Nota 6 febbraio 1998 - Legittimità dell'indennità ai giudici di pace per l'attività prestata nel periodo feriale

6 febbraio 1998

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni

OGGETTO: Legittimità dell'indennità ai giudici di pace per l'attività prestata nel periodo feriale

E' stato posto il quesito se, durante il periodo di sospensione delle udienze (1 agosto-15 settembre), il giudice di pace eventualmente presente in ufficio abbia diritto ad ottenere la corresponsione dell'indennità di udienza per tutti i giorni di effettiva presenza o solamente nei giorni tabellari.

In ordine a quanto richiesto si precisa che l'indennità in questione é dovuta esclusivamente per la presenza in ufficio del magistrato onorario nei giorni stabiliti nel calendario formato ai sensi dell'art. 15, comma secondo, L. n. 374/91 e, cioè, per la presenza del giudice nei giorni tabellarmente previsti per l'espletamento delle udienze e sempre entro il limite numerico massimo di dieci.

Tale presenza, infatti, é necessaria al fine, tra gli altri, di poter consentire alle parti l'eventuale proposizione verbale delle domande giudiziali (cfr. art. 316, 2 comma, c.p.c.), le quali ultime possono essere formulate anche nel periodo di sospensione delle udienze. Pertanto al magistrato onorario presente in ufficio anche nei giorni non previsti tabellarmente per l'espletamento delle udienze non compete alcuna indennità.

Roma, 6 febbraio 1998