Nota 28 giugno 2005 - Contributo unificato - chiarimenti in materia di sfratto

28 giugno 2005

Prot. n. 1/7176/U/44

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
Loro SEDI
e p.c. Al Signor Capo dell'Ispettorato Generale
Vostro rif. prot. n. 89/Q/05-2417 del 18 aprile 2005)


Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, sono pervenuti presso questa Direzione Generale diversi quesiti diretti a conoscere:

  1. se nei procedimenti di sfratto, nell'ipotesi in cui dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria (ex art. 667 c.p.c.), sia necessario procedere ad un ulteriore versamento del contributo unificato. In merito, si richiama quanto già precisato nella circolare n. 5/2002 di questo Dipartimento per i procedimenti possessori. Invero, i suddetti procedimenti, pur se strutturati in due fasi - l'una a cognizione sommaria e l'altra a cognizione piena - mantengono, comunque, una connotazione unitaria, tant'è che le due fasi sono entrambe rette da un unico ricorso introduttivo. Per tale motivo, il procedimento in questione è assoggettabile soltanto al pagamento del solo contributo indicato nell'art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia);
  2. se nell'ipotesi in cui il locatore intimi al conduttore lo sfratto e contestualmente proponga richiesta di ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti, ai sensi dell'art. 658 c.p.c., debba essere corrisposto un unico contributo unificato ovvero un contributo per ciascuna domanda proposta. In merito, si ritiene che, anche in tale ipotesi, debba essere parimenti pagato un unico contributo, quello di cui all'art. 13, comma 3, D.P.R. 115/2002. Ciò, in considerazione del fatto che, sebbene l'avvocato nella stessa istanza richieda due provvedimenti, trattasi in realtà di un unico procedimento iscritto a ruolo, nel quale il legislatore ha riconosciuto al locatore la facoltà di proporre con un unico atto, più domande strettamente connesse "per economia di giudizio, di tempo e di spese" (si veda per tutte Cass., sez. III, 15 febbraio 1971, n. 374, RV. 349949).

Le SS.VV. sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.

Si ringrazia


Roma, 28 giugno 2005

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Mele