Circolare 18 maggio 2005 sulla procedura per passaggio all'INPDAP delle competenze pensionistiche

18 maggio 2005

Prot. n. 6002/5/GS


Al Gabinetto del Ministro
Alle Segreterie Particolari dei Sottosegretari di Stato
On.le Jole SANTELLI
On.le Giuseppe VALENTINO
On.le Pasquale GIULIANO
On.le Luigi VITALI
All'Ispettorato Generale
Al Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi
Alle Direzioni Generali del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi
Al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Al Dipartimento per la Giustizia Minorile
Alla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
All'Ufficio Centrale per il bilancio
Al Consiglio Superiore della Magistratura
Alla Corte Suprema di Cassazione
Alla Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Alle Corti di Appello
Alle Procure Generali della Repubblica presso le Corti d'Appello
Alla Direzione Nazionale Antimafia
Ai Commissari Regionali per la liquidazione degli usi civici
All'Ufficio Speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli
Al Servizio Relazioni con il Pubblico
LORO SEDI

e, p.c.
All'INPDAP - Direzione Generale
Via A. Ballarin, 42
ROMA




Oggetto: Circolare I.N.P.D.A.P. 16 dicembre 2004 n. 67. Procedura organizzativa per il passaggio delle competenze pensionistiche. 


L'art. 2, comma 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha istituito presso l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP), a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti statali.

Con la circolare 16 dicembre 2004 n. 67, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004, l'INPDAP ha stabilito che subentrerà alle Amministrazioni statali nella liquidazione di tutte le prestazioni pensionistiche, secondo le modalità operative impartite con le proprie circolari 17 dicembre 2003 n. 34, 10 febbraio 2004 n. 10 e 27 maggio 2004 n. 33.

A decorrere dal 1° ottobre 2005, pertanto, le Sedi INPDAP assumeranno la competenza relativa all'applicazione degli istituti di riconoscimento, quali riscatto, computo, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, totalizzazione e sistemazione contributiva, nonché alla liquidazione ed al pagamento delle pensioni aventi decorrenza dalla medesima data.

Conseguentemente con la medesima decorrenza, verrà meno la possibilità, per tutte le Amministrazioni con personale iscritto alla CTPS - Cassa dei Trattamenti Pensionistici dello Stato, gestita dall'INPDAP, con esclusione del solo personale appartenente alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare, di liquidare un trattamento pensionistico, sia provvisorio sia definitivo.

Tutte le prestazioni sono a domanda, ivi compresa quella relativa al trattamento di quiescenza: il dipendente deve presentare la relativa istanza sia all' Ufficio V - Pensioni di questa Direzione Generale sia alla Sede provinciale e/o territoriale INPDAP competente.

Detta richiesta deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria all'emissione del provvedimento e contenere tutte le informazioni indispensabili per il pagamento della prestazione (modalità prescelta di pagamento/accredito della pensione, le detrazioni di imposta, l'eventuale assegno per il nucleo familiare e la delega al patronato); a tal fine, l'interessato dovrà utilizzare i moduli allegati alla presente circolare (reperibili sul sito www.inpdap.gov.it oppure presso le Sedi provinciali o territoriali dell'Istituto).

Considerato che questa Amministrazione è tenuta ad inviare alla competente sede INPDAP, almeno tre mesi prima della data prevista per il collocamento a riposo, la documentazione relativa a situazioni di fatto o di diritto che diano luogo a eventuali maggiorazioni, benefici o obblighi per il dipendente, è nell'interesse dell'iscritto, al fine di garantirgli la continuità dell'erogazione tra stipendio e pensione, presentare l'istanza con un congruo anticipo rispetto ai suddetti termini. Resta fermo, in ogni caso, quanto disposto dall'articolo 59, comma 21, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che prevede: "Le domande per il pensionamento di anzianità dei dipendenti della pubblica amministrazione non possono essere presentate prima di dodici mesi dalla data indicata per l'accesso al pensionamento…."

Si precisa che la presentazione dell'istanza di pensionamento non ha alcun collegamento con i termini di preavviso previsti dal CCNL nei casi di cessazione del rapporto di lavoro.

Permane la facoltà di revoca dell'istanza di risoluzione del rapporto di lavoro da parte degli interessati, secondo le modalità e termini previsti dalla vigente normativa.

Verificata la conformità di tutti i documenti necessari, l'Ufficio INPDAP emetterà il provvedimento relativo alla prestazione pensionistica, che sarà liquidata e pagata esclusivamente in modalità definitiva.

La sede INPDAP competente a definire le prestazioni pensionistiche sopra indicate è quella coincidente con la provincia nella quale il dipendente presta servizio, con la sola esclusione delle città di Roma, Milano, Napoli e Torino, nelle quali operano le sedi territoriali INPDAP e dove la competenza è attribuita sulla base del codice di avviamento postale del domicilio del dipendente. Le sedi INPDAP ed i relativi indirizzi sono disponibili sul sito www.inpdap.gov.it.

Con particolare riferimento alle prestazioni legate alla data di presentazione della domanda (riscatto, ricongiunzione, ecc.), si precisa che verrà presa in considerazione quella relativa alla presentazione presso la sede INPDAP e non quella di presentazione all'Amministrazione di appartenenza, alla quale l'istanza va inoltrata al solo fine di consentire la predisposizione e l'inoltro all'Istituto previdenziale dei dati necessari alla definizione della prestazione.

Si invitano gli Uffici in indirizzo a dare la massima diffusione del contenuto della presente circolare al personale in servizio, impartendo le opportune disposizioni affinché siano puntualmente osservate le indicazioni fornite, evitando comportamenti difformi.



Roma, 18 maggio 2005 



IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia
 



mod. istanza di "costituzione della posizione assicurativa (legge 322/58)"
mod. istanza di "pensione diretta di anzianità"
mod. istanza di "pensione diretta di inabilità"
mod. istanza di "pensione diretta di privilegio"
mod. istanza di "pensione diretta di vecchiaia"
mod. istanza di "ricongiunzione dei contributi(legge 45/90)"
mod. istanza di "ricongiunzione dei contributi(legge 29/79)"
mod. istanza di "ricongiunzione dei servizi resi allo Stato (DPR1092/73)"
mod. istanza di "ricongiunzione dei contributi versati da enti disciolti"
mod. istanza di "computo dei servizi pre-ruolo (DPR1092/73)"
mod. istanza di "accredito figurativo dei periodi di congedo maternità (art.25 d.lgs 151/2001"
mod. istanza di "riscatto (ai fini pensionistici)"
mod. istanza di "riscatto del congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro (art.35 d.lgs 151/2001)"