Circolare 20 settembre 2004 - Vidimazione e numerazione del repertorio e dei registri cronologici.

20 settembre 2004

Prot. n. 6/1523/035/SG



AI SIGG. PRESIDENTI
DELLE CORTI D’APPELLO
LORO SEDI

ALL’ISPETTORATO GENERALE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
VIA SILVESTRI N.243
00164 ROMA

AL SIG. CAPO DI GABINETTO
DELL’ON. MINISTRO
SEDE
 

 

Oggetto: Vidimazione e numerazione del repertorio e dei registri cronologici.

A seguito dei numerosi quesiti pervenuti a questa Direzione, sull’opportunità di proseguire a sottoporre a numerazione e vidimazione i registri cronologici prima dell’uso da parte del Dirigente di cancelleria o da altro funzionario da lui delegato, così come previsto dall’art. 117 del D.P.R. 15/12/1959 n. 1229, si precisa quanto di seguito.

Consultati gli uffici del Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio I, competente a regolamentare i servizi di cancelleria, e dell’Ispettorato Generale di questo Ministero, entrambi i menzionati uffici hanno manifestato un orientamento favorevole alla vidimazione e numerazione dei registri, da adottarsi nell’ambito dell’ufficio UNEP, da parte dell’Ufficiale Giudiziario Dirigente.

Il percorso deduttivo per cui si è giunti ad una tale determinazione proviene dalla considerazione che allo stato l’art. 230 del D.Lgs. 19.02.1998, n. 51 consente di trasferire ai dirigenti amministrativi le funzioni che erano in precedenza attribuite all’autorità giudiziaria compresa la possibilità di vidimare i registri da porre in uso nel’ambito dell’ufficio, infatti l’articolo citato così recitava: “Salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, il potere dell’autorità giudiziaria di vidimare registri di pubbliche amministrazione è trasferito al dirigente dell’ufficio cui è destinato il registro”.

Si ritiene, pertanto, estensibile a tutti i registri la disposizione del citato articolo, compresi il registro di repertorio e i registri cronologici da adottarsi nell’ambito dell’ufficio NEP, non rinvenendo elementi ostativi alla estensibilità in parola.

Stante quanto esposto e data la peculiarità dell’argomento trattato, si raccomandano le SS.LL. di voler curare la sollecita trasmissione della presente Circolare ai Dirigenti degli Uffici NEP dei rispettivi distretti, affinché provvedano a vidimare e numerare il repertorio e i registri cronologici direttamente senza dover ricorrere al Dirigente di cancelleria o ad altro funzionario da lui delegato.
 

IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia