Circolare 8 marzo 2007 - Inapplicabilità art. 16 C.C.N.L. integrativo 16 maggio 2001, agli ufficiali giudiziari in relazione all’uso del proprio automezzo

8 marzo 2007

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Direzione bilancio e contabilità

Prot. n. 2061/BLS/CA/VI-DOG/1011

AL CAPO DI GABINETTO
DELL’ONOREVOLE MINISTRO
S E D E
 
AL CAPO DELL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
R O M A

AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE
R O M A

AI PRESIDENTI
DELLE CORTI DI APPELLO
LORO SEDI

Circolare 8 marzo 2007 - Inapplicabilità dell’art. 16 del C.C.N.L. integrativo, sottoscritto il 16 maggio 2001, agli ufficiali giudiziari, in relazione all’espletamento delle attività d’istituto tramite ricorso all’utilizzo dell’automezzo proprio

Con riferimento alla materia indicata in oggetto, tenendo conto dei numerosi quesiti e richieste di autorizzazioni all’uso dell’automezzo di proprietà da parte degli ufficiali giudiziari, pervenuti all’Ufficio VI della Direzione Generale del Personale e della Formazione, si espone quanto segue.

Per quanto riguarda l’autorizzazione all’utilizzo dell’automezzo proprio da parte degli ufficiali giudiziari con onere economico della copertura assicurativa a carico dell’Amministrazione, secondo quanto disposto dall’art. 16 del C.C.N.L. integrativo del 16 maggio 2001, a parere di questa Direzione si rileva che la fattispecie contemplata nella norma pattizia  si riferisce alle ipotesi  di missione fuori dalla sede ordinaria di servizio e non è estensibile ai casi di adempimenti quotidiani di lavoro.

Relativamente al personale UNEP, si reputa che l’unica ipotesi rientrante nella previsione del citato art. 16 corrisponde alla fattispecie contemplata dall’art. 32 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n° 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari”), laddove viene disciplinato il caso dell’applicazione dell’ufficiale giudiziario fuori dalla propria sede di servizio.

Detto ciò, allo stato, infatti, non vi sono altri riferimenti normativi in materia che possano suffragare l’autorizzazione all’uso dell’automezzo proprio per gli ufficiali giudiziari, per cui va evidenziato che le attività di notificazione, esecuzione e protesto vengono svolte nell’ambito di competenza territoriale dell’Ufficio NEP e, pertanto, non si ritiene che le stesse possano in alcun modo essere considerate, tra quelle, svolte fuori della sede di servizio. In merito, va osservato che le funzioni proprie degli ufficiali giudiziari, ad eccezione di quelle amministrative, non sono destinate a svolgersi esclusivamente nei locali dell’Ufficio, ma al contrario implicano una proiezione dell’attività necessariamente esterna all’edificio nel quale sono ubicati gli Uffici amministrativi.

Ne consegue che, riguardo ad attività che sono per loro natura itineranti, come quella appunto dell’ufficiale giudiziario, il concetto di sede di servizio deve essere inteso in un’accezione più ampia, e più esattamente riferita a tutto il territorio del circondario rientrante nella competenza dell’Ufficio giudiziario di appartenenza, nel quale per disposto normativo le predette attività si esplicano.

Si osserva, peraltro, che per gli atti del proprio ministero compiuti dall’ufficiale giudiziario, l’art. 133 del D.P.R. n° 1229 del 1959 così come sostituito, eccetto che per l’ultimo comma, dagli artt. 20, 35, e 38 del D.P.R. 30 maggio 2002 n° 115 (“Testo Unico delle spese di giustizia”), prevede la corresponsione al predetto funzionario di un compenso onnicomprensivo costituito dalla indennità di trasferta, determinata in misura  forfettaria in relazione alla distanza chilometrica percorsa per il viaggio di andata e ritorno, a soddisfo di ogni spesa occorsa per l’espletamento del servizio di istituto. 
Al riguardo, si rappresenta ai Presidenti delle Corti di Appello la necessità di monitorare la situazione esistente presso i vari Uffici NEP dei Distretti di competenza richiedenti la predetta autorizzazione, facendo presente che il provvedimento di autorizzazione di cui trattasi è un atto “necessitato”, ovvero rilasciato esclusivamente quando non vi siano mezzi pubblici alternativi o l’uso dell’autovettura si presenti come strettamente necessario, precisandosi altresì che il medesimo sia debitamente motivato e strettamente collegato ad un percorso (raggiungimento di determinate zone)  e all’espletamento di servizi di istituto richiesti nell’arco di un periodo preventivamente determinato.

Ne consegue che l’eventuale autorizzazione potrà essere concessa una tantum in casi eccezionali, ma non potrà mai assurgere ad un sistema generalizzato applicabile per lo svolgimento ordinario delle attività d’istituto, alle quali quotidianamente può essere adibito l’ufficiale giudiziario, non rientrando ciò nel sistema organizzativo istituzionalmente previsto per l’attività del predetto funzionario, sia originariamente dal citato Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari, sia successivamente in sede di contrattazione collettiva, tant’è che non è prevista apposita copertura finanziaria nel Bilancio dello Stato.

Quanto sopra esposto, si comunica alle SS.LL. per l’opportuna conoscenza dello stato della materia in relazione al rapporto di lavoro tipico della figura professionale dell’ufficiale giudiziario, facendo presente che l’Amministrazione, allo stato, non ha fondi per la copertura assicurativa degli automezzi dei dipendenti UNEP di cui trattasi, in quanto non previsti in alcun capitolo di Bilancio di spettanza di questo Dicastero.

Roma, 8 marzo 2007

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Belsito