Circolare 22 dicembre 2003 - Modifiche alla normativa in tema di notifiche di atti civili e penali per l’entrata in vigore del codice per la protezione dei dati personali

22 dicembre 2003

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 
Direzione generale del personale e della formazione

Prot.6/2125/035

Ai Signori Procuratori Generali
della Repubblica
LORO SEDI

All' Ispettorato Generale
SEDE

Al Sig. Capo di Gabinetto
dell’On. Ministro
SEDE
 

OGGETTO : Modificazioni apportate alle norme codicistiche in tema di notifiche di atti civili e penali in conseguenza dell’entrata in vigore dall’1/1/2004 del codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30/6/2003 n.196). Uffici UNEP.


Nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali costituzionalmente garantite, al fine di consentire un’adeguata tutela della dignità personale, con particolare riferimento al diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, a decorrere dall’1/1/2004 saranno apportate modifiche metodologiche sostanziali all’attività di notificazione, per cui si rende opportuno fornire alcune raccomandazioni e richiamare l’attenzione soprattutto del personale UNEP ad una puntuale osservanza delle nuove disposizioni normative e delle conseguenti direttive ministeriali.
L’art.174 del D.L. 30/6/2003 n.196 introduce importanti novelle agli articoli del codice di procedura civile e penale.

1.    In primo luogo vengono aggiunti tre commi all’art.137 c.p.c., il quale già individuava i soggetti legittimati a compiere le notificazioni e definiva l’attività di notificazione. Il primo comma aggiuntivo detta una regola fondamentale in nome di una rafforzata tutela della riservatezza, prevedendo che tutte le notifiche che l’ufficiale giudiziario effettua a persone diverse dal destinatario – eccetto quelle ex art.143 c.p.c. nella previsione in particolare della consegna dell’atto al P.M. – devono avvenire con la consegna o il deposito della copia dell’atto da notificare ai soggetti legittimati, con l’osservanza delle seguenti formalità:
a).l'atto giudiziario va inserito in una busta;
b).la busta deve essere sigillata;
c).va trascritto sulla busta il numero cronologico;
d).si deve attestare nella relazione di notificazione, sull’originale e copia, l’attività compiuta dalla  lettera “a” alla lettera “c”.
In particolare, in tali situazioni, viene esclusa dal secondo comma la possibilità di apporre sulla busta – al di fuori del numero di cronologico, del sigillo dell’ufficiale giudiziario e, logicamente, del nome del notificando con relativo indirizzo – segni o indicazioni che siano idonei a far intendere a qualsiasi altra persona diversa dal destinatario che riceve la notifica (familiare, convivente, collaboratore, portiere, vicino di casa………), o a qualsiasi persona che riceve in deposito l’atto (dipendente comunale), la natura e il contenuto dell’atto.
Per inciso si segnala che analogamente alcun segno o indicazione sulla busta deve apporre l’ufficiale giudiziario allorché predispone la notifica da effettuarsi tramite il servizio postale, così come previsto dal novellato art.2 della legge 20 novembre 1982 n.890.
L’ultimo comma dell’art.137 c.p.c. si limita, infine, ad estendere le predette garanzie alle comunicazioni effettuate dal cancelliere ai sensi dell’art.133 e 136 c.p.c..

2.    L’art.138 del c.p.c., rubricato “notificazioni in mani proprie”, nella nuova formulazione ribadisce la necessità che la notifica sia eseguita prima di tutto nelle mani proprie del notificando, aggiungendo a tale regola la previsione che lo stesso deve essere però ricercato presso la casa di abitazione. La motivazione della disposizione sembra risiedere nel fatto che solo all’interno dell’abitazione vi siano le condizioni idonee e favorevoli di discrezione al fine di evitare diffusione all’esterno di notizie riservate e preservare così adeguatamente il decoro delle persone che ricevono la notifica di un atto giudiziario. Ebbene, solo ove ciò non sia possibile, la notifica a mani può avvenire in qualunque luogo nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario di appartenenza.

3.    L’art.  139 c.p.c. viene modificato nella parte in cui è prevista l’ipotesi disciplinata della consegna della copia dell’atto al portiere e vicino di casa. Dall’1/1/2004 come formalità annessa alla predetta notifica non è più richiesta la sottoscrizione sull’originale dell’atto da parte di tali soggetti, bensì occorre la firma su apposita ricevuta di avvenuta consegna che l’ufficiale giudiziario avrà cura di esibire, compilare e successivamente spillare all’originale. Tale adempimento si rende logicamente necessario nella misura in cui non è più consentito a qualsiasi soggetto terzo di prendere visione e acquisire informazioni private su atti giudiziari.

