Circolare 12 aprile 1994 - Competenza degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a mezzo posta degli atti delle sezioni distaccate di Pretura

12 aprile 2007

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
Direzione generale della giustizia civile

Prot. 5/721/03-1/035

Ai sigg. Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI

e, p.c.

All’Ispettorato Generale
SEDE

OGGETTO: Competenza degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a mezzo posta degli atti delle sezioni distaccate di Pretura

 

È stato proposto il quesito “se rientra nella competenza dell’ufficiale giudiziario addetto all’ufficio unico presso il Tribunale o la Corte d’Appello la notificazione, per posta, di atti che devono essere trattati in una sezione distaccata della Pretura Circondariale”.

Va subito precisato che l’ambito del quesito va ristretto alle sezioni distaccate munite di presidio di cancelleria e di ufficiale giudiziario, in quanto, per le sezioni prive di presidio, è pacifico che per gli atti colà trattati le notificazioni sono eseguite da personale NEP addetto all’ufficio unico presso la Corte o il Tribunale.

Ad avviso di questa Direzione Generale, se si tiene esatto conto delle finalità perseguite dalla legge n.30 del 1989 che ha inteso concentrare nella sede circondariale l’ufficio di pretura con competenza estesa all’intero territorio, con articolazioni in sezioni distaccate di cui solo alcune abilitate ad una propria struttura organizzativa, non si può non ritenere (alla stregua dell’orientamento della Suprema Corte – sez. III n.3648 dell’8/4/1991, e ordinanza n. 486 sez. lavoro del 5/6/1992) che l’ufficio giudiziario investito di competenza in senso tecnico vada individuato esclusivamente nella pretura circondariale, costituendo le sezioni distaccate articolazioni dell’ufficio stesso prive di autonomia funzionale. Di conseguenza, i rapporti tra la sede principale e le sezioni distaccate si pongono in termini di ripartizione di affari nell’ambito di un unico ufficio.

Sulla base di questo principio, che trova la sua prima esplicazione nella circolare di questo Ministero n.62/4/8/1 del 21/04/1989 la cui piena validità e legittimità è stata di recente confermata dalla sentenza del TAR Lazio, sezione di Latina, n. 211/93 del 22/1 – 23/2/1993, la risposta al quesito in oggetto non può che essere positiva.

Con la legge n.30, infatti, le Preture sono diventate a competenza territoriale circondariale e cioè coincidente con quella dei tribunali. Ragioni di organizzazione interna degli uffici hanno fatto sì che alcune sezioni distaccate di particolare importanza siano state dotate di personale apposito, che naturalmente tratta gli affari della sezione distaccata. Ma il nuovo assetto territoriale introdotto dalla legge n.30 consente, ad avviso di questa Direzione, di ritenere che il personale della sede circondariale di pretura possa trattare gli affari della sezione distaccata, nel caso in cui si verifichi questa necessità, che va valutata e riconosciuta con apposito provvedimento del capo dell’ufficio giudiziario e cioè dal dirigente la pretura circondariale.

Ma poiché l’ufficio unico notificazioni, esecuzioni e protesti è costituito non presso la Pretura ma bensì, a seconda dei casi, presso il Tribunale o la Corte d’Appello, si ritiene che detto provvedimento debba essere emanato, su proposta del pretore circondariale, del capo dell’UNEP e cioè dal presidente del Tribunale o della Corte d’Appello, i quali potranno autorizzare, in caso di comprovata necessità, il personale dell’ufficio unico ad eseguire le notificazioni degli atti della sezione distaccata di pretura, in aggiunta naturalmente al personale NEP addetto alla sezione stessa.

In mancanza di detto esplicito provvedimento si ritiene che non possa attribuirsi al personale dell’UNEP detta possibilità, in quanto evidenti ragioni di organizzazione degli uffici sconsigliano l’affermazione di detta titolarità concorrente.

Roma, 12 aprile 1994

 

IL DIRETTORE GENERALE
Vincenzo Rovello