Circolare 15 febbraio 2011 - Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia.Utilizzo PIN rilasciati dall'INPS

15 febbraio 2011

      Ministero della Giustizia
      Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
         Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. 103/1/(A)/260 /MM/I               
All. n. 1

Roma, 15 febbraio 2011

Alla Corte Suprema di Cassazione
         Alla Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
         Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
         Alla Procura Nazionale Antimafia
      Alle Corti di Appello
      Alle Procure Generali presso le Corti di Appello

                                       LORO SEDI
      
e p. c. al Call Center
 

OGGETTO: Trasmissione per via telematica dei certificati medici di malattia dei   pubblici dipendenti. Modalità utilizzo PIN rilasciati dall’INPS. Personale distaccato o comandato.

   

Facendo seguito alla circolare prot. 103/1/(A)/855/CD/DGPF-I del 24/05/2010 del Capo del Dipartimento, con la quale venivano  date indicazioni  in merito alle modalità di richiesta da parte dei datori di lavoro delle credenziali di accesso (CODICE PIN) necessarie per la visualizzazione degli attestati di malattia dei propri dipendenti, si raccomanda, preliminarmente, ai dipendenti titolari del suddetto PIN  l’utilizzo dello stesso nel rispetto della normativa sulla privacy; pertanto la ricerca delle attestazioni in questione dovrà riguardare esclusivamente il personale assegnato all’Ufficio del titolare del PIN.

Durante la fase di sperimentazione del sistema, entrato a regime dal 1 febbraio 2011, per quanto concerne il personale di questa amministrazione è emersa una criticità relativa alle certificazioni/attestazioni di malattia dei dipendenti in posizione di distacco o comando ad altro ufficio.
L’INPS al fine di rendere ostensibile al datore di lavoro le attestazioni di malattia dei propri dipendenti, accede alla banca dati dell’INPDAP nella quale non emergono tuttavia le situazioni di distacco o comando ad altro ufficio; pertanto si è constatato che le attestazioni relative a tali dipendenti non sono visionabili dall’ufficio ove gli stessi di fatto prestano servizio, bensì dall’ufficio ove sono in carico.
A tal proposito è stato posto specifico quesito al Dipartimento della Funzione Pubblica - Dipartimento  per  la   digitalizzazione della pubblica amministrazione  e l’innovazione tecnologica; nell’attesa di avere indicazioni sul punto, il personale distaccato presso un diverso ufficio della stessa amministrazione o comandato da altra amministrazione è tenuto ad inviare all’ufficio ove presta effettivamente servizio l’attestato di malattia in forma cartacea, nel rispetto del termine previsto dall’art. 21, co. 9 del CCNL vigente.

Si raccomanda di portare quanto sopra a conoscenza del personale interessato.
 
Le Corti d’Appello e le Procure Generali sono pregate, inoltre, di diffondere agli Uffici del distretto, per la comunicazione a tutto il personale, la circolare n. 2/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica - Dipartimento  per  la   digitalizzazione della pubblica amministrazione  e l’innovazione tecnologica, del 28/09/2010, contenente ulteriori indicazioni sulla trasmissione per via telematica dei certificati di malattia.
 A tal proposito si fa presente  che, nelle more dei chiarimenti di cui sopra, richiesti al suddetto Dipartimento, la presentazione dell’attestato di malattia in forma cartacea, da parte dei dipendenti distaccati o comandati, non va segnalata dagli uffici quale anomalia all’Azienda di riferimento del medico.

IL DIRETTORE GENERALE
    Calogero Roberto PISCITELLO