Nota 25 settembre 2002 - Liquidazione dei provvedimenti in materia penale del giudice di pace nelle funzioni di G.I.P. - seguito nota 8 luglio 2002

25 settembre 2002


DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

A tutti i Signori Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI


OGGETTO: Modalità di liquidazione dei provvedimenti in materia penale emessi dal giudice di pace nelle funzioni di giudice delle indagini preliminari - seguito nota 8 luglio 2002

Con riferimento alla materia di cui all'oggetto, taluni uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere se, nel caso in cui gli uffici di procura, ai sensi del combinato disposto degli artt. 415, comma quattro c.p.p. e 107 disp. att. c.p.p., trasmettano agli uffici dei giudici di pace elenchi di richieste di archiviazione di denunce contro ignoti, il relativo decreto di archiviazione emesso dal giudice di pace debba essere indennizzato con una o più indennità.

In merito si deve ritenere che dal chiaro tenore testuale delle norme, ove si legge che " le denunce a carico di ignoti sono trasmesse  da parte degli organi di polizia&con elenchi mensili " (art. 107bis disp. att. c.p.p.) e che " la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia " (art. 415, comma quattro c.p.p.), emerge che non è consentito al giudice separare le denunce, predisponendo diversi fascicoli in relazione ai quali pronunciare il decreto di archiviazione, dovendo egli provvedere con un unico provvedimento cumulativo.

Da quanto detto consegue che dovrà essere corrisposta al giudice di pace un'unica indennità per il provvedimento di archiviazione cumulativo delle denunce contro ignoti.

Le SS.VV. sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.

Si ringrazia.

Roma, 25 settembre 2002

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Gianfranco Tatozzi