Nota 24 giugno 2003 - Riscossione dei diritti di cancelleria per le comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 335 c3 c.p.p.

24 giugno 2003


DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

A tutti i Sigg.ri Presidenti delle Corti di Appello
A tutti i Procuratori Generali
LORO SEDI


OGGETTO: Riscossione dei diritti di cancelleria per le comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 335, comma 3, c.p.p.

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, è stata segnalata dall'Ispettorato Generale una difformità di comportamento tra gli uffici in merito alla riscossione del diritto di certificato di cui all'art. 273 del D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) per le comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 335, comma 3, c.p.p.

In merito si osserva quanto segue.

La comunicazione prevista dall'art. 335, comma 3 c.p.p. non può essere assimilata alle certificazioni vere e proprie, per le quali è richiesta la riscossione del diritto di cui all'art. 273 T.U. Invero, deve ritenersi che la comunicazione dell'iscrizione del nominativo della persona nel registro notizie di reato, che effettua il cancelliere a richiesta dell'interessato ai sensi del citato art. 335, comma 3 c.p.p., rientri nella nozione di semplice attestazione con la quale il pubblico ufficiale dichiara l'esistenza di situazioni giuridiche rilevanti desunte da altri atti. Come tale, essa si distingue dal certificato nel quale, invece, il pubblico ufficiale attesta, con efficacia probatoria, l'esistenza di un fatto o le modalità di esso.

Al riguardo, si osserva, come lo stesso registro delle notizie di reato abbia una diversa validità, a seconda che la richiesta della parte interessata sia effettuata prima o dopo la formulazione del capo di imputazione.

In questa seconda ipotesi, infatti, essendo superata la fase delle indagini, il registro generale delle notizie di reato acquista la valenza dei registri pubblici attraverso i quali l'autorità amministrativa dichiara e, quindi, certifica, l'esistenza di una realtà giuridica. In tale ipotesi vale il riconoscimento del diritto di certificato e, quindi, l'applicazione dell'art. 273 del menzionato T.U.

Nella prima ipotesi, viceversa, la comunicazione viene effettuata nella fase delle indagini preliminari, in un momento, cioè, di "segregazione" delle indagini del pubblico ministero, che, nonostante alcuni temperamenti introdotti dalla legge n. 332/1995 a favore del diritto di difesa, riconosce al titolare dell'azione penale un margine di discrezionalità tale da consentirgli di negare, seppure con decreto motivato, l'informativa richiesta (si veda l'art. 335, comma 3 bis, c.p.p.).

E' inoltre significativa l'indicazione fornita dall'art. 110 bis disp. att. c.p.p. che, predeterminando il contenuto della risposta dell'ufficio ("risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione" oppure "non risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione") non consente alla comunicazione art. 335, comma 3 c.p.p. di raggiungere quella certezza giuridica che è propria del certificato.

Le SS.VV. sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.

Roma, 24 giugno 2003

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Mele