Decreto 21 marzo 2016 - Esclusione dell'Ufficio del Giudice di pace di ALESSANO dall'elenco delle sedi mantenute

21 marzo 2016

Il Ministro della Giustizia

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 20 Il, n. 216, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011. n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, comma I, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art.1, comma 2 della legge 14 settembre 20 Il, n. 148», con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformità delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato I del medesimo provvedimento;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011 n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B:
Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con il quale è stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato I, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;

Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza ai rispettivi territori di cui è proposta la soppressione anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a di posizione dagli enti medesimi»;

Visto il comma 5 del medesimo articolo, che prevede che «qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso con le modalità previste dal comma 3»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014. n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente «Di posizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 20 12, n. 155 e 7 settembre 20 12, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari»;

Visto l’art. 1, con il quale la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e Il del medesimo provvedimento;

Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991. n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella Gazzella Ufficiale del 14 aprile 2014. n. 87, concernente "Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156";

Visti il decreto legge 12 settembre 201•L n. 132 recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella Gazzella Ufficiale n. 261 del IO novembre 2014;

Visto, in particolare, l'art. 21 bis, con il quale, in conformità dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 2014, n. 279, con il quale, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 156 sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute on oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giusti zia di prossimità;

Visto in particolare l'art. 1, con il quale il passaggio al nuovo assetto gestionale degli uffici mantenuti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156. è fissato alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 2014, 22 aprile, 30 aprile, 22 ottobre e 6 novembre 2015, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali del 30 gennaio, 13 maggio, 25 maggio, 19 novembre e 4 dicembre 2015, nn. 24, 109, 119,270 e 283, con i quali, preso atto dell'univoca volontà di revoca dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 20 12. n. 156, o della sussistenza di criticità ostative al passaggio al nuovo assetto gestionale, è stata disposta• l'esclusione dall'elenco delle sedi mantenute di alcuni uffici del giudice di pace, determinando per tali presidi la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011 n.148;

Ritenuto che la volontaria assunzione, da parte dell'ente richiedente il mantenimento della sede giudiziaria degli oneri connessi alla erogazione del servizio giustizia, con la sola esclusione di quelli inerenti al personale della magistratura onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie delineata dall'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 20 12. n. 156;

Considerato che all'assunzione dei predetti oneri corrisponde, a carico dell'ente medesimo, l'obbligo di garantire la persistenza dei requisiti di funzionalità e operatività dell'ufficio mantenuto verificati in sede di valutazione dell'istanza e a fondamento delle determinazioni assunte con i citati decreti ministeriali 7 marzo e 10 novembre 2014 e successive variazioni;

Ritenuto pertanto che, per le sedi specificamente indicate nell'allegato 1 vigente al decreto ministeriale 10 novembre 2014 deve essere assicurato, a cura dell'ente che ha richiesto il mantenimento dell'ufficio, un assetto strutturale, organizzativo ed organico idoneo a consentire l'operatività, in autonomia, del presidio giudiziario;

Considerato che il monitoraggio condotto su scala nazionale nella fase di avvio dell'operatività degli uffici mantenuti, diretto a verificare la persistenza delle condizioni positivamente valutate in occasione dell'accoglimento dell'istanza, ha evidenziato, per alcune sedi giudiziarie, la sussistenza di criticità ostative al passaggio al nuovo assetto gestionale;

Valutato che, con nota del 22 dicembre 2014, il Presidente del tribunale di Lecce, nel rappresentare lo stato di attuazione del passaggio al nuovo assetto gestionale degli uffici del giudice di pace mantenuti con oneri a carico degli enti locali compresi nel rispettivo distretto. ha evidenziato, tra l'altro, la presenza di condizioni preclusive al regolare svolgimento del servizio giudiziario presso l'ufficio del giudice di pace di Alessano, tali da richiedere la permanenza presso la sede in questione del personale giudiziario;

