Circolare 9 dicembre 2014 - Tenuta informatizzata dei registri nel settore della cognizione penale di Iº e IIº grado e nelle indagini preliminari

9 dicembre 2014

prot: m_dg. DOG07.09/12/2014.0032968.E

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
Direzione generale della giustizia penale

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

Sigg. Presidenti delle Corti d’Appello

Sigg. Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti d’Appello
LORO SEDI

e p.c. Ispettorato Generale
Via Silvestri

Corte Suprema di Cassazione

Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
Roma

Oggetto: S.I.C.P. - Tenuta informatizzata dei registri nel settore della cognizione penale di 1° e 2° grado e nelle indagini preliminari.

Integrazione della circolare 11 giugno 2013 n. 78341. Nuova gestione dei registri MOD. 19, MOD. 43, MOD. 46. Precisazioni relative alla gestione dei registri MOD. 41, MOD. 42 e MOD. 45

Ad integrazione delle disposizioni impartite con la circolare dell’11 giugno 2013 n. 78341, nella quale sono stati indicati i registri finora gestiti dal Sistema Informativo della Cognizione Penale (S.I.C.P.), si comunica che il programma è stato ulteriormente esteso, con l’inserimento nel sistema dei seguenti registri:

  • MOD. 19 (REGISTRO GENERALE DELLA CORTE D’ASSISE)
  • MOD. 43 (REGISTRO DEI DECRETI PENALI DI CONDANNA)
  • MOD. 46 (REGISTRO DELLE DENUNCE E DEGLI ALTRI DOCUMENTI ANONIMI) – gestito con la versione 7.0 di S.I.C.P. in fase di prossima diffusione.

Anche per tali registri valgono le osservazioni di carattere generale formulate con la richiamata circolare.

Si coglie l’occasione per ribadire che l’impostazione del sistema S.I.C.P. richiede la massima collaborazione tra gli Uffici.

I vari registri sono parte di una piattaforma comune di informazioni e annotazioni,  interdipendenti le une dalle altre.
A ciascun Ufficio, per la parte di propria competenza, spetta il compito di provvedere al trattamento dei dati, in ragione della fase del procedimento.
La funzione di immissione delle annotazioni nel sistema dovrà essere effettuata con correttezza e tempestività per consentire l’avanzamento dell’iter procedurale.
Ogni interruzione del flusso regolare di tali informazioni, legato ad omissioni o inesattezze, potrebbe essere causa di responsabilità non soltanto nei confronti dell’Ufficio di appartenenza, potendo ripercuotersi anche su altri Uffici giudiziari.
Inoltre, i dati immessi tramite S.I.C.P. alimentano banche dati nazionali, istituite dalla legge, come la base dati per il rilascio del Carico pendente nazionale e quella del Casellario, la Banca dati Nazionale delle misure cautelari personali ex art, 97 disp. att. c.p.p., la Banca dati per la gestione del F.U.G.

Nuove modalità operative rispetto alla precedente gestione dei registri

La struttura di S.I.C.P., per la sua versatilità, non può essere paragonata né alla gestione dei registri cartacei, né all’applicazione dei registri informatici finora usati, che, comunque, rispecchiavano fedelmente i modelli cartacei preesistenti.
Il sistema, pur partendo dai Decreti Ministeriali del 1989, che prevedevano registri suddivisi in colonne all’interno delle quali erano inserite le informazioni,  adotta una logica innovativa che, nel rispetto delle norme procedurali, svincola il dato dall’appartenenza ad un singolo registro e lo mette a disposizione di tutti i soggetti abilitati al suo utilizzo.
In tal modo, tutti gli Uffici che si trovano ad operare sullo stesso procedimento possono disporre, in tempo reale, delle informazioni utili al proseguimento delle proprie attività con un evidente risparmio di lavoro e di tempo, non essendo necessario inserire più volte i medesimi dati, in quanto, una volta acquisiti dal sistema, possono essere utilizzati ripetutamente, secondo le abilitazioni.

Annotazioni di fondamentale importanza

Le annotazioni essenziali per l’attivazione ed il proseguimento del procedimento penale riguardano:

  • le indicazioni anagrafiche di tutti i soggetti coinvolti (indagato, persona offesa, ricorrente, terzo proprietario di un bene sequestrato, ecc.);
  • le qualificazioni giuridiche dei fatti oggetto del procedimento;
  • le richieste del pubblico ministero e i provvedimenti del giudice;
  • il dispositivo delle sentenze di primo e secondo grado e le eventuali impugnazioni;
  • le misure cautelari personali e reali, i decreti di sequestro probatorio, i provvedimenti di convalida del pubblico ministero e le eventuali impugnazioni;
  • le risorse economiche che confluiscono nel F.U.G;
  • i beni e i corpi di reato sottoposti a sequestro, con riferimento sia ai beni in custodia onerosa presso terzi sia a quelli giacenti presso l’Ufficio Corpi di Reato del Tribunale e i relativi provvedimenti.

Attività coordinata tra gli Uffici giudiziari

Al fine di garantire la corretta tenuta dei registri informatizzati, l'allineamento e la corrispondenza delle annotazioni, nonché lo scambio di informazioni provenienti da Uffici diversi, è obbligatorio che i dati di ogni provvedimento emesso siano immediatamente registrati nel sistema e resi disponibili in formato elettronico ai destinatari individuati dalla legge, i quali, soltanto da tale momento, potranno averne conoscenza e procedere agli adempimenti di rispettiva competenza (ad es., la Corte di Appello non potrà procedere alla iscrizione del procedimento senza aver prima ricevuto per via informatica i dati del  fascicolo di primo grado).

Precisazioni sui Modd. 41, 42 e 45

Con riferimento ai registri MOD. 41 (REGISTRO DEI CORPI DI REATO) e MOD. 42 (REGISTRO DELLE COSE SEQUESTRATE ED AFFIDATE IN CUSTODIA A TERZI), S.I.C.P. gestisce, a partire dalla versione di prossimo rilascio, una numerazione di reperto progressiva annuale distinta per tipologia di registro, unica per sede (così come avviene per la gestione del F.U.G., oggetto della circolare DAG 168934 del 29/12/2008).
Per il singolo Ufficio, la pendenza del reperto, iscritto nel MOD. 42 e privo di provvedimento di destinazione definitiva, terminerà, automaticamente, con la registrazione su S.I.C.P. del passaggio di fase del procedimento ad altro Ufficio.
Infatti, è sempre possibile conoscere l’effettiva pendenza di un reperto con i moduli dedicati all’interrogazione di S.I.C.P. (precisamente, S.I.R.I.S. - Sistema Informativo Relazionale Interrogazione Sistemi).
Inoltre, il MOD. 45 (REGISTRO DEI FATTI NON COSTITUENTI NOTIZIA DI REATO) è gestito in S.I.C.P. soltanto da parte della Procura, così come previsto dai decreti ministeriali del 1989 relativi all’istituzione dei registri penali.
Tuttavia è possibile  tracciare l’eventuale richiesta di archiviazione indirizzata dalla Procura al Gip e il successivo decreto, mediante annotazione della vicenda in un campo apposito. L’informazione annotata è ricavabile con apposita ricerca, effettuabile mediante i moduli dedicati all’interrogazione di S.I.C.P. (precisamente, S.I.R.I.S. - Sistema Informativo Relazionale Interrogazione Sistemi).

IL DIRETTORE GENERALE    DELLA GIUSTIZIA PENALE
Raffaele Piccirillo

IL DIRETTORE GENERALE PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI
Daniela Intravaia