Circolare 29 luglio 2004 - Criteri di ripartizione della percentuale di cui all'art. 122 comma 2 del D.P.R. 15.12.1959 n. 1229 in base a quanto disposto dall'art. 6 C.C.N.L. 24 aprile 2002, e delle somme introitate dagli Uffici NEP a titolo di indennità di trasferte

29 luglio 2004


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI - UNEP

 

Prot. n. 6/1338/035/09/CA

Ai Presidenti
delle Corti di Appello
LORO SEDI

All'Ispettorato Generale
del Ministero della giustizia
ROMA
FAX N. 06/66598265


Oggetto : Criteri di ripartizione della percentuale di cui all'art. 122 comma 2 del D.P.R. 15.12.1959 n. 1229 in base a quanto disposto dall'art. 6 C.C.N.L. 24 aprile 2002 ("Norme di raccordo per gli Ufficiali Giudiziari"), nonché delle somme introitate dagli Uffici NEP a titolo di indennità di trasferte come previste dal D.P.R. 30.5.2002, n. 115 ("Testo Unico sulle spese di giustizia") per la parte imponibile ai fini IRPEF — Attribuzione dei suddetti emolumenti agli aventi diritto, con particolare riferimento ai casi di assenza per malattia e per sciopero.


Relativamente a quanto in oggetto, pervengono ripetute richieste di chiarimenti in merito ai criteri di ripartizione da adottare per l'attribuzione agli ufficiali giudiziari delle somme a titolo di percentuale, sui crediti recuperati dall'Erario di cui al sopra citato D.P.R. 1229/59, e di indennità di trasferte—quota tassabile, a seguito delle modifiche intervenute nelle materie de quibus introdotte, con riferimento alla prima, dall'art. 6 C.C.N.L. 24.4.2002 e, per quanto concerne le seconde, dall'art. 7, comma 1, della Legge 18.2.1999 n. 28 cui ha fatto seguito la Circolare n° 2 /99 emessa da questo Ministero a fini esplicativi.

Recentemente un documento unitario delle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL e UNSA-SAG, sottoscritto in data 16.4.2004, ha riproposto la questione dell'esatta applicazione delle disposizioni normative e contrattuali in merito alla distribuzione delle somme in parola nei casi di assenza del personale UNEP per sciopero e per patologie gravi previste dall'art. 21 comma 7 bis del C.C.N.L. 94/97, così come integrato dall'art. 6 del C.C.N.I.L. del 98/2001.

A seguito di un incontro, tenutosi in data 1° luglio u.s., tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali rappresentative degli ufficiali giudiziari, nel corso del quale si sono affrontati, tra i vari punti all'ordine del giorno, anche gli argomenti di cui al citato documento sindacale, si sono raggiunti dei punti d'intesa sugli stessi che con la presente si rendono noti agli Uffici NEP, ai fini della conseguente applicazione della disciplina concordata nelle materie di cui trattasi.

Dovendo inserire i punti d'intesa nel quadro complessivo del sistema retributivo degli ufficiali giudiziari, si ritiene di fare i chiarimenti che seguono.

