Nota 15 gennaio 2010 - Interventi normativi in materia di spese di giustizia

15 gennaio 2010

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione generale della Giustizia Civile

protocollo 6710


Al Sig. Presidente della Corte di Cassazione
Roma
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
Roma
Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Roma
Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
Loro Sedi
Ai Sigg. Procuratori Generali della Repubblica
Loro Sedi

   e p.c.,   al Sig. Capo dell’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia

All’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Amministrazione
Ufficio Rapporto con gli Intermediari
Roma


Oggetto: interventi normativi in materia di spese di giustizia


Con la legge del 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per l’anno 2010) entrata in vigore il 1 gennaio 2010, e con il decreto legge del 29 dicembre 2009, n. 193, recante “Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario”, sono state introdotte alcune norme di interesse generale per gli uffici giudiziari in materia di spese di giustizia.
Si sintetizza di seguito, per opportuna informazione, il contenuto delle disposizioni aventi particolare riflesso sulle attività giudiziarie, oltre quelle relative alla materia delle intercettazioni di cui si è data notizia con precedente nota del 12.1.2010, prot. n. 4160.U. 

CONTRIBUTO UNIFICATO

L’art. 2, comma 212 della legge finanziaria per l’anno 2010, ha apportato alcune modificazioni alle disposizioni del Testo Unico sulle spese di giustizia (DPR 115/02) in materia di contributo unificato.
All’art. 10 del DPR 115/02 sono state apportate le seguenti modificazioni:

- Sono stati abrogati i commi 4 e 5. Conseguentemente sono ora assoggettati al pagamento del contributo unificato anche il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500, il processo cautelare attivato in corso di causa ed il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione.

- Dopo il comma 6 è stato aggiunto il comma 6-bis, il quale prevede che “nei procedimenti di cui all’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l’importo fissato all’articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione”. Conseguentemente, per i procedimenti concernenti l’opposizione a sanzioni amministrative di cui all’art. 23 della citata legge n. 689/81 è dovuto soltanto il contributo unificato secondo l’importo fissato dall’art. 13 del DPR 115/02, nonché l’importo forfettizzato di cui all’art. 30 dello stesso DPR (euro 8). Invece, nei giudizi di lavoro di cui all’articolo unico della legge n. 319/58 ed in quelli in cui si applica lo stesso articolo, per i quali in precedenza era prevista, senza limite di valore o di competenza, l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni spesa,  tassa  o diritto di qualsiasi specie e natura, è stato introdotto il pagamento del contributo unificato limitatamente ai processi dinanzi alla Corte di Cassazione.

All’art. 13 del DPR 115/02 sono state apportate le seguenti modificazioni:

- Il comma 2 è stato sostituito dal seguente “Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120”.

- Al comma 2-bis sono state premesse le parole “Fuori dai casi previsti dall’art. 10, comma 6-bis,”. I giudizi di lavoro di cui alla legge n. 319/58 dinanzi alla Corte dei Cassazione sono stati assoggettati soltanto al contributo unificato e non anche all’importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.

- E’ stato abrogato il comma 4. Sono pertanto assoggettati al pagamento del contributo unificato, a seconda del valore della causa, nella misura fissata dall’art. 13 del Testo Unico sulle spese di giustizia, i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali.

PUBBLICAZIONI DI SENTENZE

Il comma 216 della citata legge finanziaria ha apportato le seguenti modificazioni in tema di pubblicazione di sentenze alle seguenti disposizioni di legge:

- All’art. 36, quarto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole “capoversi precedenti” sono state aggiunte le parole “salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell’indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia”;

- Al comma 4 dell’art. 171-ter, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, la lett. b) è stata sostituita dalla seguente “la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 36 del codice penale”.

- Il comma 2, dell’art. 18, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 è stato così sostituito “la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell’art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l’ente ha la sede principale”;

Per effetto di tali modificazioni la pubblicazione nei giornali delle sentenze di condanna,  previste dalle sopra citate disposizioni di legge, deve essere effettuata unicamente mediante l’indicazione degli estremi della sentenza  e dell’indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia.

DIRITTI DI COPIA DI ATTI GIUDIZIARI

L’art. 4, comma 5, del decreto legge del 29 dicembre 2009, n. 193, recante “Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2009, n. 302 ed entrato in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha previsto che fino all’emanazione del regolamento di cui all’art. 40 del DPR 115/02 “i diritti di copia di cui all’allegato n. 6 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell’archivio informatico dell’ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l’applicazione dell’Allegato n. 8 al medesimo decreto.”

Per effetto della citata disposizione i diritti di copia, senza certificazione di conformità,  di cui all’allegato 6 del DPR 115/02 sono aumentati del cinquanta per cento, mentre le copie  rilasciate in formato diverso da quello cartaceo, sempre che i documenti siano presenti nell’archivio informatico dell’ufficio giudiziario, sono determinati in ragione del numero delle pagine memorizzate e nella misura precedentemente fissata in maniera forfettaria per le copie cartacee.

Con la disposizione di cui all’art. 4, comma 5, del d.l. n 193/09, è stata inoltre sospesa, fino all’emanazione del predetto regolamento di cui all’art. 40 del DPR 115/02, l’applicazione dell’allegato n. 8 al medesimo DPR 115/02. Sospensione quest’ultima che deve intendersi riferita soltanto ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate. Restano invece applicabili gli attuali importi previsti per il rilascio di copia su  cassette fonografiche e videofonografiche.

Restano invariati i diritti di copia autentica, di cui all’allegato n. 7 del citato DPR 115/02, il diritto di certificato e le maggiorazioni previste per l’urgenza.

Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva di competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.


IL DIRETTORE GENERALE
Maria Teresa Saragnano