Decreto 2 marzo 2016 - Concernente l'individuazione presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16 c1 e c2 del d.p.c.m. 84/2015, nonché l’individuazione dei posti di funzione da conferire nell’ambito degli uffici centrali e periferici dell’amministrazione penitenziaria ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 63/2006

2 marzo 2016

Modificato dal d.m. 10 dicembre 2023

IL MINISTRO

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”;

Visto l’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, che prevede l’adozione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali;

Visto l’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che stabilisce che all’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare e che tale disposizione si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n.146, recante “Adeguamento della strutture e degli organici dell’Amministrazione Penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266”;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante “Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria a norma della legge 27 luglio 2005 n. 154” ed in particolare l’articolo 9, comma 1, che prevede che sono individuati con decreto del Ministro, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei limiti delle dotazioni organiche, i posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari ed ai dirigenti con incarichi superiori, nell’ambito degli uffici centrali e degli uffici territoriali dell’amministrazione penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”;

Visto in particolare l’articolo 16, comma 1, per il quale all’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nonché alla definizione dei relativi compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede con decreti del Ministro, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da emanarsi entro 180 giorni e che non possono essere individuati uffici dirigenziali non generali in numero superiore a quello dei posti di dirigente di seconda fascia previsti, per ciascun dipartimento, nelle tabelle allegate al medesimo regolamento;

Visto altresì l’articolo 16, comma 2, secondo periodo, del Regolamento, che prevede l’adozione di uno o più decreti con cui il Ministro della giustizia provvede alla adozione delle misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni del Ministero della giustizia interessate dalla riorganizzazione;

Rilevato che le unità dirigenziali non generali del ruolo dell’esecuzione penale esterna sono state trasferite, per effetto della riorganizzazione del Ministero, al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; che, pertanto, il presente decreto individua i posti di funzione della dirigenza penitenziaria del solo ruolo d’istituto penitenziario;

Ritenuta la necessità di procedere all’individuazione delle unità dirigenziali non generali presso l’amministrazione centrale e presso le articolazioni territoriali dell’amministrazione penitenziaria;

Ritenuta l’esigenza di provvedere contestualmente all’individuazione dei posti di funzione da conferire, nell’ambito degli uffici centrali e periferici dell’amministrazione penitenziaria, ai dirigenti penitenziari, nonché all’individuazione degli incarichi dei primi dirigenti e dirigenti superiori del Corpo di polizia penitenziaria e dei dirigenti contrattualizzati appartenenti all’amministrazione stessa;

Valutata la conseguente necessità di adottare successivi decreti per l’individuazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, della diversa rilevanza degli uffici centrali e territoriali di livello dirigenziale non generale, nonché per l’individuazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del predetto decreto legislativo, dei posti di funzione da conferire, nell’ambito degli uffici centrali e territoriali dell’amministrazione penitenziaria, ai dirigenti con incarico superiore;

Ritenuta l’opportunità di una riforma organizzativa che confermi la priorità funzionale degli istituti penitenziari recuperando anche le risorse dirigenziali già assegnate ai provveditorati regionali soppressi dal decreto del Presidente del Consigli dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84;

Considerato che, per la migliore organizzazione funzionale degli istituti penitenziari, è prevista la possibilità dell’istituzione di centri unici direzionali con la finalità di unificare, presso un medesimo istituto penitenziario, l’attività di direzione ed organizzazione e le competenze amministrative e contabili;

Sentite le organizzazioni sindacali di settore;

DECRETA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intendono, se non diversamente detto, per:
    1. «Amministrazione»: l’Amministrazione penitenziaria centrale e territoriale;
    2. «Capo del Dipartimento»: il Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;
    3. «Provveditorato»: il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395;
    4. «Corpo»: il Corpo di polizia penitenziaria;
    5. «Regolamento»: il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84.


