Circolare 22 gennaio 2002 - Regolamento per il riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e per la concessione dell'equo indennizzo

22 gennaio 2002

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione generale del personale e della formazione


Procedure

Per opportuna informativa si comunica che con la G.U. Serie Generale n. 5 del 7 gennaio 2002 è stato pubblicato il D.P.R. n. 461 del 29 ottobre 2001 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

Dette disposizioni, che sono entrate in vigore il 22 gennaio 2002, si applicano per tutti gli appartenenti alle Amministrazioni pubbliche, anche con la qualifica dirigenziale, di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 30 marzo 2001, n. 165, nonché agli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e alle Forze Armate dello Stato.

Ciò premesso, allo scopo di facilitare il rispetto dei brevi termini procedurali previsti dal nuovo regolamento, è necessario che le Direzioni degli Istituti penitenziari e Servizi provvedano direttamente a svolgere parte dell'istruttoria delle domande per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità e per la concessione dell'equo indennizzo.
Si forniscono, pertanto le seguenti indicazioni operative.

La Direzione dell'Istituto o Servizio, ricevuta la domanda "di riconoscimento e di concessione di equo indennizzo" e la documentazione prodotta dall'interessato, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, unitamente alle eventuali certificazioni mediche esistenti al fascicolo personale, la invierà alla Commissione medica ospedaliera territorialmente competente, dandone comunicazione all'interessato entro i successivi dieci giorni. Nel contempo provvederà senza indugio a richiedere gli elementi informativi al responsabile dell'Ufficio presso il quale il dipendente ha prestato servizio nei periodi interessati al verificarsi di fatti attinenti all'insorgere dell'infermità.

Il dipendente, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione di detta comunicazione, salvo che non abbia già dichiarato, nella domanda stessa o in altro atto comunque attinente al procedimento, il proprio consenso per la trattazione e per la comunicazione dei dati personali da parte degli uffici competenti, può opporsi alla trattazione e alla comunicazione dei dati personali sensibili relativi all'oggetto del procedimento. Ciò ovviamente con effetto sospensivo del procedimento stesso.

La Direzione predetta, ricevuto il verbale emesso dalla C.M.O. precedentemente interessata, provvederà al suo immediato invio all'Ufficio Centrale del Personale Divisione V Sezione II - che provvederà alle ulteriori incombenze previste dall'art. 7 - allegando, altresì, gli atti contenenti gli elementi informativi in precedenza richiesti e che nel frattempo saranno certamente pervenuti in considerazione dei brevissimi termini previsti dal regolamento. (dieci giorni)

Le predette disposizioni si applicano anche in caso di avvio d'ufficio del procedimento (art. 3 - D.P.R. n. 461/2001).

Al fine dell'accelerazione del procedimento, il dipendente può presentare, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. in argomento, contestualmente alla domanda di riconoscimento, certificazione medica concernente l'accertamento dell'infermità dichiarata, rilasciata da una commissione della ASL, non oltre un mese prima della data di presentazione della domanda stessa.

In detta circostanza la direzione dell'istituto penitenziario o servizio provvederà ad inoltrare la domanda alla C.M.O. territorialmente competente ed all'Ufficio Centrale del Personale Div. V Sez. II, corredando quest'ultima degli elementi informativi raccolti, che, ovviamente, anche e soprattutto in questi casi, vanno immediatamente richiesti al responsabile dell'Ufficio ove il dipendente ha prestato servizio in precedenza.

I procedimenti relativi a domande di riconoscimento di causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo, già presentate all'Amministrazione alla data di entrata in vigore del regolamento in oggetto, sono definiti secondo i previgenti termini procedurali, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1 e dall'art. 11, comma 1, sulla natura dei pareri delle Commissioni mediche e del Comitato.

Sono abrogate le precedenti disposizioni emanate in materia, ed in particolare la Lettera Circolare n. 2199/21/BS del 12 dicembre 1994.


Altre disposizioni.

Qualora il dipendente, affetto da infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio ma non ascritta a categoria di cui alle tabelle A o B annesse al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, richiedesse l'invio alla C.M.O., per l'accertamento di un avvenuto aggravamento, adeguatamente certificato (certificazioni specialistiche, accertamenti diagnostici, ecc&) dell'infermità sofferta, la Direzione dell'istituto penitenziario o del servizio provvederà autonomamente a trasmettere detta istanza e la documentazione presentata dall'interessato alla C.M.O. competente per territorio e, allorquando riceverà il verbale emesso da detta C.M.O., se non risulterà notificato al dipendente, si farà carico di detta notifica, informando, altresì, l'interessato, della facoltà di avanzare, se non già fatto, istanza di equo indennizzo nei termini di sei mesi dalla data di notifica del verbale suddetto.

Detta Direzione trasmetterà l'intero carteggio all'Ufficio Centrale del Personale - Divisione V Sezione II, che provvederà alle ulteriori incombenze.

Roma, 22 gennaio 2002

 

IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO
Emilio di Somma