Circolare 2 luglio 2007 - Raccolta semestrale dei dati per la relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze

2 luglio 2007

Dipartimento per gli Affari di giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile

 

Prot. n. m_dg.DAG.02/07/2007.86711.U

Ai Signori Procuratori Generali presso le Corti di Appello e loro sez. dist.

 

Si comunica che è stato rilasciato nell'area "Software Ufficiale \ Programmi Integrativi del Sistema Re.Ge" della rete Intranet SIA il software denominato "TDProc" (versione 1.0 del 01/06/07) che consente di produrre correttamente i dati richiesti dal prospetto di rilevazione del monitoraggio semestrale sulle tossicodipendenze.

Il software TDProc garantisce una maggiore qualità e velocità nella rilevazione del dato rispetto alle estrazioni manuali, nonché la necessaria uniformità ed univocità dei relativi criteri di estrazione. Il nuovo software dovrà essere utilizzato per l'estrazione dei dati relativi al 1° semestre 2007 e semestri successivi, e, possibilmente, anche del 1º e del 2º semestre 2006 nel caso in cui i compilatori ravvisino significative differenze con i dati estratti manualmente e già inviati.

A questo proposito, si pregano i Sigg.ri Procuratori presso i Tribunali ordinari e presso i Tribunali per i minorenni di voler dare le opportune disposizioni affinché gli addetti alle statistiche in servizio presso i propri uffici possano usufruire con cortese urgenza di tale mezzo. Il dati dovranno essere inviati dalle Procure presso i Tribunali ordinari e presso i Tribunali per i minorenni entro i due mesi successivi al semestre cui si riferiscono i dati stessi, per via gerarchica od in modo diretto a questo Ministero secondo quanto vorranno decidere come di consueto le SS.LL. .

I dati dovranno essere possibilmente trasmessi via e-mail all'usuale indirizzo (biblioteca.aapp.min@giustizia.it) od, in alternativa, via fax (06/6889.2803 e 06/6889.7415) o via posta (usare in ogni caso uno solo dei tre canali). Si raccomanda ai Sigg.ri compilatori di indicare sempre sul prospetto o nel messaggio e-mail o nella lettera di accompagno il proprio nome e telefono con l'indicazione dell'ufficio cui si riferiscono i dati.

Si allega alla presente circolare il prospetto di rilevazione (l'unica modifica con quello già in uso è il termine per l'invio dei dati) e, ad ogni buon fine, anche il documento sui criteri di estrazione dei dati redatto appositamente dalla scrivente Direzione Generale per la corretta realizzazione del citato software e contenente dettagliate istruzioni sui dati richiesti. Si pregano pertanto le SS.LL. di voler cortesemente dare le opportune disposizioni affinché la presente circolare, unitamente all'allegato prospetto di rilevazione ed al documento sui criteri di estrazione, sia trasmessa alle Procure presso i Tribunali ordinari e presso i Tribunali per i minorenni del proprio distretto.

Roma, 2 luglio 2007

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Teresa Saragnano

 

Criteri per monitoraggio della legge 309/1990

per quanto non qui specificato, si rimanda alle note riportate nei prospetti) 

INDICE

  1. Introduzione
  2. Criteri di estrazione
  3. Uffici giudiziari competenti per le due rilevazioni
  4. Procedimenti pendenti presso le Procure
  5. Procedimenti pendenti e definiti presso gli Uffici giudicanti
  6. Momenti di estrazione e termine per l'invio dei dati

     
  1. Introduzione
    Ai sensi dell'art. 131 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche, entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministro per la solidarietà sociale deve presentare al Parlamento una relazione annuale sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, anche sulla base degli elementi comunicati dalle Amministrazioni dello Stato competenti. La relazione rende conto delle strategie e degli obiettivi raggiunti, degli indirizzi che saranno seguiti nonché dell'attività relativa all'erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti.

    Ai sensi dell'art. 1 - comma 9 del D.P.R. 309/90, anche il Ministero della Giustizia è tenuto a trasmettere i dati relativi alle questioni di sua competenza all'Osservatorio permanente per la verifica dell'andamento del fenomeno della tossicodipendenza istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Nazionale per le Politiche Antidroga.

    Nel 1991 e' stato pertanto avviato, mediante una circolare del Direttore Generale degli Affari Penali, un monitoraggio avente cadenza semestrale, facente parte del Piano Statistico Nazionale, con lo scopo di raccogliere i dati di cui all'art. 1 - comma 8 - lett. g del D.P.R. 309/90 relativi al numero ed agli esiti dei procedimenti penali per i principali reati previsti dal citato D.P.R.

