Nota 2 agosto 2006 - Regime IVA sulle consulenze e perizie medico-legali rese da medici in regime di intramoenia

2 agosto 2006

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia civile

 

Prot. n. m_dg.DAG.02/08/2006.82552.U

Ai Sigg. Presidenti di Corte di Appello
Loro sedi

Ai Sigg. Procuratori Generali
Loro sedi

Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia
Roma

e p.c.
Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia

 

Si trasmette la nota prot. n. 954-108867/2006 del 26 luglio 2006, con la quale l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, ha precisato il trattamento tributario da riservare alle consulenze e perizie medico-legali rese all'Autorità giudiziaria, nell'ambito del processo penale e nel processo civile quando il compenso è corrisposto dall'Erario, da medici che operano in regime di "intramoenia".

Tanto si comunica ad integrazione di quanto già evidenziato dalla predetta Agenzia con la circolare n. 4 del 28 gennaio 2005, emanata in materia di prestazioni mediche esenti IVA ai sensi dell'art. 10, n. 18, del DPR n° 633/1972.

Le SS.VV. sono invitate di voler far conoscere agli uffici giudiziari interessati i chiarimenti che sono stati forniti sull'argomento in questione.


Roma, 1 agosto 2006

IL DIRETTORE GENERALE
Alfonso Papa

Parere Agenzia delle Entrate ad interpello del Ministero della Giustizia:

 

Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Settore Fiscalità generale e contenzioso Ufficio Persone fisiche

Roma, 26 luglio 2006

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70
00186 Roma

e p.c. Alla Direzione Regionale del Lazio
Via G. Capranesi, 60
00155 Roma

Al Ministero della Salute
Direzione Generale Risorse Umane e Professioni Sanitarie
Ufficio IV
Piazzale dell'Industria, 20
00144 ROMA

Prot n. 954-108867/2006

 

OGGETTO: Interpello n. 954-705/2005. Ministero della Giustizia Direzione Generale Giustizia Civile.Regime IVA sulle consulenze e perizie medico-legali rese da medici che operano in regime dì intramoenia. Art. 50, del DPR 917/86 (TUIR). Istanza presentata il 22/11/2005. Documentazione integrativa presentata il 10/04/2006.

Con istanza di interpello, inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato chiesto il parere della scrivente in inerito alla questione di seguito rappresentata.