La percentuale prevista dall'art. 122 comma 2 del D.P.R. 1229/59 in favore degli ufficiali giudiziari, in base a quanto statuito dall'art. 6 del C.C.N.L. 24.4.2002, va corrisposta agli aventi diritto in relazione all'intero riscosso sul territorio nazionale, ripartito in misura proporzionale agli stipendi tabellari collegati alle singole posizioni giuridiche ed economiche, nonché in relazione alla presenza in servizio. La norma pattizia trova il suo meccanismo di liquidazione, a far data dal 1° luglio 2002, nel disposto dell'art. 246 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, che in fase di attuazione si è tramutato, con il parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in una liquidazione curata da questo Ministero, in sostituzione dei rispettivi Concessionari dislocati sull'intero territorio nazionale, sulla base della comunicazione del dato complessivo, quale risultato di un lavoro di assemblaggio dei dati forniti da tutti i Concessionari, e trasmessi ad opera della Società SOGEI S.p.A., per conto dell'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, detta percentuale che trova finanziamento nell'attività svolta per conto dell'Erario attraverso la riscossione degli articoli di campione penale, civile ed amministrativo e nel recupero attuato con la vendita dei beni oggetto di confisca penale ex art. 246 D.P.R. 30.5.2002, n. 115 (quest'ultima in precedenza — ex art. 122 co. 2 D.P.R. 1229/59 - indicata con l'espressione "vendita dei corpi di reato"), ha conservato nel tempo il suo particolare carattere di emolumento variabile - in relazione al quantum riscosso - e incentivante, in quanto correlato alla presenza in servizio del personale UNEP. 1Date le due caratteristiche innanzi descritte, l'emolumento in questione si configura come accessorio rispetto alla parte della retribuzione mensile avente natura principale (stipendio tabellare — già minimo garantito e indennità integrativa speciale - e r.i.a), che è appunto fissa e continuativa, su una parte della quale — stipendio tabellare ex C.C.N.L. 12.6.2003 Biennio economico 2003/04 - si innesta l'onere dello Stato ad integrare per il raggiungimento del tetto prestabilito in sede di contrattazione collettiva.

Nell'attribuzione dell'emolumento-percentuale, tenendo conto del carattere incentivante ed accessorio innanzi descritto, questo Ufficio ha previsto in sede di applicazione della normativa in materia, e con ciò riportandosi integralmente alla Circolare prot. n. 6/555/035/CA-MR del 26.3.2003, così come parzialmente modificata da successiva Circolare prot. n. 6/1293/035/09/CA-MR del 21 luglio 2004 (relativamente al personale UNEP comandato presso altre Amministrazioni dello Stato), tre fattispecie per le quali viene esclusa, e precisamente l'assenza per malattia (anche dovuta per infortunio dipendente da causa di servizio) anche se superiore ai 15 giorni, congedo parentale (astensione facoltativa) e sciopero. Questa linea di applicazione è in coerenza con l'impianto originario della fonte normativa - D.P.R. 1229/59 - che prevedeva la corresponsione della suddetta percentuale "all'ufficiale giudiziario che presti effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre a cui si riferisce la percentuale stessa", con gli annessi meccanismi che la disciplinavano per quanto riguardava la sua ripartizione. Attualmente, la contrattazione collettiva — C.C.N.L. 24.4.2002 - intervenuta sulla materia, ha semplicemente innovato sul requisito della presenza in servizio, richiedendola su tutti i giorni lavorativi del bimestre di maturazione (rimasto immutato rispetto al passato), e sui criteri di ripartizione tra il personale appartenente alla figura professionale di ufficiale giudiziario nelle rispettive posizioni economiche di appartenenza. Da queste considerazioni basilari scaturisce l'impossibilità di agganciarla, dal punto di vista giuridico e nella fase attuale della contrattazione collettiva, alle altre voci retributive di carattere accessorio, quali l'indennità di amministrazione ed il Fondo Unico di Amministrazione.

Per le stesse ragioni innanzi esposte, ne deriva la mancata attribuzione della percentuale de qua ai dipendenti UNEP assenti per malattia, inclusa la fattispecie relativa alle giornate di assenza per malattia inerente a gravi patologie, che dà diritto al dipendente in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal comma 7, lett. a, dell'art. 21 CCNL 94/97, riferendosi con ciò all'intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza".

Pertanto, l'Amministrazione in sede di esecuzione del Contratto Collettivo del 24.4.2002 ha mantenuto inalterata la modalità di attribuzione agli aventi diritto dell'emolumento-percentuale, riscontrabile tra l'altro da un costante orientamento ministeriale in una serie di risposte a quesiti sulla materia, tra le quali a titolo esemplificativo e di capofila può citarsi la nota della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere professioni — Ufficio V — prot. n° 5/3785/03-1 del 17.12.1985, nella quale si sostiene che "le posizioni giuridiche che costituiscono interruzioni di servizio (congedo straordinario, aspettativa, sciopero) escludono l'ufficiale giudiziario dal diritto alla percentuale, come si evince dal combinato disposto degli artt. 140 e 147". Sulla questione, tuttavia, tenendo conto del passaggio dei dipendenti UNEP al sistema della contrattazione collettiva, l'Amministrazione ha ritenuto di chiedere ulteriori chiarimenti all'ARAN sul requisito della presenza in servizio, ai fini della corresponsione agli stessi della percentuale in parola, e sul punto l'Agenzia, con nota del 6.11.2003, ha ribadito che "tenuto anche conto della natura incentivante del compenso, la presenza in servizio va accertata secondo le modalità di rilevazione della medesima, in atto presso l'Amministrazione".

