Circolare 10 giugno 2004 - Legge 9 gennaio 2004, n. 6. Istituzione dell'amministrazione di sostegno. Istruzioni per la trasmissione di dati agli uffici locali del casellario giudiziale

10 giugno 2004

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA


Prot. n. 3377 (Cas. III)

Ai Sigg. Presidenti di Corte di Appello
Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti di Appello


OGGETTO: Legge 9 gennaio 2004, n. 6. Istituzione dell'amministrazione di sostegno. Istruzioni per la compilazione delle schede e dei fogli complementari per la trasmissione dei dati agli uffici locali del casellario giudiziale ed immissione degli stessi nel Sistema Informativo (S.I.C.)

La legge 9 gennaio 2004, n. 6. (in seguito denominata legge) ha introdotto l'istituto dell' amministrazione di sostegno, al fine di tutelare, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento di attività di vita quotidiana.
Il giudice tutelare emette i provvedimenti, nella forma di "decreti", che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno.
Il legislatore, all'art. 18 della legge, richiamato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale ed altro, dispone l'iscrizione dei suddetti decreti nel casellario giudiziale, integrando, in tal senso, l'articolo 3, comma 1, lettera p) del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.
Sulla base dell'analisi del contenuto degli articoli della legge citata e avuto riguardo, nell'ambito dei provvedimenti modificativi dell'amministrazione di sostegno, a quelli che assumono significato, ai fini della certificazione del casellario giudiziale, in relazione alla durata dell'amministrazione, ad avviso di questa Direzione Generale, devono iscriversi i seguenti provvedimenti:
 

  • DECRETO DI APERTURA DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO;
  • DECRETO DI CESSAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO;
  • DECRETO DI PROROGA DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO;
  • DECRETO DI CHIUSURA DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO;
  • DECRETO DI REVOCA DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO.
     

L'art. 18 della legge dispone, altresì, l'integrazione degli articoli del testo unico riguardanti il rilascio dei certificati richiesti dall'interessato, al fine di disciplinare la menzionabilità, negli stessi, delle iscrizioni in materia di amministrazione di sostegno, che risulta così articolata:
 

  • nel certificato generale sono menzionabili le iscrizioni riguardanti i provvedimenti relativi all'amministrazione di sostegno; non sono menzionabili i provvedimenti relativi alla loro revoca (art. 24, comma 1, lettera m);
  • nel certificato penale non sono, comunque, menzionabili le iscrizioni relative ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno (art. 25, comma 1, lettera m);
  • nel certificato civile sono menzionabili le iscrizioni relative ai decreti che istituiscono o modificano l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati (art. 26, comma 1, lettera a).


In via interpretativa é senz'altro corretto equiparare i decreti di cessazione e di chiusura a quelli di revoca, con la conseguenza che la non menzionabilità è operativa non solo in presenza del decreto di revoca, ma anche quando intervengono i provvedimenti di cessazione e di chiusura dell'amministrazione di sostegno.


Premesso che, allo stato, la trasmissione dei dati concernenti l'amministrazione di sostegno potrà essere effettuata soltanto nella modalità cartacea (compilazione ed invio delle schede e dei fogli complementari), così come attualmente avviene per tutti i provvedimenti iscrivibili in materia civile e fallimentare, gli uffici giudiziari per comunicare ai casellari locali il decreto del giudice tutelare relativo all'apertura dell'amministrazione di sostegno utilizzeranno il modello n. 5 (B) -cartoncino rosa - previsto dal regolamento previgente n. 778/1931 e destinato alla comunicazione dei dati riguardanti le decisioni in materia di interdizione, inabilitazione ed altro.


Per quanto concerne l'uso del modello n. 5 (B) - cartoncino rosa, gli operatori addetti alla comunicazione dei dati all'ufficio locale del casellario giudiziale utilizzeranno le rubriche n. 1 e 2 per l'indicazione delle generalità della persona beneficiaria. Non daranno alcuna indicazione riguardante le generalità dell'amministratore di sostegno.


 Per la comunicazione degli altri dati, apporteranno al modello i seguenti adattamenti:
 

  • nella rubrica 4, alla voce DECISIONE, cancellazione con un tratto di penna delle parole Sentenza, Ord. o e, alla voce Dispositivo, cancellazione con la stessa modalità sia delle parentesi che delle parole in queste racchiuse (interdizione, inabilitazione ricovero in un manicomio o in un riformatorio);
  • indicazione degli estremi riguardanti l'emissione del provvedimento (data, autorità e sede ) in corrispondenza della voce DECISIONE e denominazione del decreto "apertura dell'amministrazione di sostegno" in corrispondenza della voce Dispositivo, riportando anche la relativa durata - se contenuta nel provvedimento - espressa in anni, mesi e giorni, e/o riferita al periodo (es.: dal .... all ....; oppure: fino al &....; oppure: a tempo indeterminato).
  • indicazione - nel lato posto a destra, in alto, alla voce Reg. speciale - del numero del registro delle amministrazioni di sostegno previsto dall'art. 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, come sostituito dall'art. 14 della legge e successivo decreto ministeriale del 12 marzo 2004.


I provvedimenti successivi (di cessazione, proroga, chiusura, revoca) a quello di apertura dell'amministrazione di sostegno, verranno comunicati a mezzo foglio complementare di cui l'allegato modello, denominato "FOGLIO COMPLEMENTARE PER L'UFFICIO LOCALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DI && (V. Allegato 1, che ne costituisce un esemplare).


l personale dell'ufficio locale del casellario giudiziale annoterà, in calce o sul retro della scheda, gli estremi dei detti provvedimenti, mentre, per l'immissione dei dati nel S.I.C., recati dalla scheda e dal foglio complementare, provvederà secondo le modalità indicate nel foglio (Allegato 2) denominato "ISTRUZIONI PER L'UFFICIO LOCALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE: GESTIONE DELLE NOTIZIE RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO".


I dati immessi sono oggetto anche della procedura R.A.C. (gestione informatizzata del repertorio alfabetico di controlleria).


Per quanto concerne le comunicazioni relative ai provvedimenti di apertura delle amministrazioni di sostegno effettuate nelle more dell'entrata in vigore della legge e l'emanazione della presente circolare, contestuale agli adeguamenti operati sul Sistema, le stesse, se complete dei dati da iscrivere, saranno trattenute dagli Uffici locali del casellario giudiziale e conservate in copertine per schede multiple - modello n. 11 del previgente regolamento al fine di agevolarne l'inserimento e la custodia negli archivi cartacei.


Le comunicazioni che, invece, risultino incomplete dei dati da iscrivere, saranno restituite agli Uffici che le hanno effettuate, con preghiera di provvedere a compilare la scheda modello n. 5 (B)- cartoncino rosa recante i dati completi da inserire nel S.I.C..


§Si pregano le SS.LL. di disporre che la presente nota, comprensiva degli allegati che sono parte integrante della stessa, venga portata a conoscenza - utilizzando ogni mezzo di trasmissione telematica - dei Capi degli uffici giudiziari del distretto per la diffusione del contenuto della stessa presso le cancellerie e segreterie giudiziarie interessate alla comunicazione dei dati riguardanti il nuovo istituto e la conseguente iscrizione degli stessi nel S.I.C..


Si resta in attesa di assicurazione dell'avvenuta ricezione della nota, tramite comunicazione, se si ritiene a mezzo fax (n. 06 - 68807558) all'Ufficio III - Casellario centrale - Direzione Generale della Giustizia Penale, Piazza di Firenze, 27, c.a.p. 00186, Roma.
 

Roma, 10 giugno 2004

IL DIRETTORE GENERALE
Augusta Iannini