ESPOSIZIONE DEL QUESITO

Il Ministero della Giustizia, al fine di impartire le opportune disposizioni agli uffici giudiziari, ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento fiscale da riservare alle perizie mediche rese all'Autorità giudiziaria, nell'ambito del procedimento penale e nel processo civile nel procedimento di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero, da medici che operano in regime di "intramoenia".
I dubbi interpretativi riguardano in particolare alcuni principi espressi da questa Agenzia con la circolare n. 4 del 28 gennaio 2005, in materia di prestazioni mediche esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, n. 18), del DPR 633/1972.
Infatti, a detta dell'istante, in relazione agli incarichi peritali conferiti dal magistrato, alcune ASL provvedono ad emettere fatture con applicazione dell'IVA, mentre altre ritengono che i relativi compensi, non rientrando nella disciplina dell'attività intramuraria, devono essere assoggettati a tassazione direttamente in capo al soggetto percipiente, incaricato dello svolgimento della perizia, secondo il trattamento tributario previsto per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50, lett, f), del TUIR.
Pertanto, codesto Ministero, chiede di chiarire se le prestazioni relative a perizie mediche rese all'Autorità giudiziaria da soggetti che operano in regime di "intramoenia" devono essere fatturate, con addebito di IVA, da parte dell'ente cui il medico è dipendente, oppure se, tale prestazione, in quanto non riconducibile nella disciplina amministrativa dell'attività intramuraria, deve essere assoggettata al particolare trattamento tributario che il legislatore ha inteso riservare ai compensi percepiti in relazione allo svolgimento di una pubblica funzione ai sensi dell'art. 50, lett, f), del TUIR.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il Ministero istante non prospetta alcuna soluzione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con riferimento alla questione prospettata, preliminarmente si osserva che l'attività di consulenza prestata al magistrato nel quadro del giudizio penale, costituisce esercizio di pubblica funzione e pertanto il trattamento fiscale delle somme corrisposte a titolo di compenso va determinato in base all'art. 50, comma 1, lett, f), del TUIR, il quale ricomprende, in linea di principio, tali compensi tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
I predetti compensi, peraltro, ai sensi della norma citata, perdono la qualificazione di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per essere attratti nella categoria reddituale propria del soggetto esercente la pubblica funzione, nell'ipotesi in cui questi svolga attività di lavoro autonomo o di impresa.
In base alla previsione del richiamato art. 50, lett, f), le attività che costituiscono pubbliche funzioni non sono dì per sé idonee a configurare il presupposto soggettivo ai fini IVA, in quanto possono essere qualificate esercizio di attività professionali o esercizio d'impresa solo se effettuate da soggetti che svolgono altre attività di lavoro autonomo o d'impresa.
Conseguentemente, in tale ipotesi, l'attività di consulenza assume rilievo anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e deve essere assoggettata all'aliquota IVA del 20%.
L'attività di consulenza medico-legale, infatti, come chiarito con la circolare n. 4 del 28 gennaio 2005, in conformità alla Sesta Direttiva n. 77/388/CEE (art. 13, parte A, n.l, lett, e), e coerentemente gli indirizzi interpretativi della Corte di Giustizia, non rientra tra le prestazioni sanitarie esentì da IVA.
Con riguardo al caso di specie, si premette che i medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi della normativa vigente (legge n. 448 del 23 dicembre 1998 e legge n. 662 del 23 dicembre 1996), possono esercitare la libera professione solo nella forma intramuraria.
Per quanto concerne la qualificazione fiscale di detta attività, l'art. comma 1, lett, e), del TUIR qualifica i compensi derivanti dall'attività professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
In stretta connessione con la disciplina amministrativa e fiscale della materia, sopra richiamata, con la circolare n. 4 del 2005 (punto 9) è stato chiarito che il personale sanitario che opera in regime "intramoenia" agisce nel quadro di un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente, per cui la prestazione di medicina legale resa nei confronti del committente deve considerarsi formalmente resa dall'ente dì cui il medico è dipendente.
Pertanto, in linea generale, l'attività svolta dal medico dipendente, che agisce in regime di "intramoenia", chiamato dall'Autorità Giudiziaria ad eseguire la consulenza medico-legale, deve essere imputata alla ASL la quale deve emettere fattura per le relative prestazioni applicando l'I VA con aliquota del 20%.
La richiamata circolare n. 4 del 2005, infatti, individua il limite di applicazione dell'esenzione IVA nelle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione, tanto nel caso in cui l'attività sìa svolta da medici liberi professionisti quanto nell'ipotesi in cui la stessa attività sia svolta dalle Aziende del S.S.N. per il tramite dei propri dipendenti che agiscono in regirne intramurario.
È stato tuttavia rappresentato alla scrivente che può verificarsi la diversa ipotesi, come attestato dal parere reso dal Ministero della Salute del 15 novembre 2005, prot. DGRUPS IV/41280/P/I.8.d.n.l.6, in cui gli organi direttivi delle ASL, ritengano di poter autorizzare i medici ad espletare la consulenza medicolegale al di fuori dell'attività intramuraria.
Per tale fattispecie si deve ritenere che i compensi dell'attività peritale, resa nel giudizio penale, si configurino come redditi derivanti dall'esercizio di pubbliche funzioni, assimilati a quelli di lavoro dipendente, da assoggettare a tassazione ai sensi del richiamato art. 50, comma 1, lett, f), direttamente in capo al medico, beninteso a condizione che il rapporto intercorra direttamente tra l'autorità giudiziaria ed il medico, il quale assume l'incarico della consulenza in proprio e non come dipendente dell'ASL.
L'art. 50. comma 1, lett, f), si rende applicabile anche alle prestazioni di consulenza medico - legali rese nel processo civile nel procedimento di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero.
Anche in tal caso l'attività di consulenza prestata si configura come esercizio di una pubblica funzione atteso che il compenso è corrisposto dall'Erario.


 

IL DIRETTORE CENTRALE
Vincenzo Busa