Circolare 25 giugno 2009 - Circolare INPDAP 13 del 2009 - Nuove disposizioni in materia di assenze per malattia

25 giugno 2009

Prot. n. 6/1002/035/2009/CA                                                
                                                          

AI PRESIDENTI
DELLE CORTI D’APPELLO
LORO SEDI
                                                                         
E, p.c
ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
FAX 06/66598265

ALL’INPDAP
DIREZIONE CENTRALE ENTRATE
UFFICIO II – RISCOSSIONE E VIGILANZA
ROMA
FAX 06/51018806 

 

Oggetto: Circolare INPDAP n. 13 del 28 maggio 2009 – Art. 71 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008 – Nuove disposizioni in materia di assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 – Riflessi contributivi sul personale UNEP (ufficiali giudiziari)

A seguito dell’emanazione della Circolare INPDAP in oggetto indicata, che si allega in copia (All. 1), con riferimento al personale UNEP – ufficiali giudiziari – si rende necessario che gli Uffici NEP tengano conto delle indicazioni contenute nella predetta Circolare con riguardo agli adempimenti relativi alla compilazione delle Denunce mensili analitiche (D.M.A.).

L’art. 71, comma 1, del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008 n. 133, nel disporre in materia di assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, statuisce che, salvo le eccezioni previste, “nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio”.

La norma stabilisce una decurtazione “permanente” nel senso che la trattenuta opera per ogni giorno di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni, anche se l’assenza si protrae oltre tale termine. Pertanto, nel caso di assenza protratta per un periodo superiore a dieci giorni, i primi dieci giorni debbono essere assoggettati alle ritenute prescritte mentre per i successivi occorre applicare il regime giuridico-economico previsto dai CCNL ed accordi di comparto per le assenze per malattia. Ad esempio, se il dipendente UNEP è assente per malattia per un periodo di quindici giorni, è assoggettato per i primi dieci giorni alle ritenute di cui al citato art. 71, comma 1, D.L. 112/2008, mentre per i restanti cinque giorni alle ritenute previste dall’art. 21 CCNL del comparto Ministeri.

Come precisato dalla citata circolare INPDAP, le modifiche introdotte dal primo comma dell’art. 71, nel caso in cui i dipendenti pubblici usufruiscono di periodi di malattia, riguardano soltanto il trattamento retributivo degli stessi e non investono la vigente disciplina in materia di copertura contributiva e di valutazione del periodo di malattia ai fini pensionistici e previdenziali.

A tal proposito, si osserva che nella predetta circolare viene precisato che i periodi di malattia dei dipendenti UNEP iscritti alla CPUG (Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari) continuano ad essere disciplinati dal combinato disposto degli artt. 24 e 50 dell’Ordinamento delle Casse per le pensioni degli Enti Locali, approvato con R.D.L. 3 marzo 1938 n. 680. In base a tali disposizioni, l’INPDAP riconosce integralmente ai fini pensionistici i periodi di malattia, anche nei casi in cui le retribuzioni vengano ridotte ai sensi del citato art. 71 ovvero ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali.

In presenza di decurtazioni degli emolumenti stipendiali derivanti da assenze per malattia fino a 15 giorni e per sciopero, la base retributiva imponibile per il calcolo delle ritenute che il Dirigente UNEP, nella sua qualità di sostituto d’imposta, è tenuto ad operare a titolo di contribuzione previdenziale (CPUG) sugli emolumenti corrisposti agli ufficiali giudiziari, va commisurata alla retribuzione intera cui il dipendente avrebbe avuto diritto se fosse stato in servizio. 

 Tale modalità procedurale si fonda su quanto disposto dall’art. 6 del Decreto Legislativo 2 settembre 1997 n° 314 che, modificando l’art. 12 della Legge 30 aprile 1969 n° 153, definisce le modalità di determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi. Infatti, nell’ambito dello stesso contesto normativo risultano tassativamente indicati gli elementi della retribuzione esclusi dalla base imponibile per la determinazione dei contributi, come si evince dal comma 4 del citato art. 12 della Legge n° 153/1969, mentre non si rileva alcuna menzione delle ritenute stipendiali collegate alle assenze dal servizio per malattia o per sciopero.

Ne consegue che anche le somme di emolumenti non corrisposti al dipendente, ad esempio quelle relative all’indennità di amministrazione, in caso di assenza per malattia fino a 15 giorni o per sciopero (in questo caso, viene decurtata anche la quota di un giorno dello stipendio tabellare),  debbono essere prese in considerazione per la determinazione dell’imponibile contributivo “convenzionale” e che, pertanto, i contributi obbligatori che il dipendente è tenuto a versare non subiscono decurtazioni.

 Lo stesso principio vale nel caso del calcolo del contributo dovuto dal personale UNEP a titolo di Opera di Previdenza, nella misura del 2,50% sull’80% della retribuzione spettante per i dipendenti soggetti a TFS, così come desumibile dall’art. 13, comma 2, della Legge 29 aprile 1976 n° 177, in base al quale ai fini contributivi “gli assegni imponibili si considerano integralmente anche se dovuti in misura ridotta”.

Pertanto, nei casi di decurtazioni stipendiali, la contribuzione a titolo di Opera di Previdenza, va calcolata sulla retribuzione tabellare e non su quella percepita, in quanto eventualmente ridotta per qualsiasi causa.

Per ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina delle assenze dal servizio dei dipendenti UNEP, va tenuta presente la Circolare INPDAP n° 11 del 12 marzo 2001, emessa dalla Direzione Centrale delle Prestazioni Previdenziali consultabile sul sito web dell’Istituto Previdenziale denominato “www.inpdap.gov.it”.

Si pregano le SS.LL. di voler dare disposizioni per la massima diffusione della presente nota presso gli Uffici NEP dei distretti di rispettiva appartenenza, affinché i Dirigenti UNEP ne tengano conto nell’espletamento degli adempimenti previsti in materia retributiva e previdenziale in favore del personale.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.   
  

 Roma, 25 giugno 2009

  IL DIRETTORE GENERALE
  Carolina Fontecchia