Circolare 27 luglio 2007 - Competenza dell’ufficiale giudiziario al rilascio di copie di atti giudiziari in materia civile ad uso notifica

27 luglio 2007

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. n. 6/ 1200/035/2007/CA        

AI PRESIDENTI
DELLE CORTI DI APPELLO
LORO SEDI

ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
R O M A 
FAX N. 06/66598265


Con riferimento alla materia indicata in oggetto, facendo seguito alla Circolare prot. n° 6/325/035/CA del 25 febbraio 2005 ed essendo pervenuta richiesta di chiarimenti da parte dell’Ispettorato circa l’applicabilità, agli Uffici NEP, dell’art. 268 del D.P.R. 30 maggio 2002 n° 115 (Testo Unico delle spese di giustizia), si espone quanto segue.

L’Ispettorato ha avuto modo di verificare, presso diversi Uffici NEP, che l’importo riscosso per il rilascio di copia conforme dell’atto di pignoramento immobiliare ad uso trascrizione non è uniforme, per cui in alcuni Uffici NEP è pari ad € 5,16, in altri ad € 6,20, in altri ancora l’importo percepito ammonta ad € 6,80.
 
Allo stato, si osserva che la misura del diritto di cui al citato art. 268 del Testo Unico delle spese di giustizia, contenuta nell’allegato n. 7 è rimasta invariata, con un importo pari ad € 5,16.

Detto ciò, è necessario chiarire che ben altra cosa è l’importo di € 6,80 richiamato dall’art. 1 co. 2 lett.b punto 4 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 24 maggio 2005, che fa riferimento all’art. 14 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.642 recante la disciplina sull’imposta di bollo, così come sostituita dal decreto del Ministero delle Finanze 20 agosto 1992, che statuisce: “atti e scritti soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine. Ricevute, lettere e altri documenti derivanti da rapporti di carattere commerciale negoziati presso istituti di credito” dove per ogni esemplare oltre Lire 1.000.000 va corrisposta l’imposta di bollo di Lire 10.000.
  
Ed è proprio a quest’ultimo importo che il decreto 24 maggio 2005 del Ministero dell’Economia e delle Finanze fa riferimento quando sostituisce la parola “lire 10.000” con “euro 6,80”.

Detto ciò, ne consegue l’esclusione di un simile aumento per il diritto di certificazione di conformità per le copie degli atti rilasciati dagli Uffici NEP.

Inoltre, in riforma alla succitata Circolare del 25 febbraio 2005 nella parte in cui asserisce che “l’ufficiale giudiziario si limita ad esigere il diritto di certificazione di conformità, non anche il diritto di copia forfettizzato”[1], preso atto della Relazione illustrativa all’art. 268 del Testo Unico delle spese di giustizia, si precisa che per il rilascio di copia dell’atto di pignoramento immobiliare ai fini della trascrizione del medesimo presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, nonché della copia dell’ordinanza per la convalida di sfratto e di altri atti che non debbano essere notificati a cura dell’Ufficio NEP richiesto del rilascio di copia, la parte richiedente è tenuta al pagamento del diritto di copia forfettizzato previsto al citato art. 268, con le stesse modalità previste per il pagamento delle copie autentiche presso le Cancellerie. 

A seguito di quanto fin qui evidenziato, si invitano le SS.LL. a voler disporre la massima diffusione della presente nota presso gli Uffici NEP dei Distretti di competenza, al fine di assicurare l’uniformità di disciplina in merito alla materia di cui trattasi.


Roma, 27 luglio 2007


  IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia

nota 1 - In proposito, cfr. nota prot -VI DOG/1210/03-1/2012/CA del 18 maggio 2012, esplicativa in materia dell'attuale orientamento dell'amministrazione centrale,  nella quale si precisa: "l’Ufficio NEP non deve esigere, dalla parte che ha richiesto la notifica degli atti in relazione alle copie conformi di questi ultimi prodotte per l’espletamento dell’attività d’istituto, alcun diritto di copia autentica, previsto dall’allegato 7 di cui all’art. 268 del Testo Unico sulle spese di giustizia".