Nota 23 marzo 2005 - Compensi per funzioni pubbliche ex art. 50 c1, lettera f) del TUIR. Contributo previdenziale 4% a carico del committente art.1, c212 l. 662/96

23 marzo 2005

Prot. n. 1/3981/44/U/NV

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Sigg. Procuratori Generali
LORO SEDI

Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia
ROMA

e p. c. al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia
ROMA

Nota 23 marzo 2005 - Compensi corrisposti per l'esercizio di funzioni pubbliche ex Art. 50, comma 1, lettera f) del TUIR. Contributo previdenziale 4 % a carico del committente ex art. 1, comma 212, legge 662/96 ai fini dell'obbligo previsto dall'art. 2, comma 26, legge 335/95

In seguito alla modifica introdotta dall'art. 2, comma 36, della legge finanziaria per l'anno 2004 (legge del 24/12/03, n. 350) che ha parzialmente innovato la disposizione contenuta nell'art. 50, comma 1, lettera f), del T.U.I.R. (già articolo 47 nel testo vigente fino al 31 dicembre 2003), concernente la qualificazione fiscale dei compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, numerosi uffici giudiziari hanno chiesto chiarimenti in merito alla corresponsione o meno del contributo previdenziale a carico del committente nella misura del 4%, così determinato dal comma 212, art. 1, della legge n. 662/96, ai fini della contribuzione alla Gestione separata istituita presso L'I.N.P.S. ai sensi del comma 26, art. 2, legge n. 335 dell' 8 agosto 1995.

Con la citata modifica della lettera f), è stato previsto che i compensi corrisposti dalle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio di pubbliche funzioni vengono attratti nella sfera del reddito di lavoro autonomo nell'ipotesi in cui l'attività venga svolta da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'art. 53, comma 1, del T.U.I.R. (già articolo 49 nel testo vigente fino al 31 dicembre 2003), mentre concorrono alla formazione del reddito di impresa del soggetto percipiente qualora le relative prestazioni vengano effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, ad eccezione dei compensi percepiti dai giudici di pace, dagli esperti del tribunale di sorveglianza e dai membri delle commissioni tributarie che dovranno essere qualificati sempre redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ancorché, tali soggetti, esercitino arti o professioni di cui al richiamato art. 53 (vedi risoluzione n. 68/E del 10/05/04 e punto 4 della circolare n. 24 del 10 giugno 2004 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso).

Tanto premesso, alla luce della sopra descritta modifica normativa, i soggetti che esercitano un'arte o professione di cui al citato articolo 53 (redditi di lavoro autonomo), già iscritti come professionisti alla Gestione separata istituita presso l'I.N.P.S, in quanto privi di cassa professionale od esclusi dalla propria cassa a seguito di specifiche norme statutarie, hanno diritto, anche per l'esercizio della pubblica funzione, ad addebitare al committente il 4% del compenso lordo percepito (misura così determinata dall'art. 1, comma 212, legge n. 662/96 ai fini dell'obbligo previsto dall'art. 2, comma 26, legge n. 335/95). Detto contributo alla Gestione separata è soggetto a ritenuta e concorre a formare la base imponibile ai fini I.V.A.

Il predetto contributo non è invece dovuto a quei soggetti che per l'esercizio della pubblica funzione percepiscono compensi rientranti tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alla citata lett. f), art. 50, del T.U.I.R., ancorché iscritti alla suddetta Gestione separata, in quanto tali compensi non sono soggetti a contribuzione previdenziale.

Infine, sempre per effetto dell'anzidetta modifica normativa si ritiene, altresì, che i soggetti che esercitano un'arte o professione ai sensi del predetto art. 53 del TUIR, iscritti agli albi professionali, hanno diritto ad addebitare in fattura il contributo integrativo che sono tenuti a riversare alle casse di previdenza di appartenenza. Detto contributo (attualmente del 2% o del 4% a seconda di quanto previsto dai singoli ordinamenti) concorre a formare la base imponibile I.V.A. ma non è soggetto a ritenuta d'acconto.

Le SS.VV. sono pregate di diffondere il contenuto della presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.


Roma, 23 marzo 2005

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Mele