Nota 14 maggio 2001 - Indennità spettanti ai magistrati onorari che esercitano le funzioni di giudici di pace

14 maggio 2001

 

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 24 novembre 2000 n. 341, convertito con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001 n. 4, numerosi uffici giudiziari hanno sollevato problematiche concernenti le indennità dovute ai giudici di pace a seguito dei provvedimenti emessi.

In particolare è stato chiesto di conoscere: 

  1. Se, a seguito della nuova dizione di cui all'art. 24 bis legge citata, secondo cui l'indennità di lire 110.000 deve essere corrisposta per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo, il compenso per le sentenze possa essere corrisposto anche per la procedura delegata di cui all'art. 203 c.p.c.
    A tale quesito deve rispondersi negativamente nella considerazione che nel caso in questione il giudice si limita a svolgere una semplice attività istruttoria che si conclude con l'espletamento degli atti delegati e non con la definizione di un processo.
     
  2. Se, a seguito della nuova dizione di cui all'art. 24 bis legge cit. possa essere corrisposto il compenso di lire 110.000 per l'emissione delle ordinanze di cui all'art. 23, comma cinque, legge n. 689/81.
    In merito a tale quesito, questa Direzione Generale, sotto il vigore della precedente normativa, aveva ritenuto che per tali ordinanze non spettasse alcun compenso, nella considerazione che non può attribuirsi natura decisoria ad un provvedimento che si limiti a convalidare un atto amministrativo sulla base della non comparizione dell'opponente davanti al giudice.
    Per le medesime ragioni si era ritenuto che non potesse essere attribuito il compenso per le sentenze nell'ipotesi dell'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 23, comma uno, legge n. 689/81 nella quale il giudice si limita semplicemente a dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione tardivamente proposta.
    Tale interpretazione, però, non appare più corretta alla luce della nuova formulazione della norma che prevede un compenso per ogni processo assegnato e comunque definito .
    Tale ordinanze, quindi, alla luce del nuovo dettato legislativo, sono retribuibili al pari delle sentenze emesse.
     
  3. Se la dizione di cui all'art. 24 bis n. 3 legge cit. secondo cui " Nulla è dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno ", possa consentire di effettuare e di retribuire, per ogni mese, un numero maggiore di 10 udienze, salvo il tetto massimo di 110 udienze l'anno.
    A tale quesito deve rispondersi positivamente nella considerazione che l'articolo in esame ha sostituito la previgente formulazione secondo cui il giudice di pace non poteva tenere più di dieci udienze al mese (cfr. art. 11, comma due, legge n. 374/91).
     
  4. Se l'indennità di cui all'art. 24 bis n. 2 legge cit. possa essere riconosciuta anche per le cause interrotte, dopo che siano trascorsi sei mesi dalla data dell'interruzione.
    In merito, potendo il processo essere sempre riassunto, deve ritenersi che il compenso in parola sia da attribuire soltanto nell'ipotesi in cui il processo venga riassunto oltre i sei mesi ed il giudice dichiari l'estinzione a norma di cui all'art. 307 c.p.c.
     
  5. Infine, è stato chiesto di conoscere se l'indennità di lire 500.000, da corrispondersi ai giudici di pace ai sensi dell'art. 24 bis, comma 3 del D.L. n. 341/2000, convertito con modificazioni dalla legge n. 16/2001, per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto, possa essere erogata anche al giudice di pace che presti servizio in applicazione in altri uffici per lo svolgimento di una o più udienze al mese.

A tale quesito deve rispondersi negativamente.

Invero tale indennità è corrisposta in generale per l'effettiva presenza del giudice in ufficio che, tuttavia, può essere chiamato a svolgere qualche udienza anche in una diversa sede da quella assegnategli, senza che ciò comporti il pagamento di un ulteriore indennità di lire 500.000.

La diversa disciplina applicata per il giudice coordinatore - per il quale questa Direzione Generale con la nota prot. n. 986/2001/U ha stabilito il diritto al conseguimento di un'ulteriore indennità di coordinamento per coloro che sono nominati reggenti di altri uffici - si spiega avuto riguardo alle diverse funzioni svolte dai due giudici.

Invero, il giudice di pace coordinatore, nominato reggente di altro ufficio, si trova ad avere la responsabilità della direzione amministrativa, oltre che dell'ufficio proprio, anche di quello in cui svolge le funzioni di reggente, con tutti gli adempimenti che ne conseguono; ciò, appunto, giustifica il pagamento di un'indennità aggiuntiva.

Viceversa, il giudice di pace applicato in un altro ufficio, nel quale si deve recare per tenere una o più udienze mensili, ha comunque diritto al pagamento della indennità per le ulteriori udienze svolte nella sede di applicazione che si aggiungono a quelle del proprio ruolo. Per tale motivo, appunto, non appare giustificata l'attribuzione dell'ulteriore indennità mensile per il fatto di essere in applicazione anche in un diverso ufficio.

Le indicate considerazioni sono state condivise dall'Ufficio Legislativo con la nota prot. n. GS 1096/U- 9/4-4 del 7 maggio 2001.

Si pregano le S.S.V.V. di voler diffondere la presente nota a tutti gli Uffici del distretto interessati.

Roma, 14 maggio 2001