Circolare 29 aprile 2005 - Cassa pensioni ufficiali giudiziari (CPUG) anno 2005 - Circolare INPDAP n. 59 del 27 ottobre 2004 - Denuncia mensile analitica (DMA)

29 aprile 2015


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI - UNEP


Prot. n. 6/611/035/CA
Allegati: //

AI PRESIDENTI DELLE CORTI DI APPELLO
LORO SEDI

ALL'INPDAP
DIREZIONE CENTRALE
ENTRATE CONTRIBUTIVE - UFFICIO II
ROMA
FAX N. 06/51018595

E, p. c. ALL'ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
FAX N. 06/66598265


Oggetto : CASSA PENSIONI UFFICIALI GIUDIZIARI (CPUG) Anno 2005 — Circolare INPDAP n. 59 del 27.10.2004 — Denuncia mensile analitica (DMA): adempimenti di cui all'art. 44 comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326.
OPERA DI PREVIDENZA: soppressione del contributo obbligatorio per gli Ufficiali Giudiziari Cl neo-assunti, ai sensi della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e del successivo D.P.C.M. 20 dicembre 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 maggio 2000, n. 111), così come modificato dal D.P.C.M. 2 marzo 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2001, n. 118).



Con riferimento a quanto in oggetto, a seguito di un recente incontro con la Direzione Centrale dell'INPDAP e d'intesa con la medesima, si è convenuto quanto segue.

Le modalità di gestione della Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG) relativamente al corrente anno, che si configura come fase transitoria, implicano l'emissione, da parte delle Corti di Appello, di Ruoli Generali per le competenze stipendiali principali e fisse, e di Ruoli suppletivi per quelle accessorie, così come disciplinate nella Circolare di questa Direzione Generale - prot. n. 6/716/035/CA del 7.4.2004 - diretta ai Presidenti di Corte di Appello.

Come per il passato, i Ruoli Generali e Suppletivi vanno trasmessi alla Direzione Centrale dell'Istituto Previdenziale per consentire a quest'ultimo di calcolare le quote a carico dell'Amministrazione.

Nonostante l'emissione dei Ruoli Generali da parte delle rispettive Corti di Appello, i dirigenti degli Uffici NEP, diversamente dal passato, devono calcolare e versare mensilmente le quote contributive del personale UNEP per CPUG, Fondo di Credito ed Opera di Previdenza, sulla base del relativo imponibile maturato con la effettiva prestazione lavorativa, in questo modo anticipando il sistema previsto dalla Denuncia Mensile Analitica (DMA) di cui all'art. 44, comma 9, del D.L. 30.9.2003 n. 269, convertito in Legge 24.11.2003 n. 326, che appunto prevede una comunicazione mensile delle informazioni giuridiche ed economiche dei singoli dipendenti.

L'INPDAP si sta attivando per la realizzazione di corsi di formazione per i dirigenti degli Uffici NEP o personale delegato che si occupa della materia pensionistica, a livello distrettuale, da parte delle sedi provinciali INPDAP dislocate su quell'ambito territoriale. La finalità dei predetti corsi di formazione è quella di fornire tutti i necessari chiarimenti agli Uffici NEP per l'esatta compilazione delle DMA.

Relativamente all'informatizzazione degli Uffici NEP e alla contestuale dotazione degli stessi di collegamenti telematici, questa Amministrazione ha già da tempo richiesto l'intervento alla competente Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, da ultimo riproposto con nota del Vice Capo Dipartimento prot. n. 6/268/070-3/CA del 17.2.2005, al fine di consentire ai predetti Uffici anche l'espletamento dei nuovi adempimenti telematici richiesti dalle recenti normative intervenute nella materia di cui trattasi.

Pertanto, qualora alcuni degli Uffici NEP non siano ancora informatizzati e conseguentemente dotati di collegamenti telematici, i dirigenti UNEP, in qualità di sostituti d'imposta, si potranno avvalere delle cancellerie degli Uffici giudiziari di appartenenza o delle competenti Direzioni provinciali INPDAP, ed in estremo subordine dei CAF locali, per la trasmissione dei dati di cui alla DMA.

Per quanto concerne il contributo dell'Opera di Previdenza, va precisato che ai sensi di quanto previsto dalla Legge 335/95 e del successivo D.P.C.M. 20 dicembre 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2000, n. 111), così come modificato dal D.P.C.M. 2 marzo 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2001, n. 118), i dipendenti pubblici assunti dopo il 30 maggio 2000 non hanno più diritto al TFS (come previsto dall'art. 1 comma 4 del succitato D.P.C.M. 20 dicembre 1999), ma sono obbligatoriamente collocati in regime di trattamento di fine rapporto, comunemente denominato TFR.

L'applicazione del TFR non comporta da parte degli Ufficiali Giudiziari C1 neo-assunti alcun obbligo contributivo perché viene soppressa la ritenuta del 2,50% a titolo di Opera di Previdenza. La suddetta soppressione non produce effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali e va effettuata attraverso la riduzione della retribuzione lorda di un importo pari al contributo soppresso e, contestualmente, con una maggiorazione figurativa della stessa di pari ammontare, ai fini previdenziali, contrattuali e di applicazione del TFR.

In questo modo, sia il dipendente in regime di indennità di fine servizio — TFS - (con relativa ritenuta del 2,50%), sia quello con il TFR (senza il contributo del 2,50%) avranno la stessa retribuzione netta.

Si precisa altresì che in relazione al personale neo-assunto, l'importo lordo per stipendio tabellare scaturente ex C.C.N.L. 12 giugno 2003 è pari ad € 1.458,17 così come decurtato dell'importo pari al contributo soppresso (a differenza del personale assunto prima del 30 maggio 2000, per il quale continua ad ammontare ad € 1.487,93), mentre l'importo lordo per indennità di amministrazione derivante da quello contrattualmente fissato ammonta per i neo -assunti ad € 424,09 decurtato alla stessa maniera dell'altra voce retributiva innanzi citata (a differenza del personale assunto prima del 30 maggio 2000, per il quale è pari ad € 432,74).

Stante l'importanza delle materie sopra illustrate, si raccomandano le SS.LL. di voler provvedere, con cortese sollecitudine, alla trasmissione della presente Circolare ai dirigenti degli Uffici NEP dei rispettivi distretti di competenza, per la puntuale esecuzione della medesima, e ciò inconsiderazione degli adempimenti correnti dell'attuale fase, che per quanto concerne il regime pensionistico è da ritenersi transitoria.

Roma, 29/04/2005

IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia