Nota 18 novembre 2002 - Applicazione ai giudici di pace della normativa in materia di tutela delle lavoratrici madri e corresponsione di indennità forfettaria

18 novembre 2002


DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

OGGETTO: Applicazione ai giudici di pace della normativa in materia di tutela delle lavoratrici madri e corresponsione di indennità forfettaria

Con VS nota n. ... del ... si chiedeva di conoscere l'applicabilità, ai Giudici di Pace, della normativa in materia di tutela delle lavoratrici madri (L. n. 1204/71 come modificata dalla L. n. 53/00) nonché la corresponsione della indennità forfetaria mensile ex art. 11 L. n. 374/91, come modificato dall'art. 24 bis della L. n. 4/01.

Al riguardo si precisa quanto segue:

Nonostante sia da ritenersi applicabile la normativa in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D. Lgs 26 marzo 2001, n. 151), così come espresso con delibera n. 212/VP/02 dal Comitato di Presidenza del CSM, è da escludersi, invece, la corresponsione dell'indennità di euro 258,23 prevista dall'art. 11 legge n 374/91, come modificato dall'art. 24 bis della legge n. 4/01. Il chiaro dettato normativo, infatti, consente la corresponsione di tale indennità solamente per ciascun mese di effettivo servizio. Ditalchè, quindi, non compete nei mesi di assenza dal servizio, ancorchè tale assenza risulti giustificata da norme di legge.

Del resto, si sottolinea, che la suddetta indennità è dovuta forfetariamente a titolo di rimborso spese per " l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto", spese che, tra l'altro, non vengono sostenute nei periodi di assenza dal servizio.

Roma, 18 novembre 2002