Nota 18 luglio 2005 - Istituzione nuovi codici tributo per la riscossione delle pene pecuniarie in tema di reati finanziari

18 luglio 2005

Prot. n. m_dg.DAG.18/07/2005.2086

Ai Sigg. Presidenti delle Corti d'Appello
LORO SEDI

E p.c. Al Sig. Direttore Generale
della Direzione Generale del Personale e della Formazione
SEDE

Al Sig. Direttore Generale
della Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità
SEDE

Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale


Come noto, a seguito delle innovazioni introdotte dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia per i reati finanziari è passata dagli uffici finanziari a quelli giudiziari in relazione a tutte le sentenze divenute irrevocabili a partire dalla data del 1° luglio 2002.
L'Agenzia delle Entrate, d'intesa con questa Direzione Generale e con gli uffici finanziari interessati, ha, quindi, istituito con la risoluzione n. 64/05 due nuovi codici tributo:

  1. il codice 774T, denominato: "Proventi derivanti da multe ed ammende per violazioni alle disposizioni della legge doganale - Articolo 113 della legge 17 luglio 1942, n. 907 e legge 19 marzo 2001, n. 92";
  2. il codice 775T, denominato: "Proventi derivanti da multe ed ammende per definizioni di procedimenti penali in materia di dogane ed imposte sulla produzione e sui consumi - D.P.R. n. 43/1973 e D.lgs n. 504/1995".

L'istituzione di due codici tributo specifici si è resa necessaria in quanto agli accertatori dei reati finanziari compete una percentuale sulle pene pecuniarie riscosse. Tali somme devono, quindi, essere distinte dalle altre somme riscosse dagli uffici giudiziari affinché, in fase di riversamento, il concessionario possa imputare le somme secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento.
La riscossione delle spese processuali dovrà, invece, essere effettuata con i codici tributo già noti.
Tanto posto, gli uffici, allorché procedano alla riscossione delle pene pecuniarie comminate per reati finanziari, dovranno attenersi alle istruzioni che seguono.
Il modello F23, inviato al condannato, dovrà indicare nel campo 14:

  1. per quanto attiene il codice tributo 774T, la sigla automobilistica della provincia ove ha sede l'Ispettorato competente;
  2. per quanto attiene il codice tributo 775T, il codice catastale del comune in cui ha sede l'ufficio doganale competente.

Il codice ente, che individua l'ente creditore, è quello dell'ufficio giudiziario che cura il recupero e che, quindi, riceverà la rendicontazione dal concessionario.
Saranno resi noti i codici tributo da utilizzare per la riscossione esattoriale, non appena i competenti uffici avranno definito le procedure di istituzione.
Gli uffici giudiziari, inoltre, al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento penale, anche in caso di assoluzione, saranno tenuti ad inoltrarne una copia conforme all'ufficio finanziario competente, così individuato:

  1. per i procedimenti relativi ai reati per i quali è stato istituito il codice tributo 774T, la sentenza irrevocabile dovrà essere trasmessa all'Ispettorato competente in ragione del luogo in cui si è proceduto all'accertamento dell'illecito;
  2. per i procedimenti relativi ai reati per i quali è stato istituito il codice tributo 775T, la sentenza irrevocabile dovrà essere trasmessa all'Ufficio doganale che ha proceduto all'accertamento dell'illecito.

Copia della nota di trasmissione dovrà essere allegata al sottofascicolo delle spese di giustizia.
L'Ufficio Recupero Crediti, ricevuta la rendicontazione da parte del concessionario attestante l'avvenuto pagamento, integrale o parziale, della pena pecuniaria, dovrà inviare apposita comunicazione al competente ufficio finanziario, unitamente ad estratto della sentenza, cui il pagamento va riferito, affinché possa essere svolta l'attività di ripartizione dei proventi agli aventi diritto.
Nel caso di comunicazione d'inesigibilità delle pene pecuniarie iscritte a ruolo, copia della stessa e dell'eventuale successivo provvedimento di conversione della pena pecuniaria in libertà controllata ovvero di rateizzazione della medesima emesso dal competente Magistrato di Sorveglianza ex art. 660 c.p.p. dovranno essere parimenti trasmesse al competente ufficio finanziario.
Si allega copia del prospetto predisposto dall'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato dal quale si evincono le competenze territoriali dei singoli Ispettorati.
Le SS.VV. sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici interessati.


Roma, 18 luglio 2005

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Mele