    I prospetti di rilevazione sono due, uno per le Procure ed uno per gli Uffici giudicanti. A partire dal 2003, sono stati modificati in modo tale da consentire la conoscenza, oltre che del numero dei procedimenti penali, anche delle persone in essi coinvolte. Anche la banca dati centrale, che raccoglie i dati degli Uffici giudiziari, è stata modificata per fornire le informazioni, oltre che per area geografica e distretto di Corte d'Appello, anche per Provincia (questo livello di dettaglio è stato esplicitamente richiesto dal Dipartimento Nazionale per le Politiche Antidroga), Regione, fase di giudizio ed età delle persone coinvolte.

    Alle Procure è stato richiesto di indicare il numero dei procedimenti pendenti contro autori noti ed il relativo numero di persone coinvolte.

    Agli Uffici giudicanti è stato richiesto di indicare, oltre al numero dei procedimenti pendenti contro autori noti ed al relativo numero di persone coinvolte, anche il numero dei procedimenti definiti con almeno una condanna passata in giudicato.
     
  2. Criteri di estrazione
    I procedimenti da considerare sono quelli pendenti alla fine del semestre in esame (ossia pendenti alle date del 30 Giugno e del 31 Dicembre) e definiti con almeno una condanna passata in giudicato nel semestre in esame presso gli Uffici giudiziari menzionati nel paragrafo 1 (vedi anche par. 3 per dettagli), ove figurino i seguenti reati:

    Art. 73 del D.P.R. 309/90 = produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
    Art. 74 del D.P.R. 309/90 = associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
    Art. 79 del D.P.R. 309/90 = agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
    Art. 82 del D.P.R. 309/90 = istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore

    Non devono invece essere considerati nella statistica i procedimenti in cui figurino altri artt. del medesimo D.P.R. 309/90.

    Nel caso in cui in uno stesso procedimento figurino 2 o più articoli dei 4 sopra riportati, esso dovrà essere considerato conseguentemente 2 o più volte, ciascuna volta in corrispondenza della riga del prospetto dove figura l'articolo in esame. Ad esempio, se in uno stesso procedimento figurano gli artt. 73 e 74, esso dovrà essere conteggiato sia nella riga dell'art. 73, sia nella riga dell'art. 74 (a tale proposito si veda anche l'esempio riportato nel prospetto).
     
  3. Uffici giudiziari competenti per le due rilevazioni
    Gli uffici giudiziari competenti per le due rilevazioni sono i seguenti:

    Uffici requirenti:
    • PROCURE PRESSO I TRIBUNALI ORDINARI
    • PROCURE PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI
    Uffici giudicanti (per i maggiorenni):
    • UFFICI GIP/GUP PRESSO I TRIBUNALI ORDINARI
    • TRIBUNALI ORDINARI E LORO SEZIONI DISTACCATE
    • CORTI DI APPELLO: SEZIONI PENALI DIBATTIMENTALI
    Uffici giudicanti (per i minorenni):
    • UFFICI GIP E UFFICI GUP PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI
    • TRIBUNALI PER I MINORENNI
    • CORTI DI APPELLO: SEZIONI PER I MINORENNI
    Le Corti di Assise e le Corti di Assise di Appello, pur non essendo direttamente competenti a giudicare i 4 reati sopra indicati, possono però trovarsi a trattare dei procedimenti nei quali figurino uno o più dei citati 4 reati in quanto connessi ai particolari reati di loro competenza. Pertanto dovranno compilare ed inviare il prospetto solo nel caso in cui abbiano qualche procedimento in cui figuri qualcuno di questi 4 reati; nel caso in cui non ne avessero, non dovranno neanche comunicare la segnalazione negativa.
     
  4. Procedimenti pendenti presso le Procure
    Il prospetto di rilevazione delle Procure richiede informazioni sul numero dei procedimenti pendenti alla fine del semestre in esame (ossia pendenti alle date del 30 Giugno e del 31 Dicembre) contro autori noti per i reati di cui al precedente par. 2 e sul relativo numero di persone in essi coinvolte.

    La definizione dei procedimenti pendenti contro autori noti alla fine del semestre in esame presso le Procure è identica a quella utilizzata dalla Direzione Generale di Statistica del D.O.G.. Essi sono i procedimenti non ancora definiti dal PM alla fine del semestre in esame, ossia tutti quei procedimenti per i quali il PM non abbia ancora effettuato una richiesta di tipo definitorio (rich. arch., rich. rinv. a giud., &) o non abbia deciso altra disposizione definitoria (incompetenza o riunione).