Art. 2
Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto individua, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento, le unità dirigenziali non generali dell’Ufficio del Capo del Dipartimento e degli Uffici dirigenziali generali istituiti presso l’Amministrazione centrale e le articolazioni territoriali dell’Amministrazione.
  2. Sono altresì individuati i posti di funzione da conferire, nell’ambito degli uffici centrali e territoriali dell’Amministrazione, ai dirigenti penitenziari ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, nonché gli incarichi dei primi dirigenti e dirigenti superiori del Corpo e dei dirigenti contrattualizzati appartenenti all’Amministrazione.
  3. Le unità dirigenziali non generali dell’Ufficio del Capo del Dipartimento e degli Uffici dirigenziali generali ed i posti di funzione da conferire presso l’Amministrazione centrale ed il relativo organico sono individuati nella tabella A1 allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.
  4. Le unità dirigenziali non generali dei Provveditorati ed i posti di funzione da conferire sono individuati nella tabella A2 allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.
  5. Le unità dirigenziali non generali degli istituti penitenziari e i posti di funzione da conferire sono individuati nella tabella A3 allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.
  6. Le unità dirigenziali non generali delle scuole di formazione e aggiornamento del personale di cui all’articolo 8 e i posti di funzione da conferire sono individuati nella tabella A4 allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.
  7. I posti di funzione individuati nelle tabelle di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 sono ripartiti nel rispetto della dotazione organica relativa alle qualifiche dirigenziali di dirigente di istituto penitenzario e di dirigente di carriera amministrativa di cui alla tabella E allegata al Regolamento.
  8. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge e dai regolamenti, sono previsti, per i Provveditorati, esclusivamente incarichi di direttore e, per gli Istituti penitenziari, incarichi di direttore e vice direttore.
  9. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge e dai regolamenti, per l’Amministrazione centrale, sono previsti esclusivamente incarichi di direttore. In deroga a quanto disposto dal periodo che precede, sono previsti, per l’Ufficio VII della Direzione generale del personale e delle risorse, in ragione degli specifici compiti ad esso attribuiti in materia di coordinamento edilizio, ulteriori incarichi dirigenziali di Area 1.


Art. 3
Rilevanza degli uffici dirigenziali

  1. Con successivi decreti, da adottarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, si provvede a individuare, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, la diversa rilevanza degli uffici centrali e territoriali di livello dirigenziale non generale, nonché a individuare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, i posti di funzione da conferire, nell’ambito degli uffici centrali e territoriali dell’Amministrazione, ai dirigenti con incarico superiore.
  2. Con successivi decreti si provvede altresì a individuare, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, il grado delle funzioni dirigenziali penitenziarie e, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 54 del CCNL sottoscritto il 21 aprile 2006, l’articolazione in fasce degli incarichi dirigenziali di Area 1 dell’Amministrazione.

 

TITOLO II
AMMINISTRAZIONE CENTRALE

CAPO I
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Art. 4
Articolazioni dell’Ufficio del Capo del Dipartimento

  1. L’Ufficio del Capo del Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale, con i compiti per ciascuno di seguito indicati:
    1. Ufficio I - Segreteria generale: programmazione generale; assegnazione delle risorse umane e logistiche della sede centrale; gestione del protocollo unico; attività statistica di supporto dipartimentale; raccordo con la segreteria dell’Ente di assistenza per il personale dell’Amministrazione penitenziaria e con la segreteria della Cassa delle ammende;
    2. Ufficio II - Programmazione finanziaria e controllo di gestione: supporto alla Direzione generale del bilancio e della contabilità del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ai fini degli adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e all’assestamento del bilancio; predisposizione del budget economico per centri di costo e rilevazione dei costi; cura degli strumenti di flessibilità del bilancio; coordinamento nell’assegnazione delle risorse finanziarie all’Amministrazione periferica; monitoraggio e verifica della performance;
    3. Ufficio III - Attività ispettiva e di controllo: attività ispettiva su tutte aree dell’amministrazione centrale, dei Provveditorari e degli Istituti penitenziari; coordinamento dell’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori delle strutture giudiziarie e penitenziarie e individuazione dei relativi fabbisogni; raccordo con le funzioni del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero; organizzazione, coordinamento e controllo del personale del Nucleo investigativo centrale di cui al decreto del Ministro della giustizia del 14 giugno 2007 fino alla riorganizzazione delle sue strutture e alla ridefinizione delle funzioni esercitate;
    4. Ufficio IV - Affari legali: attività inerenti il contenzioso di competenza delle direzioni generali di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a) e b), del Regolamento; predisposizione e raccolta di elementi informativi necessari allo svolgimento delle attività di competenza della Direzione generale degli affari giurici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia;
    5. Ufficio V - Coordinamento dei rapporti di cooperazione istituzionale: rapporti con le Regioni, gli enti locali e altre istituzioni; relazioni internazionali; proposte e pareri su atti normativi, anche internazionali; analisi dei dati statistici;
    6. Ufficio VI - Stampa: stampa, comunicazione e relazioni esterne, in raccordo con l’Ufficio stampa del Ministro; cerimoniale.
  2. Costituiscono altresì uffici del Capo del Dipartimento, fino alla riorganizzazione delle loro strutture e alla ridefinizione delle funzioni esercitate, l’Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza, che svolge le attività previste in materia di sicurezza personale e vigilanza dal decreto del Ministro della giustizia 31 marzo 2004 e il Gruppo operativo mobile, con i compiti previsti dal decreto del Ministro della giustizia 4 giugno 2007.
  3. Per le attività di contrattazione collettiva il Capo del Dipartimento si avvale della Direzione generale del personale e delle risorse.