Il suesposto parere dell'ARAN legittima di conseguenza la mancata percezione della percentuale in questione per il dipendente assente per malattia (anche per infortunio dipendente da causa di servizio) anche se superiore a quindici giorni, come prevista nella citata Circolare del 26.3.2003.*

Con riferimento all'ipotesi dell'assenza dal servizio per partecipazione allo sciopero, residuando le quote giornaliere dei dipendenti UNEP che si sono astenuti dal lavoro, si ritiene di aderire alle richieste espresse, nel citato incontro di cui sopra, dalla maggioranza delle Organizzazioni Sindacali di settore per cui le somme non attribuite al personale scioperante dovranno essere versate all'Erario, a contabilizzazione ultimata delle stesse e a cura dei Dirigenti UNEP, in conto Entrate del Ministero della Giustizia - Capo XI – Capitolo 3530 - per il tramite della locale Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato presso la Banca d'Italia, acquisendo agli atti dei rispettivi Uffici NEP le quietanze di versamento.

Passando all'esame dei criteri di ripartizione della indennità di trasferta-quota reddituale degli Uffici NEP nei quali si è prodotta, già prevista nella struttura della retribuzione degli ufficiali giudiziari dall'art. 133 del D.P.R.1229/59, successivamente oggetto di ripetuti interventi normativi ex art. 48 D.P.R. 22.12.1986, nel testo sostituito dall'art. 3 D.Lgs. 2.9.1997 n. 314, ed ex art. 7 della Legge 18.2.1999 n. 28 (oggetto di interpretazione ministeriale con Circolare n. 2/99 del 19.4.1999), la materia allo stato è disciplinata dall'art. 5 del C.C.N.L. 24 aprile 2002, in combinato con le disposizioni del Testo Unico sulle spese di giustizia, che la prevedono per l'espletamento delle rispettive attività di istituto ad opera degli ufficiali giudiziari.

In relazione all'ipotesi dell'assenza del dipendente UNEP per partecipazione allo sciopero, si è del parere che al personale non scioperante vada attribuita la parte del reddito effettivamente prodotta dagli atti richiesti il giorno dello sciopero ed eseguiti dal personale in servizio, evitando, per il personale scioperante, la decurtazione in trentesimi (in relazione ai giorni di sciopero) del reddito imponibile mensile prodotto dalle indennità di trasferta, che attribuirebbe ai non scioperanti una parte di reddito delle indennità di trasferte prodotte nei restanti giorni lavorativi del mese di riferimento.

Va precisato che sull'argomento, con tale direttiva, l'Amministrazione modifica l'orientamento in precedenza espresso, che si limitava a snellire la contabilità degli Uffici NEP. Allo stato, pertanto, in una prospettiva di migliore salvaguardia della posizione economica dei lavoratori interessati, si ritiene di dover precisare che la decurtazione in trentesimi del reddito imponibile mensile relativo alle indennità di trasferta dei dipendenti non scioperanti, non rispetti il carattere proventistico di questa parte della retribuzione del personale UNEP, non tutelando in maniera dovuta gli aventi diritto.

Stante tutto quanto sopra esposto e data la peculiarità degli argomenti trattati, si raccomandano cortesemente le SS.LL. di voler curare la sollecita trasmissione della presente Circolare ai Dirigenti degli Uffici NEP dei rispettivi distretti, che a loro volta assicureranno la massima e capillare diffusione della medesima tra l'intero personale UNEP in servizio negli Uffici di appartenenza.

Roma, 29/07/2004

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
Angelo Gargani


1La parte della circolare evidenziata in grassetto è stata superata dall’Accordo Sindacale del 22 maggio 2009 e precisamente dal punto 2