Nota 9 settembre 2005 - Pagamenti con modello F23

9 settembre 2005

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I

Prot. n. m_dg.DAG.12725.U

Al Presidente del Tribunale Superiore delle Acque
ROMA

Ai Sigg. Presidenti delle Corti d'Appello
LORO SEDI

E p.c.
Al Sig. Direttore Generale
della Direzione Generale del Personale e della Formazione
SEDE

Al Sig. Direttore Generale
della Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità
SEDE

Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale

 

OGGETTO: Pagamenti con modello F23. Istituzione di subcodici, sostituzione del codice ente del Tribunale e ricognizione dei codici tributo relativi alla riscossione delle spese processuali e delle pene pecuniarie

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, si rende noto che, su richiesta di questa Direzione Generale, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, con la risoluzione del 5 agosto 2005, ha istituito taluni subcodici, che dovranno essere indicati nel campo 6 del modello di versamento F23, al fine di una più puntuale rendicontazione dei versamenti relativi alle pene pecuniarie e ad alcune spese processuali riscosse da parte degli uffici giudiziari.
L'utilizzo dei subcodici, infatti, consentirà ai concessionari della riscossione di poter correttamente inviare i tabulati, contenenti le rendicontazioni dei pagamenti, ai corrispondenti uffici che hanno richiesto il versamento delle somme.
Si ritiene, pertanto, opportuno richiamare l'attenzione di tutti gli uffici giudiziari sulla corretta compilazione del campo 6 del predetto modello F23, nei casi in cui il versamento sia effettuato su richiesta del medesimo ufficio (es. nell'attività di riscossione), ovvero, negli altri casi, sulla necessità di informarne gli utenti che effettuano i versamenti spontanei (es. nell'ipotesi di pagamento di somme a titolo di oblazione ovvero nell'ipotesi dei versamenti per la iscrizione a ruolo delle cause civili). La mancata indicazione del sub codice comporterà, infatti, l'inoltro delle rendicontazioni, dal concessionario all'ufficio giudiziario, senza specificazione del settore di competenza.

I subcodici istituiti sono i seguenti:
RU Ufficio recupero crediti
RC Ufficio recupero crediti settore civile
RP Ufficio recupero crediti settore penale
RG Ruolo generale
CR Ufficio corpi di reato
EG Ufficio successioni
SF Sezione fallimentare

È stato, altresì, sostituito il codice ente del Tribunale 9B0, con il codice 9BX, al fine di evitare la disfunzione verificatasi con l'erroneo uso della lettera "O" anziché del numero zero. Il codice 9B0 rimarrà vigente limitatamente al tempo necessario per il completo adeguamento degli uffici.
Il codice della soppressa Pretura circondariale, 9A9, è stato annullato.
Relativamente al settore del recupero crediti, si sottolinea che con la medesima risoluzione dell'Agenzia delle Entrate sono stati istituiti tre nuovi codici tributo:

  • il "738T", da utilizzarsi per il recupero delle spese processuali in luogo del precedente codice tributo 773T
  • il "772T", da utilizzarsi per il recupero di pene pecuniarie (multe ed ammende) e sanzioni amministrative pecuniarie in luogo del precedente codice tributo 741T
  • il "927T", da utilizzarsi per il recupero di interessi relativi alle entrate non tributarie in luogo del precedente codice tributo 887T.

Si ritiene utile riportare di seguito l'elencazione completa dei codici tributo da utilizzarsi per la riscossione curata dagli Uffici Recupero Crediti
 

Codici relativi alla riscossione curata dagli Uffici Recupero Crediti

 

Codici entrata di natura non tributaria
Codice tributo F23 Descrizione Codice Tributo Esattoriale
738T Recupero spese processuali 1E10
772T Recupero multe ed ammende 1E08
774T Proventi derivanti da multe ed ammende per violazioni alle disposizioni della legge doganale.
Art 113 L 907/42
In corso di attribuzione
775T Proventi derivanti da multe ed ammende per definizioni di procedimenti penali
in materia di dogane ed imposte sulla produzione e sui consumi. DPR 43/73 e D.lgs 504//95
In corso di attribuzione
1AET Cassa depositi e prestiti.
Cassa ammende
1E02
CxxT Foglio Annunci legali 1E26
9B4T Ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori 1E25
961T Cassa Previdenza Avvocati e Procuratori 1E23
927T Interessi sui crediti delle amministrazioni dello Stato 1E20
897T Entrate eventuali del Ministero del Tesoro 1E41

 

Codici entrata di natura tributaria
Codice tributo F23 Descrizione Codice Tributo Esattoriale
750T Contributo Unificato 1E03
109T Imposta di registro 1E01
456T Imposta di bollo 1E05
649T Imposta ipotecaria 1E06
737T Imposta catastale 1E48
778T Tassa ipotecaria 1E11
763T Tassa 10% su percentuale spettante agli ufficiali giudiziari 1E09
943T Diritti di cancelleria e segreteria giudiziaria 1E21
731T Interessi su tasse ed II II sugli affari 1E07
964T Tributi speciali 1E24

 

Come noto, il codice 9B4T (Ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori) deve essere abbinato ad un codice territoriale. Quest'ultimo, nelle ipotesi in cui gli importi prenotati a debito per le notifiche devono essere recuperati in misura intera, come avviene nel settore civile, deve essere quello corrispondente alla sede degli ufficiali giudiziari che hanno operato la notifica (es. Roma H501).
In materia penale, ove viene recuperato un importo forfettario unitario, come disciplinato dal D.M. 347/89, ora sostituito dal D.M. 285/2002, la quota di diritti spettante agli ufficiali giudiziari (pari al 50% degli importi indicati nella prima colonna della tabella allegata al D.M. 285/2002), che si riscuote con il codice 9B4T, dovrà riportare il codice territoriale corrispondente all'ufficio giudiziario che cura il recupero del credito. La restante quota degli importi indicati nella tabella allega al D.M. 285/2002, dovrà essere riscossa con il codice tributo 738T.
In materia civile, le spese forfettarie per le notifiche a richiesta d'ufficio, (art. 30 T.U) dovranno riscuotersi con il codice tributo 738T.
Per ciò che concerne i versamenti spontanei non vi sono variazioni, pertanto:

  1. per le somme pagate a titolo di oblazione (artt. 162 e 162 bis c.p.), quanto alla pena pecuniaria, si dovrà continuare ad utilizzare il codice tributo 741T, mentre per le spese processuali si dovrà continuare ad utilizzare il codice tributo 773T;
  2. per il versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, effettuato ai sensi degli artt. 9 e ss. del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, si dovrà continuare ad utilizzare il codice tributo 941T.

Infine, relativamente alla fase della riscossione mediante iscrizione a ruolo, si sottolinea che la procedura di ricognizione dei relativi codici tributo è ancora in corso. Per tale motivo, si invitano gli uffici del recupero crediti a segnalare a questa Direzione Generale la necessità di eventuali codici esattoriali ulteriori, rispetto a quelli attualmente utilizzati.
Si rende noto, tuttavia, che, allo stato, non si è proceduto ad alcuna soppressione di codici esattoriali; quest'ultima, eventualmente, sarà effettuata e resa nota non appena sarà completata la revisione dell'intera fase della riscossione mediante ruolo.
Le SS.VV. sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto.

Roma, 9 settembre 2005

 IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Mele