CAPO II
DIREZIONI GENERALI

Art. 5
Direzione generale del personale e delle risorse

  1. La Direzione generale del personale e delle risorse è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale, con i compiti per ciascuno di seguito indicati, svolti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contabilità pubblica e di controllo della spesa, in coerenza con le determinazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e in osservanza di quanto previsto dal Regolamento e dal presente decreto:

    a) Ufficio I - Affari generali: coordinamento, pianificazione e atti di indirizzo nelle materie attribuite alla Direzione generale; gestione dei sistemi informativi automatizzati relativi al personale; gestione del sistema informativo automatizzato dell’Amministrazione, in conformità alla programmazione, all’analisi e alle linee di sviluppo della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi; organizzazione degli archivi della sala macchine e tenuta del sistema delle teletrasmissioni; predisposizione di dati e informazioni per le risposte a interrogazioni parlamentari; analisi dei processsi e di valorizzazione delle risorse umane; protocollo ed assegnazione della corrispondenza;
    b) Ufficio II - Corpo di polizia penitenziaria: gestione del rapporto di servizio e di lavoro del personale del Corpo e del ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia;
    c) Ufficio III - Personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo: gestione del rapporto di servizio e di lavoro del personale dirigenziale, del comparto ministeri e dei cappellani penitenziari;
    d) Ufficio IV - Relazioni sindacali: assistenza al Direttore generale per le attività di cui all’articolo 4, comma 3; amministrazione delle prerogative sindacali; elaborazione degli schemi negoziali, relazioni con il Dipartimento della funzione pubblica e con i comitati interforze;
    e) Ufficio V - Trattamento economico e previdenziale: analisi del fabbisogno economico e predisposizione del conto annuale; gestione del trattamento economico del personale; gestione del trattamento previdenziale, di fine rapporto e di fine servizio, nonché dei procedimenti sanitari collegati al servizio del personale;
    f) Ufficio VI - Concorsi: concorsi pubblici e interni; assunzioni;
    g) Ufficio VII - Coordinamento tecnico e gestione dei beni immobili: pianificazione, conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Amministrazione, in raccordo con la Direzione generale dei detenuti e del trattamento e in osservanza di quanto previsto dal Regolamento e dai decreti attuativi nelle materia di competenza della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi; gestione dell’edilizia residenziale dell’Amministrazione, salva delega del direttore generale in favore dei provveditorati interessati;
    h) Ufficio VIII - Gestione dei beni mobili e strumentali: ricognizione ed analisi del fabbisogno dell’Amministrazione; programmazione acquisti; programmazione, approvvigionamento, gestione e manutenzione dei beni strumentali nonché gestione dei mezzi di trasporto, in osservanza di quanto previsto dal Regolamento e dai decreti attuativi nelle materia di competenza della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi; coordinamento della gestione del materiale di armamento, vestiario ed equipaggiamento del Corpo; contabilità del materiale;
    i) Ufficio IX - Gare e contratti: procedure di forniture di beni e di servizi nonché di affidamento per l’edilizia penitenziaria e residenziale di servizio, nel rispetto delle competenze della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, per materie concernenti o attribuite dal Regolamento;
    l) Ufficio X - Traduzioni e piantonamenti: svolgimento delle attività di coordinamento, impulso e controllo delle traduzioni e dei piantonamenti sul territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro della giustizia 8 febbraio 2012.