4.    L’affissione alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del notificando, dell’avviso dell’avvenuto deposito di copia dell’atto da notificare nella Casa Comunale, ai sensi dell’art.140 c.p.c., dovrà avvenire in busta chiusa e sigillata, al fine di non diffondere ad estranei (es. condomini) notizie che possano contenere anche un potenziale discredito o che comunque vanno mantenute riservate a tutela del notificando.

5.    Nella notifica ai sensi dell’art.142 c.p.c., attraverso la tecnica novellatrice della riunione di due commi in uno, viene eliminato l’adempimento dell’affissione di copia dell’atto nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede, mentre restano invariate le altre formalità già richieste in passato. Sembra evidente che attraverso tale previsione si sia voluto, da un lato, escludere la possibilità, a chiunque concessa con il vetusto strumento dell’affissione, di acquisire comunque notizie e informazioni di stretto riserbo in quanto attinenti a vicende giudiziarie personali, e dall’altro di snellire il relativo iter procedurale.

6.    Coerentemente con quanto disposto per l’articolo precedente, l’istituto della affissione non è più previsto neanche nell’ipotesi dell’art.143 c.p.c., per le stesse esposte motivazioni.

7.    L’innovazione contenuta nell’art.151 c.p.c. interessa principalmente l’attività propria del giudice nell’adozione di nuove forme di notificazione e di riflesso l’ufficiale giudiziario che deve scrupolosamente attenersi alle indicazioni impartite nel provvedimento giudiziale. Infatti è espressamente contemplato che il giudice deve tener conto anche delle esigenze di riservatezza o di tutela della dignità dei destinatari dell’atto, nell’ipotesi in cui ritiene di prescrivere forme di notificazione diverse da quelle stabilite dalla legge.

8.    Altre modifiche sono intervenute in relazione all’art.250 del c.p.c., all’art.14 quarto comma della L.689/1981 e all’ art.15 del D.P.R. 445/2000, disposizioni normative che fanno espresso riferimento all’attività di notifica e che, nella nuova previsione, riconducono le modalità da espletarsi al dettato dell’art.137 c.p.c..

9.    In tema di espropriazione forzata l’innovazione riguardante l’art.490 c.p.c., terzo comma, consiste nella necessità di omettere l’indicazione del debitore nella pubblicità degli avvisi di vendita degli immobili pignorati, al fine di rispettare il decoro e la dignità delle persone coinvolte nella predetta procedura esecutiva. A tal proposito è consentito, ex art. 570 c.p.c. novellato, a chiunque abbia interesse, di attingere direttamente dalla cancelleria del Tribunale informazioni relative alle generalità del debitore, che, viceversa, non possono essere pubblicate negli avvisi di vendita.

10.    Importanti variazioni si desumono dalla lettura dei nuovi articoli del codice di procedura penale coinvolti nella normativa di riforma. Il terzo comma dell’art.148 c.p.p. si sofferma diffusamente sulle modalità di notifica che, in sintesi, sono speculari alle esposte disposizioni introdotte nel codice di procedura civile.

Così l’ufficiale giudiziario deve consegnare la copia dell’atto direttamente a mani del notificando. Solo ove ciò non sia possibile, salvo le ipotesi di notifica al difensore o al domiciliatario, si deve notificare alle altre persone legittimate, secondo le modalità già indicate sul punto 1 dalla lettera “a” alla lettera “d” della presente circolare.

Tali incombenze vanno eseguite anche in occasione della prima notificazione all’imputato non detenuto ex art.157 comma 6 e  in caso di notifica al portiere del decreto di perquisizione locale ex art.80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvato con D.Lvo. 28/7/1989 n.271.

Per concludere sul punto, l’art.5-bis, con una norma di chiusura, prevede testualmente che: “Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie”.

Dall’esposizione delle norme di modifica risulta evidente la necessità che gli ufficiali giudiziari dirigenti dovranno attivarsi al fine di fornire al personale UNEP le buste e la modulistica occorrente per effettuare correttamente tutte le notifiche conformemente alle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali.

Infine si rammenta che chiunque non rispetta le previsioni normative citate – a parte le connesse eventuali implicazioni di carattere disciplinare – si espone a possibili azioni risarcitorie da parte dei soggetti che deducessero procurati danni all’immagine e al decoro, come conseguenza di un’impropria attività di notificazione.

Vorranno, pertanto, gli Uffici in indirizzo dare la massima diffusione alla presente nota, raccomandando a tutto il personale UNEP di attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge e alle direttive che si è inteso impartire.

 

IL DIRETTORE GENERALE
Carolina FONTECCHIA