Nota 8 marzo 2011 - Decreto legge 22 febbraio 2011 n. 5 recante le "Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011"

22 febbraio 2011

 Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. 103/1/(B)/367/MM/I

Alla Corte Suprema di Cassazione
Alla Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
Alla Direzione Nazionale Antimafia
Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Alle Corti di Appello
Alle Procure Generali della Repubblica presso le Corti di Appello
Ai Commissari regionali per la liquidazione degli usi civici


                                          LORO SEDI

OGGETTO: Decreto Legge 22 febbraio 2011 n. 5 recante le “Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011”

Al fine di risolvere le problematiche sorte in merito all’introduzione della festività del 17 marzo per l’anno 2011, si rappresenta che nella relazione tecnica allegata al provvedimento di conversione del decreto legge citato in oggetto, A.S. n. 2569, è chiarito espressamente che “l’effetto derivante dalla compensazione tra 17 marzo e 4 novembre, come disposto dal provvedimento, si risolve nella circostanza che i lavoratori non potranno disporre in piena libertà, secondo le loro esigenze, di tutte e quattro le giornate di riposo compensativo, essendo sostanzialmente previsto l’obbligo ex lege che uno di questi riposi cada nella giornata del 17 marzo”.

IL DIRETTORE GENERALE
 Calogero Roberto PISCITELLO