Considerato che con decreto n. 6 del 27 gennaio 2015 e successive variazioni, il Presidente della Corte di appello di Lecce, preso atto delle criticità rappresentate, ha disposto, al fine di assicurare il necessario supporto all'attività giurisdizionale, l'applicazione di personale dell'Amministrazione giudiziaria presso l'ufficio del giudice di pace di Alessano;

Rilevato che, in forza dei successivi provvedimenti emanati dallo stesso Presidente su richiesta del giudice di pace coordinatore e del Comune responsabile per il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace di Alessano. le applicazioni disposte con il decreto innanzi citato sono state prorogate sino al termine individuato, con nota del 24 settembre 2015, per la cessazione dei provvedimenti della medesima natura emessi per gli uffici del giudice di pace mantenuti del distretto di Lecce fissato al 5 ottobre 2015;

Valutato che, con nota del 9 novembre 2015, il Presidente della corte di appello di Lecce ha ribadito la persistenza di insanabili disagi e disfunzioni nell'esercizio dell'attività giurisdizionale presso l' ufficio in oggetto, determinate dalla insufficiente dotazione di personale, che risulta inadeguato, sia sotto il profilo della consistenza numerica, sia per quanto attiene a requisiti e capacità professionali, a garantire la funzionalità, in autonomia, del presidio giudiziario;

Considerato che, con successiva nota del 4 dicembre 2015, lo stesso Presidente nel rappresentare la situazione di sostanziale paralisi dell’attività giudiziaria presso l’ufficio del giudice di pace di Aie sano, determinata dalla mancanza di persona le idoneo allo svolgimento dei servizi di cancelleria ha ulteriormente evidenziato l'assoluta impossibilità per i giudici in servizio di celebrar le udienze e di depositare le sentenze nonché, per l'utenza di procedere al deposito degli atti procedurali o di ottenere il rilascio di copia degli stessi;

Rilevato che con nota del 11 dicembre 2015 il Sindaco del Comune di Alessano nel richiedere l'applicazione di personale dell’Amministrazione presso l'ufficio del giudice di pace di Alessano ha rappresentato di non poter assicurare il regolare funzionamento del presidio giudiziario a far data dal successivo 15 dicembre attesa la mancata disponibilità di personale adeguatamente formato e qualificato per lo svolgimento delle mansioni di supporto all'attività giurisdizionale;

Valutato che, con nota del 1 febbraio 2016 il Presidente della Corte di appello di Lecce ha confermato, per la sede in questione la sussistenza di condizioni ostative allo svolgimento dell'attività giudiziaria determinate dalla mancata ottemperanza da parte dell'ente responsabile agli impegni assunti con l'istanza di mantenimento dell'ufficio del giudice di pace;

Considerato che, ai sensi del citato art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 20 12. n, 156 l'obbligo di garantire la persistenza dei requisiti di funzionalità e operatività dell'ufficio mantenuto, con particolare riferimento al fabbisogno di persona le amministrativo è posto a carico dell'ente richiedente il mantenimento;

Ritenuto che ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, la mancata ottemperanza agli impegni assunti da parte dell'ente richiedente il mantenimento del presidio giudiziario, protratta per un periodo superiore ad un anno determina la necessità di procedere, con le modalità indicate al comma 3 alla soppressione dell'ufficio;

Rilevato che, per effetto dell'art. 1 del decreto ministeriale 10 novembre 2014 in precedenza riportato gli oneri connessi alla erogazione del servizio giudiziario devono essere assunti dall'ente richiedente il mantenimento a far data dall'entrata in vigore dello stesso provvedimento fissata per il 16 dicembre 2014;

Ritenuto, per quanto in precedenza rappresentato, di dover escludere l'ufficio del giudice di pace di Alessano dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificamente individuate dal già citato allegato 1 al decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive variazioni ripristinando la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 1011, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

  1. L'ufficio del giudice di pace di Alessano, fatto salvo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 7 settembre 1012, n. 156, cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'ufficio del giudice di pace di Lecce.

Art. 2.

Gli allegati 1,2,3,4 e 5 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 2014, n. 279, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. I che precede.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2016

IL MINISTRO
Andrea Orlando

Registrato alla Corte dei conti il  4 aprile 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 886