Circolare 24 novembre 2010 - Articolo 16, l. 183/2010 recante “Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale”

24 novembre 2010

 Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio  III –Concorsi e Assunzioni


Prot. 1196 

Roma,  24 novembre 2010

 

Alla Corte Suprema di Cassazione
Alla Procura Generale
presso la Corte Suprema di Cassazione
Al Tribunale Superiore delle Acque
Alla Procura Nazionale Antimafia
Alle Corti di Appello
Alle Procure Generali
presso le Corti di Appello
Agli Uffici dei Commissari per la liquidazione degli usi civici
LORO SEDI



OGGETTO: Articolo 16, legge 4 novembre 2010, n. 183, recante “disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale”.


L'articolo 16 della legge 4 novembre 2010 n. 183 (pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2010) ha previsto che “in sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 73 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008”.

E' ormai noto che l'articolo 73 del decreto legge di cui al comma precedente ha dettato nuove e più stringenti disposizioni in materia di part-time, prevedendo, in particolare, il rigetto delle istanze di part-time in tutti i casi in cui la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale determini, in relazione alle mansioni ed alla posizione organizzativa ricoperta dai singoli dipendenti, un pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione. Si è trattato di una profonda innovazione in quanto la normativa precedente non consentiva il rifiuto della richiesta del part-time ma solo il differimento del suo inizio fino a sei mesi e ciò nei casi in cui la trasformazione del rapporto di lavoro avesse determinato un grave pregiudizio all'attività dell'ufficio.

L'articolo 16 della legge 183/2010, quindi, consente alle pubbliche amministrazioni di riesaminare, alla luce dei più stringenti criteri previsti dal citato articolo 73, tutti i rapporti di lavoro trasformati in epoche precedenti all'entrata in vigore del decreto-legge n. 112/2008, e cioè sulla base di atti adottati da questa Direzione prima del 25 giugno 2008.

Tale facoltà deve essere esercitata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della citata legge n. 183/2010.

E’ necessario precisare che la legge consente alle pubbliche amministrazioni di revocare i part time in corso nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede. Tale richiamo assume un rilievo particolare nel caso in esame in quanto l’Amministrazione, revocando i part time, interviene pesantemente sulle situazioni personali e familiari dei dipendenti determinando, tra l’altro, l’interruzione di eventuali attività lavorative avviate da dipendenti in part time su autorizzazione dell’amministrazione. E’ pertanto indispensabile che le richieste di revoca del part time, nel rispetto delle primarie esigenze dell’Amministrazione, siano analiticamente vagliate e fortemente motivate dai Responsabili della gestione delle risorse umane degli uffici con riferimento al profilo professionale degli interessati nonché in relazione alla specifica posizione rivestita da ciascun dipendente attualmente in part time nell’assetto organizzativo dell’ufficio, in quanto solo una esaustiva motivazione può dare evidenza del rispetto dei principi richiamati dalla legge.

E' di tutta evidenza che non potranno essere unilateralmente revocati i rapporti di lavoro trasformati successivamente alla data del 25 giugno 2008 (data del provvedimento della Direzione), quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modifiche, come modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, i part-time concessi unitamente alla pensione, nonché quelli relativi al personale assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale per il quale la trasformazione a tempo pieno costituisce nuova assunzione


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Ciò premesso e richiamato, nell’applicazione della disposizione di cui al citato articolo 16 della legge n183 del 2010 potranno verificarsi tre ipotesi:

1) La prima ipotesi riguarda il caso in cui sia necessario procedere alla revoca dei part-time di tutto il personale dell'ufficio che attualmente fruisce di tale tipologia di lavoro.

In tal caso i Responsabili della gestione del personale vorranno presentare specifica e motivata richiesta a questa Direzione Generale entro il 2 aprile 2011.

La richiesta sarà relativa a tutto il personale in servizio con rapporto di lavoro a part-time nell'ufficio giudiziario e dalla stessa dovrà risultare:
a) il profilo professionale dei dipendenti interessati quale individuato con P.D.G. 3 agosto 2010 e successive modifche;
b) la struttura interna o i servizi di carattere generale ai quali questi sono addetti;
c) le ragioni di carattere organizzativo che, in relazione ai profili professionali degli interessati ed alle attività a loro demandate nell'ufficio, determinano il rilevato pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione. Per consentire un'adeguata motivazione del successivo provvedimento, appare necessario che la motivazione sia completa e dettagliata, riferita ad ogni dipendente e senza formule generiche (del tipo: gravi carenze di organico, gravi esigenze di servizio, e così via) che impediscono l’accoglimento della richiesta dell’Ufficio;
d) il nominativo ed il recapito sia telefonico che di posta elettronica della persona incaricata nell'ufficio di seguire la procedura in esame ed in grado di fornire gli eventuali chiarimenti che dovessero risultare necessari.

2) La seconda ipotesi riguarda il caso in cui le esigenze organizzative dell'ufficio non impongano la revoca di tutti i part-time ma di una sola parte di essi in relazione a tutti o ad alcuni profili professionali, ovvero limitatamente ad uno o più settori dell’Ufficio.

