertanto sufficiente che il dipendente vada a sostituire personale appartenente alla posizione economica immediatamente superiore, essendo previsto, nell'ottica della interfungibilità delle prestazioni, lo svolgimento di diverse attività comuni nell'ambito delle varie posizioni economiche all'interno della medesima area o, se trattasi di ultima posizione economica, a quella iniziale dell'area omogenea.
Né, peraltro, può rientrare nell'accezione "mansione superiore" lo svolgimento di compiti necessariamente legati, perché complementari o strumentali, all'attività lavorativa richiesta in via principale.
D'altro canto, però, nell'applicare il principio di flessibilità si dovrà porre la giusta attenzione nella lettura delle declaratorie di talune posizioni economiche: a titolo esemplificativo resta inteso che nella competenza del cancelliere C2 è compresa l'attività di direzione degli uffici di cancelleria solo quando l'attività medesima non sia riservata a professionalità appartenenti al ruolo dirigenziale nonchè l'attività vicaria del dirigente. Qualora tale attività si svolga in strutture di notevole complessità e rilevanza le mansioni superiori esercitate dovranno essere ricondotte a quelle proprie del direttore di cancelleria C3. E' chiaro, inoltre, che nella competenza del direttore di cancelleria C3 debba ricomprendersi sia l'attività di direzione di un ufficio o servizio, in strutture di notevole complessità e rilevanza, sia la funzione vicaria del dirigente anche nel caso di reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare.
-
Responsabilità per la non corretta attribuzione di mansioni superiori.
Dell'attribuzione di mansioni superiori che risulti nulla, perché fatta in difformità alle norme che regolano la materia, e dell'irregolarità dei relativi provvedimenti risponderà direttamente l'organo competente che ha disposto l'assegnazione.In tale ipotesi l'Amministrazione, pur dovendo corrispondere al lavoratore la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore, è tenuta ad obbligare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, 2 co. e 52, 5 co. D.Lgs 165/01, il dirigente e il capo dell'ufficio, in solido, al risarcimento del maggior onere se hanno agito con dolo o colpa grave.
-
Certificazione.
Al termine del periodo di espletamento delle mansioni superiori dovrà essere predisposta, a cura del dirigente (o del dirigente vicario) e controfirmata dal capo dell'ufficio o, in assenza del dirigente (o del dirigente vicario), del solo capo dell'ufficio, apposita certificazione da inviare alla Direzione Generale del personale e della formazione per competenza e, per conoscenza, alla relativa Corte di Appello, se ufficio giudicante, o Procura Generale, se ufficio requirente.
Tale certificazione, comprovante l'effettivo svolgimento delle predette mansioni, dovrà indicare, come descritto nell'allegato B, la durata e l'indicazione delle relative attività nell'arco dell'intero periodo di riferimento, in modo da consentire ex post all'Amministrazione di verificare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 52, comma 3, del richiamato d. lgs. 165/2001.
L'istruttoria per la remunerazione delle prestazioni richiede, per la puntuale definizione della procedura, la scrupolosa osservanza, da parte degli organi competenti interessati, delle presenti disposizioni.
Roma, 6 maggio 2002
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Nicola Cerrato
Allegati
Elementi essenziali del provvedimento di attribuzione di mansioni superiori
Il provvedimento di attribuzione di mansioni superiori deve contenere i seguenti elementi essenziali:
- l'organo competente;
- il destinatario e la relativa area e posizione economica di inquadramento;
- il motivo dell'assegnazione: vacanza del posto o sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto;
- la data di decorrenza delle mansioni superiori e la durata delle stesse (che nel caso di vacanza del posto non potrà essere superiore ai sei mesi);
- nel caso di sostituzione, il nominativo del dipendente sostituito, l'area e la posizione economica;
- nel caso di vacanza, l'area e la posizione economica;
-
la motivazione delle eccezionali esigenze di servizio alla base dell'attribuzione delle mansioni indicando:
- la dotazione organica
- il personale effettivamente in servizio presso l'ufficio, ivi comprese le figure eventuali in posizione di comando, distacco o applicazione
- le concrete attività da attribuire quali mansioni superiori
- le motivazioni, in virtù della declaratoria contrattuale, per le quali ritenere tali attività di competenza esclusiva della posizione economica immediatamente superiore
- le ragioni di effettiva prevalenza qualitativa, quantitativa e temporale
- l'impossibilità, debitamente documentata, di far fronte alle attività in questione mediante il ricorso ad altri istituti, quali ad es. l'applicazione
- le motivazioni alla base della scelta del dipendente destinatario del provvedimento;
- l'indicazione e documentazione nell'eventuale provvedimento di proroga, per ulteriori sei mesi, in caso di vacanza di posto, dell'avvio della procedura di copertura del posto vacante da parte dell'Amministrazione centrale;
- la sottoscrizione del dirigente (o del dirigente vicario) e la controfirma del capo dell'ufficio (o, in mancanza del dirigente, o del dirigente vicario, la sola firma del capo dell'ufficio);
- la data.