Art. 6
Direzione generale dei detenuti e del trattamento

  1. La Direzione generale dei detenuti e trattamento è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale, con i compiti per ciascuno di seguito indicati:
    1. Ufficio I - Affari generali: monitoraggio delle capacità ricettive degli istituti penitenziari; analisi e ottimizzazione dei processi lavorativi; esame dei provvedimenti giursdizionali relativi alle condizioni detentive e predisposizione dei relativi reclami;
    2. Ufficio II - Trattamento e lavoro penitenziario: pianificazione nazionale dell’attività trattamentale e assegnazione dei relativi capitoli di bilancio; pianificazione e controllo del lavoro penitenziario e delle relative risorse; programmazione degli interventi in raccordo con i Provveditorati;
    3. Ufficio III - Servizi sanitari: vigilanza sulla prestazione dei livelli essenziali di assistenza negli istituti penitenziari; assegnazione dei detenuti e degli internati per ragioni sanitarie, fermo il necessario raccordo con l’Ufficio V per i detenuti gestiti in alta sicurezza;
    4. Ufficio IV - Detenuti media sicurezza: gestione dei detenuti del circuito ordinario con particolare attenzione custodiale, trasferimento fra diversi Provveditorati, perequazione del rapporto capienza-presenza sull’intero territorio nazionale;
    5. Ufficio V - Detenuti alta sicurezza: gestione dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario, ascritti al circuito alta sicurezza e collaboratori di giustizia; gestione del servizio multi-video conferenze;
    6. Ufficio VI - Laboratorio centrale banca dati D.N.A.: organizzazione e funzionamento del Laboratorio centrale per la banca dati nazionale del D.N.A. e relazioni con l’autorità giudiziaria e i servizi di polizia giudiziaria.


Art. 7
Direzione generale della formazione

  1. La Direzione generale della formazione, che assicura l’unitarietà dei processi formativi anche avuto riguardo all’ambito trattamentale esterno degli adulti e dei minori, è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale, con i compiti per ciascuno di seguito indicati:
    1. Ufficio I - Affari generali: programmazione annuale, centrale e decentrata, della formazione, omologazione dei piani annuali e predisposizione dei relativi strumenti; programmazione finanziaria e assegnazione delle risorse; verifica e valutazione dell’attività formativa svolta; regolamentazione e verifiche sull’albo dei docenti; ricerche, documentazione, raccolta buone prassi, sperimentazione, quale supporto delle scelte gestionali e della formazione; attività internazionali in raccordo con organismi omologhi;
    2. Ufficio II - Formazione personale dell’area penale interna: individuazione delle linee guida per la predisposizione del piano annuale della formazione; verifica e controllo della sua attuazione; prima formazione aggiornamento e specializzazione del personale del sistema dell’esecuzione penale; formazione congiunta con il volontariato, gli enti locali e le amministrazioni pubbliche; gestione del Museo criminologico e della Biblioteca storica che conservano la loro sede; direzione amministrativa e scientifica delle strutture già assegnate all’Istituto superiore di studi penitenziari nonché all’Istituto centrale di formazione, fino alla definizione del nuovo modello organizzativo della Direzione generale della formazione, ai sensi dell’articolo 16, comma 11, del Regolamento;
    3. Ufficio III - Formazione personale area penale esterna e giustizia minorile: individuazione delle linee guida per la predisposizione del piano annuale della formazione; verifica e controllo della sua attuazione; aggiornamento e specializzazione del personale appartenente al Dipartimento della giustizia minorile e di comunità; formazione congiunta con il volontariato, gli enti locali e le amministrazioni pubbliche;
    4. Ufficio IV - Formazione del personale di polizia penitenziaria: individuazione delle linee guida per la predisposizione del piano annuale della formazione; verifica e controllo della sua attuazione; aggiornamento e specializzazione del personale dei diversi ruoli del Corpo di polizia penitenziaria; formazione congiunta interforze.

 

TITOLO III
AMMINISTRAZIONE PERIFERICA

Art. 8
Scuole di formazione

  1. In attesa della adozione del decreto di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), costituiscono articolazioni territoriali della Direzione generale della formazione le Scuole di formazione e aggiornamento del personale con le seguenti sedi:
    1. San Pietro Clarenza;
    2. Cairo Montenotte;
    3. Portici;
    4. Roma.
  2. Il funzionamento ed il coordinamento delle scuole di cui al comma 1 è assicurato da unità dirigenziali non generali individuate nella tabella A4, allegata al presente decreto.
  3. Costituiscono articolazioni territoriali non dirigenziali della Direzione generale della formazione altresì le strutture formative site in Verbania, Parma e Sulmona nonché quelle per il personale del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità site in Castiglione delle Stiviere e Messina.
  4. In attesa dell’adozione del decreto di cui al comma 1, il Direttore generale della formazione, mediante la direzione amministrativa e scientifica della Scuola superiore dell’esecuzione penale, assicura lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446, nonché agli articoli 9 e 22 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, utilizzando le strutture già assegnate all’Istituto superiore di studi penitenziari e definisce gli indirizzi formativi delle articolazioni territoriali di cui al presente articolo, assicurandone l’attuazione.