    Relativamente al numero delle persone coinvolte nei procedimenti pendenti di cui sopra, si dovranno conteggiare solo le persone dei procedimenti considerati alle quali è stato contestato il reato del D.P.R. 309/90 della riga in esame, escludendo pertanto le altre persone dei medesimi procedimenti che avessero un qualsiasi altro reato (anche quelle che avessero un qualsiasi altro reato del medesimo D.P.R. 309/90 diverso da quello della riga in esame).
     
  5. Procedimenti pendenti e definiti presso gli Uffici giudicanti
    Il prospetto di rilevazione degli Uffici giudicanti (unico per i maggiorenni e per i minorenni) richiede informazioni sul numero dei procedimenti pendenti alla fine del semestre in esame (ossia pendenti alle date del 30 Giugno e del 31 Dicembre) contro autori noti per i reati di cui al precedente par. 2 e sul relativo numero di persone in essi coinvolte, nonché informazioni sul numero dei procedimenti definiti con almeno una condanna passata in giudicato (ossia nei quali almeno un imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato) e sul relativo numero di imputati con condanna passata in giudicato.

    5a1) La definizione dei procedimenti pendenti contro autori noti alla fine del semestre in esame presso gli uffici giudicanti è simile a quella utilizzata dalla Direzione Generale di Statistica del D.O.G.. Essi sono quei procedimenti relativamente ai quali non è stato emesso ancora nessun provvedimento definitorio (decreto di archiviazione, decreto che dispone il giudizio, sentenza, riunione, incompetenza&) da parte del giudice.
    Questa definizione è in parte diversa da quella della Direzione Generale di Statistica, che ad esempio considera come pendenti (anziché appunto come definiti) anche i procedimenti relativamente ai quali è stata emessa sentenza, ma la stessa sentenza non sia stata ancora depositata in cancelleria.
    Per ciò che riguarda l'Ufficio GIP e GUP (sia per i maggiorenni che per i minorenni), esso dovrà considerare solo i procedimenti pendenti contro noti che siano pervenuti dal PM con richieste definitorie (rich. arch., rich. rinv. a giud.,&).
    5a2) Relativamente al numero delle persone coinvolte nei procedimenti pendenti di cui sopra, si dovranno conteggiare solo le persone dei procedimenti considerati alle quali è stato contestato il reato del D.P.R. 309/90 della riga in esame, escludendo pertanto le altre persone dei medesimi procedimenti che avessero un qualsiasi altro reato (anche quelle che avessero un qualsiasi altro reato del medesimo D.P.R. 309/90 diverso da quello della riga in esame).

    5b1) Per ciò che riguarda i procedimenti definiti con almeno una condanna passata in giudicato nel semestre in esame presso gli uffici giudicanti, si devono considerare solo i procedimenti definiti nei quali almeno un imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato. Per evitare duplicazioni con i dati forniti da altri uffici giudicanti, si dovranno considerare esclusivamente le sentenze passate in giudicato presso il proprio ufficio; la data da considerare come ricadente nel semestre è quella del passaggio in giudicato della sentenza.

    5b2) Relativamente al numero degli imputati con condanna passata in giudicato, si dovranno conteggiare solo gli imputati dei procedimenti considerati ai quali è stato contestato il reato del D.P.R. 309/90 della riga in esame, escludendo pertanto gli altri imputati dei medesimi procedimenti che avessero un qualsiasi altro reato (anche quelli che avessero un qualsiasi altro reato del medesimo D.P.R. 309/90 diverso da quello della riga in esame).
     
  6. Momenti di estrazione e termine per l'invio dei dati
    Poiché materialmente lo scarico delle informazioni sui registri informatizzati viene effettuato dagli uffici in genere con un certo ritardo (specialmente per il passaggio in giudicato), il momento per l'estrazione potrebbe essere quello in corrispondenza del quale l'ufficio ha effettuato in modo più o meno completo il suddetto scarico, fermo rimanendo, comunque, che l'invio dei dati al Ministero (diretto o per via gerarchica) dovrebbe essere eseguito entro i 2 mesi successivi al semestre cui si riferiscono i dati.

    Per consentire al software di estrazione di produrre dati il più possibile corretti e completi, si raccomanda ad ogni buon fine agli uffici di digitare nel proprio registro informatizzato la qualificazione giuridica del fatto nel modo più corretto e completo possibile.


    Roma, 13 gennaio 2006