Nota del 27 maggio 2003 - Liquidazione della indennità di udienza dei giudici di pace

27 maggio 2003


DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
 

A tutti i Sigg.ri Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI


OGGETTO: Liquidazione della indennità di udienza dei giudici di pace

Come noto l'art. 11, comma 2, della legge n. 374/91, come modificato dal D.L. 24/11/2000 n. 341, convertito con la legge n. 4 del 19/1/2001, e succ. mod. prevede che " ai magistrati onorari che esercitano le funzioni di giudice di pace è corrisposta un'indennità di lire 70.000 per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l'attività di apposizione dei sigilli, nonché di lire 110.000 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo ".

Precedente alla menzionata modifica legislativa, l'art. 11, legge cit., disponeva che l'indennità fosse corrisposta per ogni " giorno " di udienza per non più di dieci udienze al mese.

Tanto posto, numerosi uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere se, a seguito dell'intervenuta modifica legislativa (" &indennità per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale... " in luogo dell'espressione " giorno di udienza ") sia necessario, ai fini della corresponsione dell'indennità, che l'udienza sia effettivamente tenuta con la trattazione di una o più cause, non essendo, quindi, sufficiente la mera presenza del giudice onorario nei giorni tabellarmente stabiliti se non vi sono procedimenti sul ruolo.

In merito a quanto esposto, questo Ufficio ritiene che sia necessario distinguere le udienze civili da quelle penali.

Invero, per ciò che concerne le udienze civili, si conferma l'orientamento già espresso nella circolare n. 19 del 10 novembre 1995 dell'allora Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, secondo il quale al giudice di pace spetta il compenso previsto dall'art. 11, comma 2, legge cit. anche nel caso in cui in udienza non venga trattata alcuna causa.

In effetti la sostituzione della formula " giorno di udienza " con quella " per ciascuna udienza civile o penale non dibattimentale " non appare determinante, traendo origine dall'attribuzione al magistrato onorario delle competenze penali.

Decisivo, appare, poi, il rilievo - già evidenziato nella menzionata circolare n. 19/95 - che la modifica citata non elimina l'obbligo del giudice di pace di essere presente all'udienza al fine di consentire la trattazione delle domande presentate oralmente, ai sensi dell'art. 316, comma 2 c.p.c.

Sulla base di tale premesse, quindi, ne discende che nei giorni tabellarmente previsti, vi sia l'obbligo della presenza in ufficio del giudice di pace, con il conseguente diritto alla corresponsione dell'indennità di udienza, anche se non vi siano cause sul ruolo.

Al contrario, si ritiene che non siano da liquidare le udienze penali previste in calendario, ma non tenute per mancanza di procedimenti iscritti a ruolo, in considerazione del fatto che, nel settore penale, se non vi sono procedimenti fissati, non è necessaria la presenza del magistrato onorario in udienza.

Le S.S.V.V. sono pregate di invitare i dipendenti uffici a voler provvedere al recupero delle somme eventualmente corrisposte in difformità a quanto precisato nella presente nota.

Si ringrazia.

Roma, 27 maggio 2003

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Mele