Art. 9
Provveditorati regionali

  1. I Provveditorati della Calabria, della Campania, della Emilia Romagna e Marche, del Lazio, Abruzzo e Molise, della Lombardia, del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, della Puglia e Basilicata, della Sardegna, della Sicilia, della Toscana e Umbria, del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, sono articolati nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale, con i compiti per ciascuno di seguito indicati:
    1. Ufficio I - Affari generali, personale e formazione: attività di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, anche in relazione al coordinamento dell’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori delle strutture giudiziarie e penitenziarie;
    2. Ufficio II - Risorse materiali e contabilità: pianificazione finanziaria; attività di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444;
    3. Ufficio III - Detenuti e trattamento: attività di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444;
    4. Ufficio IV - Sicurezza e traduzioni: attività di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444.
  2. Nei capoluoghi di Ancona, Pescara, Genova, Potenza e Perugia sono istituiti, con sede presso l’istituto penitenziario delle predette città, distaccamenti del Provveditorato interessato. I distaccamenti, che costituiscono uffici non dirigenziali, svolgono compiti di segreteria tecnica per il supporto del Provveditore e sono altresì sede del Centro operativo radio dell’Ufficio sicurezza e traduzioni del Provveditorato, ove necessario.


Art. 10
Istituti penitenziari

  1. Gli Istituti penitenziari costituiscono strutture dirigenziali dell’Amministrazione come individuate nella tabella A3 allegata al presente decreto.
  2. Agli Istituti penitenziari è assegnato un direttore titolare, appartenente al ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario. Sono altresì assegnati dirigenti dello stesso ruolo, con incarico di vicedirettore, nel numero previsto nella stessa tabella A3 allegata al presente decreto.

 

TITOLO IV
DIPOSIZIONI FINALI

Art. 11
Rapporti con precedenti misure organizzative e ulteriori disposizioni

  1. Non trovano applicazione, ove incompatibili con quanto stabilito dal presente decreto, le disposizioni organizzative adottate anteriormente all’entrata in vigore del Regolamento e rientranti nell’oggetto del presente decreto.
  2. Con successivi decreti del Ministro si provvede, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto:
    a) a riorganizzare le strutture e le funzioni degli uffici di cui all’articolo 4, comma 2, per la razionalizzazione e l’efficientamento delle loro attribuzioni;
    b) a riorganizzare la struttura e le funzioni del Nucleo investigativo centrale di cui al decreto del Ministro della giustizia del 14 giugno 2007;
    c) a riorganizzare le strutture e le funzioni delle articolazioni anche territoriali della Direzione generale delle formazione, per la razionalizzazione e l’efficientamento delle loro attribuzioni;
    d) a disciplinare le funzioni e gli incarichi da conferire agli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia inquadrati nel ruolo ad esaurimento di cui all’articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
    e) a disciplinare criteri e modalità di esercizio del potere di vigilanza del Ministro sull’Ente di assistenza per il personale dell’amministrazione penitenziaria e sull’ente Cassa delle ammende;
    f) a razionalizzare le misure organizzative in materia di vigilanza sulla sicurezza delle strutture giudiziarie e penitenziarie ai fini della sicurezza e tutela sui luoghi di lavoro;
    g) a riorganizzare le strutture e le funzioni del Servizio per l’approvvigionamento e la distribuzione dell’armamento e del vestiario del Corpo;
    h) ad istituire centri unici direzionali con la finalità di unificare, presso un medesimo istituto penitenziario, l’attività di direzione ed organizzazione e le competenze amministrative e contabili;
    i) a stabilire le linee di indirizzo per assicurare l’uniforme attuazione dei criteri di assegnazione e gestione degli alloggi demaniali di servizio dell’Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314;
    l) a definire i criteri di destinazione delle strutture e dei locali già destinati, ai sensi del revocato decreto del Ministro della giustizia del 9 novembre 1985, allo svolgimento delle attività del “Centro amministrativo G. Altavista”;
    m) a definire i criteri e le priorità di assegnazione delle sedi di sevizio del personale dell’Amministrazione.
  3. Con successivi decreti si provvede a individuare i criteri di conferimento degli incarichi anche temporanei ai dirigenti presso l’amministrazione centrale e periferica, ferme le disposizioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.

Roma, 2 marzo 2016

IL MINISTRO
Andrea Orlando

Registrato alla Corte dei Conti 
Ufficio controllo atti P.C.M. ministeri giustizia e affari interni
Reg.ne Prev.n.1040 - 20 aprile 2016

 

la TABELLA A1 è SOSTITUITA dall'ALLEGATO I del D.M. 9 dicembre 2022


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