Nota 21 aprile 2000 - Liquidazione indennità ordinanza ex art. 23 c1 legge 689/1981

21 aprile 2000

OGGETTO: Liquidazione indennità; ordinanza ex art. 23, comma 1, legge 24 novembre 1981 n. 689

L'Ufficio del Giudice di Pace di &&. ha chiesto di conoscere se per le ordinanze di inammissibilità relative alle opposizioni a sanzioni amministrative sia possibile liquidare l'indennità prevista per le sentenze ovvero quella prevista per i decreti ingiuntivi.

Orbene, ciò posto e rilevato che il giudice di pace è competente anche per la trattazione dei procedimenti di cui sopra, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 16 dicembre 1999, si osserva che per la soluzione del quesito di che trattasi occorre individuare in primo luogo la natura del provvedimento conclusivo dell'anzidetto procedimento.

Al riguardo si sottolinea che l'art. 23, comma 1, della legge 24 novembre 1981 n. 689, prevede che se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dall'art. 22, comma 1, il giudice ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.

Tanto posto, appare evidente che la predetta ordinanza ricorribile, ai sensi di legge, solo per cassazione costituisce un provvedimento avente natura decisoria e definitiva del processo in quel grado di giudizio.

Nella considerazione di quanto sopra discende che, qualora il procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione si concluda con l'emanazione dell'ordinanza di cui al primo comma dell'art. 23 legge cit., i giudici di pace hanno diritto alla liquidazione delle indennità loro spettanti, ai sensi dell'art. 11 L. n. 374/91, come modificato dall'art. 12 della legge n. 468/99, per le sentenze emesse.


Roma, 21 aprile 2000