Nota 8 giugno 2004 - Quesito sul valore delle cause di competenza del Giudice di Pace per l’esecuzione delle omesse trascrizioni sul PRA

8 giugno 2004

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

A tutti i Sigg. Presidenti delle Corti d'Appello
LORO SEDI

 

Con riferimento a quanto in oggetto, sono state segnalate dell'Ispettorato Generale talune difformità di comportamento circa il trattamento tributario delle cause concernenti l'accertamento della perdita di possesso di autovetture compravendute ed il conseguente ordine al conservatore del Pubblico Registro Automobilistico competente di procedere alla relativa nuova registrazione del possesso dell'auto.

A tal proposito, si osserva quanto segue.

Le tipologie di contenzioso che vengono in considerazione sono, in particolare, due:

quello inteso ad ottenere l'iscrizione al P.R.A. in caso di accertamento negativo di proprietà. In questo caso, di norma, il valore della controversia viene determinato in base a quello venale dell'autoveicolo dichiarato dall'attore al momento della proposizione della domanda. Trattandosi di veicoli di solito prossimi alla rottamazione, il valore considerato in genere è pressoché nullo e comunque, sempre ricompreso nella fascia di esenzione sino all'ammontare di 2.000.000 delle vecchie lire;

quello inteso ad ottenere un accertamento positivo, versandosi nell'ipotesi di compravendita in assenza dei documenti prescritti ai fini della iscrizione al P.R.A.

In entrambe le ipotesi sopra indicate si è ritenuto, per prassi, da parte degli Uffici giudiziari competenti, di ritenere le cause, dal punto di vista fiscale, esenti, perché di valore inferiore al limite di 2.000.000 delle vecchie lire.

In assenza di altre disposizioni, unica norma applicabile ai casi di specie è l'art. 14 c.p.c. il quale stabilisce che per le cause relative ai beni mobili:
"& il valore si determina in base al & valore dichiarato dall'attore &".

Pertanto, nelle controversie in questione, il valore dovrà essere determinato in base al valore di vendita dell'autovettura, così come dichiarato dall'attore, con ogni conseguenza quanto alla determinazione del contributo unificato dovuto per l'iscrizione della causa al ruolo, secondo quanto previsto dall'art. 9 della L. 23.12.1999 n. 488.

Tali considerazioni sono state condivise dall'Ispettorato Generale di questo Ministero, il quale si è espresso al riguardo con la nota n. 95/Q/04-3749 di Prot. del 13.5.2004.

Le SS. VV. sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli Uffici del distretto interessati.

Roma, 8 giugno 2004

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Mele