In tale ipotesi sarà necessario individuare quali part time tra quelli in corso dovranno essere revocati, sulla base di criteri oggettivi, quali risultanti da una lettura comparata delle norme di legge e contrattuali che disciplinano la materia (articolo 1, comma 44, della legge 247/2007).

Al riguardo, verificandosi la circostanza, il personale interessato dovrà essere invitato a presentare, nel termine che sarà assegnato dal Responsabile della gestione del personale, una dichiarazione sostitutiva di notorietà corredata dell'eventuale documentazione sanitaria attestante la sua collocazione in una delle situazioni sotto indicate (l'elenco è in ordine di priorità):

1) l'assistenza di un familiare (coniuge/ figlio/ genitore: va specificato il cognome ed il nome della persona malata) affetto da patologia oncologica, allegando la relativa documentazione sanitaria (certificazione rilasciata dalla ASL);
2) l'assistenza di un familiare (coniuge/ figlio/ genitore: va specificato il cognome ed il nome della persona malata) convivente e con totale e permanente inabilità lavorativa e invalido al 100%, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
3) la convivenza con uno o più figli di età non superiore agli anni 13 (per ogni figlio vanno indicati il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita);
4) la convivenza con un figlio (non rileva l'età) portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/92, allegando la certificazione rilasciata dalla specifica commissione medica;
A parità di condizioni sarà data priorità all’anzianità posseduta nell’attuale profilo professionale, quale risultante dagli atti dell’Amministrazione.

Si allega un fac-simile di dichiarazione sostitutiva che dovrà essere utilizzato dagli interessati per documentare il possesso dei requisiti ad esclusione di quelli di carattere sanitario che non possono essere “autocertificati”.

Gli interessati dovranno essere resi edotti dal Responsabile della gestione del personale che il mantenimento del part-time potrebbe dar luogo, per esigenze organizzative, ad una loro diversa collocazione nell'ambito dell'ufficio giudiziario di appartenenza.

Nel caso in esame (e cioè che l'Ufficio ritenga possibile un limitato numero di part-time) la documentazione presentata dagli interessati a seguito dell'invito del Responsabile della gestione del personale di cui ai paragrafi precedenti sarà trasmessa all'Ufficio III di questa Direzione Generale unitamente all'indicazione del numero dei part-time che si ritiene possibili distinti per figura professionale e posizione economica: tutto il suddetto materiale dovrà pervenire in plico raccomandato al suddetto ufficio entro e non oltre il 2 aprile 2011 per consentire l'adozione dei conseguenti provvedimenti entro il termine fissato dalla legge. Nell’inviare tale documentazione il Responsabile della Gestione del Personale dovrà indicare secondo i criteri evidenziati nel precedente paragrafo 1, le ragioni di carattere organizzativo che impongono la limitazione del numero dei part time in atto ed il numero dei part time che ritiene compatibili con l’organizzazione dell’ufficio.

Laddove l’organizzazione dell’Ufficio non consenta spostamenti di personale da uno ad altro settore dello stesso, la valutazione comparativa di cui al presente punto potrà essere effettuata tra quanti prestano servizio a part time in ciascun settore: in questo caso, tuttavia, sarà necessario motivare adeguatamente le ragioni che impediscano una diversa valutazione, evidenziando, oltre a quanto più sopra indicato, le esigenze organizzative del settore in cui presta servizio il personale per il quale il part time deve essere revocato che ostino al suo mantenimento.

3) Il terzo caso, infine, è quello in cui le esigenze organizzative dell'ufficio e la limitata riduzione della prestazione lavorativa scaturita dai part-time non determinino conseguenze negative sull'organizzazione dell'ufficio.

In tale ipotesi i Responsabili della gestione del personale vorranno comunicare tale circostanza a questa Direzione Generale, nel medesimo termine del 2 aprile 2011, specificando, ai fini delle successive necessarie verifiche, i nominativi, la figura professionale e la posizione economica del personale interessato.
 

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Ogni comunicazione dovrà essere trasmessa dai singoli uffici giudiziari direttamente all'Ufficio III della Direzione Generale (per posta elettronica all'indirizzo uff3.dgpersonale.dog@giustiziacert.it o per fax ai numeri 06/68892802, 06/68853136 o 06/68852676).

Si richiama l’attenzione dei Responsabili della gestione del personale sulla necessità della congrua motivazione delle loro richieste, non sussistendo i tempi tecnici per approfondimenti istruttori e non potendo adottare questa Direzione atti ablativi non idoneamente motivati; le richieste non idoneamente motivate non saranno pertanto prese in considerazione.

Per qualunque chiarimento in merito i Responsabili della gestione del personale degli uffici o persone da loro incaricate potranno contattare l'Ufficio III della Direzione, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 (Direttore dell'Ufficio, dr. Cherubini: 06/68853010; Responsabile del Reparto Inquadramento, Signora Scapati: 06/68852439; incaricata del procedimento, Signora Felici: 06/68853009).

Si pregano le Corti di Appello e le Procure Generali presso le stessi Corti di diffondere con ogni consentita sollecitudine la presente nota in tutti gli uffici del proprio distretto assicurando l’avvenuta trasmissione all’Ufficio III – Concorsi e Assunzioni di questa Direzione Generale.

Si ringrazia per la collaborazione

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
         Dott. Luigi Birritteri
        Capo Dipartimento