Circolare 24 maggio 2010 - Trasmissione per via telematica dei certificati medici di malattia dei pubblici dipendenti

24 maggio 2010

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

 

Prot.103/1(A)/ 855 /CD/DGPF-I
 

Alla Corte Suprema di Cassazione
Alla Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Alla Procura Nazionale Antimafia
Alle Corti di Appello
Alle Procure Generali presso le Corti di Appello

e, p.c.  Call Center

                                          LORO SEDI

 

OGGETTO: Trasmissione per via telematica dei certificati medici di malattia dei pubblici dipendenti.

 
L’art 69 del d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, recante attuazione della L. 4 marzo 2009 n.15, ha introdotto nel corpo del d.lgs. n. 165 del 2001 l’art. 55-septies, rubricato “Controlli sulle assenze”. Il comma 2 specificamente dispone che in tutti i casi di assenza per malattia, la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente ed è inoltrata da parte del predetto Istituto, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata.

Con il D. M. del 26/02/2010, il Ministero della Salute ha definito le modalità tecniche per la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia all’INPS per il tramite del SAC ( Sistema centrale di accoglienza) ai sensi dell'art. 1, comma 810, della legge n. 296 del 2006 e dell'art. 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311), nonché le modalità di messa a disposizione al datore di lavoro dell'attestato di malattia inviato dal medico curante all'INPS.

Con Circolare n. 1 dell’ 11/03/2010, il Dipartimento della Funzione Pubblica è intervenuto sulla materia in oggetto dando una serie di indicazioni ai medici, ai lavoratori nonché ai datori di lavoro.

A partire dal 3 aprile 2010, data di entrata in vigore della nuova normativa, i medici dipendenti dal SSN o in regime di convenzione, sono tenuti a trasmettere all’INPS telematicamente  il certificato  e la relativa attestazione di malattia  del lavoratore, rilasciandone copia cartacea all’interessato. L’attestazione di malattia viene messa a disposizione dall’INPS per la consultazione on line da parte del datore di lavoro e del lavoratore, quest’ultimo può altresì visualizzare il certificato di malattia.

Fino al 18 giugno 2010, è riconosciuta comunque la possibilità per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati, secondo le modalità attualmente vigenti; al termine del periodo transitorio , la trasmissione è effettuata esclusivamente per via telematica.

Nel mese successivo allo scadere di tale periodo, sarà attuato un collaudo del sistema  che andrà a regime solamente a partire dal 18 luglio; da tale data il lavoratore non sarà più tenuto a far recapitare al datore di lavoro l’attestazione di malattia, poiché tale obbligo sarà soddisfatto con il suddetto invio .

Nella circolare suddetta è specificato che l’INPS mette a disposizione dei datori di lavoro le attestazioni di malattie con due diverse modalità:
1. accesso ai servizi on line del portale INPS ( www.inps.it)  attraverso apposite credenziali fornite dal suddetto istituto;
2. invio dell’attestazione direttamente alla casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata  dal datore di lavoro.

Allo stato, sono state date istruzioni operative esclusivamente in relazione punto 1, con circolare INPS n. 60 del 16 aprile 2010 nella quale in particolare è indicata anche la procedura per il rilascio ai datori di lavoro del PIN  necessario a visualizzare le attestazioni di malattia.

Ciascun Ufficio, in qualità di autonomo datore di lavoro per quanto attiene al proprio personale nell’ambito della gestione delle assenze per malattia è tenuto, al fine di ottenere le necessarie credenziali di accesso, ad accreditarsi presso una delle sedi dell’Istituto, consegnando gli appositi moduli (all. n. 4 e 5 alla circolare INPS) debitamente compilati, secondo le istruzioni contenute nella detta circolare cui si rinvia.

Il responsabile della gestione del personale deve quindi autorizzare uno o più  dipendenti, che dovranno compilare la richiesta di abilitazione ai servizi telematici ( all. n.4), per il  rilascio del PIN, il cui utilizzo è strettamente personale e non delegabile, che consentirà di vedere gli attestati di tutti i dipendenti malati dell’ufficio giudiziario di appartenenza della persona che accede al servizio.

Si rimanda alla lettura della circolari sopra citate per ulteriori approfondimenti. Si richiama all’attenzione in particolare l’allegato n. 1 della predetta circ. INPS che contiene un manuale d’uso per i datori di lavoro del servizio  di consultazione delle attestazioni di malattia.

Le Corti di Appello e le Procura Generali in indirizzo sono pregate di voler diramare la presente circolare a tutti gli Uffici giudiziari del proprio distretto.

Si allegano:
circ. del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 11 marzo 2010
circ. INPS  n.60 del 16 aprile 2010
•allegati della circ. INPS n.60:
- n. 1
- n. 4
- n. 5


Il Capo Dipartimento
Luigi Birritteri