Allegato B
Elementi essenziali del provvedimento di certificazione
Il provvedimento di certificazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
- le mansioni effettivamente svolte dall'interessato durante il periodo di riferimento;
- la corrispondenza di tali mansioni con quelle previste nella posizione economica immediatamente superiore a quella di appartenenza;
- le motivazioni in base alle quali ritenere il loro svolgimento prevalente dal punto di vista quantitativo, qualitativo e temporale;
- il permanere delle eccezionali, comprovate esigenze di servizio connesse alla funzionalità degli uffici durante tutto il periodo interessato;
- il periodo, in esso computando i giorni di ferie e di malattia contenuti nei 15 gg., di svolgimento delle mansioni;
- il giudizio sull'operato dell'interessato;
- la sottoscrizione del dirigente (o del dirigente vicario) e la controfirma del capo dell'ufficio o, in assenza del dirigente (o del dirigente vicario), la sola sottoscrizione del capo dell'ufficio;
- la data.
Quanto alle mansioni superiori che siano state conferite prima della definizione dei suddetti criteri, e siano state svolte successivamente alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 387/1998, al fine di procedere alla liquidazione delle stesse, si pregano i capi degli uffici di far pervenire alla Direzione Generale del personale e della formazione e, per conoscenza, alla Corte di Appello o alla Procura Generale competenti:
- copia conforme del provvedimento di conferimento, se non ancora trasmesso;
-
certificazione, in originale, delle mansioni svolte dai destinatari dei provvedimenti di conferimento, con l'indicazione di tutti gli elementi essenziali di cui all'allegato B.
Nel redigere la certificazione si prega di tenere presente che il nuovo sistema di classificazione del personale dell'Amministrazione giudiziaria disciplinato dal Contratto Collettivo Integrativo del Ministero della Giustizia del 5 aprile 2000 prevede, nell'ottica della interfungibilità delle prestazioni, lo svolgimento di diverse attività comuni nell'ambito delle varie posizioni economiche all'interno della medesima area o, se trattasi di ultima posizione economica, a quella iniziale dell'area omogenea. A titolo esemplificativo si evidenzia che il personale inquadrato nella figura professionale del cancelliere, posizione economica B3 è tenuto a svolgere tutte le attività di natura processuale che i codici o la legge attribuiscono al "cancelliere". Così come rientra nelle competenze del personale inquadrato nella figura professionale del cancelliere, posizione economica C1, la direzione della cancelleria di un ufficio di piccole dimensioni.
Si rappresenta fin da ora che ai provvedimenti formali di conferimento di mansioni superiori non deve essere attribuita efficacia retroattiva e che, in caso di nullità, per difformità con la normativa, dell'attribuzione di mansioni superiori, o di irregolarità dell'attribuzione medesima, l'Amministrazione dovrà rivalersi sul responsabile del provvedimento (da individuarsi tanto nel dirigente o dirigente vicario che adotta il provvedimento di conferimento, quanto nel capo dell'ufficio che lo controfirma) qualora lo stesso abbia agito con dolo o colpa grave.
Il formale riconoscimento delle mansioni superiori non può, in ogni caso, comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.
La presente circolare ha valore di risposta alle numerose istanze di liquidazione del trattamento economico differenziale relativo allo svolgimento di mansioni superiori pervenute alla Direzione Generale del personale e della formazione di questo Dipartimento.
Si pregano i Signori Presidenti di Corte di Appello ed i Signori Procuratori Generali presso le stesse Corti di diffondere la presente nota in tutti gli uffici del proprio distretto, ivi compresi i Commissariati per gli usi civici esistenti nel territorio del distretto.