Circolare 12 gennaio 2010 - Cap. 1363 Spese di giustizia per l’intercettazione di conversazioni e comunicazioni

12 gennaio 2010

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione generale della Giustizia Civile

protocollo 4160


Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
Loro Sedi
Ai Sigg. Procuratori Generali della Repubblica
Loro Sedi
Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali
presso i cui uffici operano funzionari delegati per le spese di giustizia
Loro Sedi
Ai Sigg. Procuratori della Repubblica
presso i cui uffici operano funzionari delegati per le spese di giustizia
Loro Sedi
Ai Sigg. Funzionari delegati per le spese di giustizia
Loro Sedi


Oggetto: interventi normativi in materia di spese di giustizia
 

Con la legge del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2010 è stato istituito un nuovo capitolo di bilancio (cap. 1363) sul quale dovranno essere imputate, dal corrente esercizio, le spese relative alle intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali, ivi comprese quelle inerenti il noleggio degli apparati di intercettazione.

In sede di approvazione della suddetta legge, diversamente da quanto previsto nell’originaria proposta dello schema del bilancio previsionale, cui si è fatto riferimento nella precedente nota del 24.11.2009, prot. n. 149574.U, la spesa afferente il cap. 1363 “spese di giustizia per l’intercettazione di conversazioni e comunicazioni”, è stata considerata anch’essa una spesa obbligatoria, al pari della spesa di giustizia prevista sul cap. 1360. Resta ferma, tuttavia, la stretta correlazione tra le dotazioni di bilancio e i pagamenti che possono essere eseguiti nel corso dell’anno sia per le spese per intercettazioni imputabili al cap. 1363, che per quelle di giustizia imputabili al cap. 1360, nonostante dette spese rivestano entrambe natura obbligatoria.

Si informa, inoltre, che l’articolo 2, comma 211, della legge finanziaria per l’anno 2010 (legge n. 191/09) ha modificato il comma 4 dell’articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259/03, nei seguenti termini: “Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 2, secondo periodo, il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico è effettuato in forma gratuita. In relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da quelle di cui al primo periodo continua ad applicarsi il listino adottato con D.M. 26 aprile 2001 del Ministro delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 2001”. 

Conseguentemente le richieste formulate dall’Autorità giudiziaria per l’acquisizione di tabulati dovranno essere fornite dai gestori telefonici in maniera gratuita fino all’adozione del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, con il quale saranno stabiliti i costi sostenuti dagli operatori e le modalità di pagamento in forma di canone annuo.
Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva di competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.


IL DIRETTORE GENERALE
Maria Teresa Saragnano