Decreto 14 dicembre 2015 - Recante misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra la Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie e altre articolazioni del Ministero della giustizia e per l’individuazione delle misure di raccordo con le competenze di altri dipartimenti, nonché concernente l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti ai sensi dell’art. 16 del d.p.c.m. 84/2015

14 dicembre 2015

IL MINISTRO

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”, di seguito «regolamento»;

Visto l’articolo 5, comma 2, lettera b), del regolamento, che individua le competenze della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie;

Visto l’articolo 5, comma 2, lettera e), del regolamento, che definisce le competenze della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Visto l’articolo 6, comma 2, lettera a), del regolamento, che, in deroga alla competenza generale della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie, attribuisce alla Direzione generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria competenza esclusiva in materia di edilizia penitenziaria e residenziale di servizio e di formulazione dei relativi pareri tecnici;

Visto l’articolo 7, comma 2, lettera a), del regolamento, che, nell’assegnare alla Direzione generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità competenze in materia progettazione e gestione dei beni immobili, mobili e servizi, lascia fermo quanto disposto dall’articolo 5, comma 2, lettera b) sulla generale competenza Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie;

Visto l’articolo 16, comma 2, secondo periodo, del regolamento, che prevede l’adozione di uno o più decreti con cui il Ministro della giustizia provvede alla adozione delle misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni del Ministero della giustizia interessate dalla riorganizzazione, in attesa della definitiva individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del regolamento;

Considerato che la riorganizzazione della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie, come operata dal regolamento, avviene secondo il principio ispiratore, in linea con quanto richiesto nell’atto di indirizzo politico istituzionale per l’anno 2015 del Ministro, di unificare la gestione della fase contrattuale, procedendo alla concentrazione presso una sola struttura della relativa competenza, attualmente esercitata da diversi uffici nonostante l’omogeneità di funzioni; che la nuova struttura è stata concepita in funzione della gestione della fase contrattuale, restando invece nella competenza delle singole articolazioni la programmazione e individuazione dei fabbisogni dei beni e dei servizi strumentali; che la predetta Direzione generale, quale ufficio centrale contratti, provvede ad omogeneizzare le procedure di gara supportando le diverse stazioni appaltanti per gli adempimenti esecutivi di competenza;

Valutata l’esigenza di individuare, in attesa della adozione dei decreti di cui all’articolo 16, comma 1, del regolamento, gli uffici di livello dirigenziale non generale e di definire i relativi compiti nell’ambito delle competenze della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie;

Ritenuta la necessità di procedere, con decreto ministeriale, alla definizione dell’organizzazione della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie in relazione alle nuove attribuzioni ad essa assegnate dal regolamento e, conseguentemente, alla regolazione dei rapporti con le altre articolazioni del Ministero, anche attraverso l’individuazione di specifiche aree di competenza che, per la loro peculiarità, non rientrano nella generale competenza della medesima Direzione generale;

Ritenuta l’urgenza di provvedere, in attesa della adozione dei decreti di cui all’articolo 16, comma 1, del regolamento, all’assegnazione del contingente di personale necessario allo svolgimento delle nuove funzioni assegnate alla Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie;

Sentite le organizzazioni sindacali di settore;

DECRETA

Art. 1
Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    1. «Ministro», il Ministro della giustizia;
    2. «Ministero», il Ministero della giustizia;
    3. «Direzione generale», la Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie di cui all’ articolo 5, comma 2, lettera b), del regolamento;
    4. «Conferenza dei capi dipartimento», l’organismo istituito ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del regolamento;
    5. «Conferenza permanente», l’organismo istituito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133;
    6. «uffici giudiziari nazionali», gli uffici giudiziari nazionali di cui all’articolo articolo 5, comma 2, lettera b), del regolamento;
    7. «uffici giudiziari territoriali», gli uffici giudiziari diversi dagli uffici giudiziari nazionali.


Art. 2
Oggetto

  1. Il presente decreto definisce le misure organizzative funzionali all’attività di programmazione della Direzione generale, adotta le misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo con le altre articolazioni del Ministero per l’efficiente esercizio della competenza della Direzione generale in materia di procedure contrattuali, nonché individua le misure di raccordo con le competenze in materia di risorse e tecnologie di altri dipartimenti. Al fine di favorire l’immediata operatività della Direzione generale, sono altresì individuati, in attesa dell’adozione dei decreti di cui all’articolo 16, comma 1, del regolamento, gli uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione generale e sono stabiliti i compiti dei medesimi uffici.


Art. 3
Piano generale dei fabbisogni e programmazione

  1. La Direzione generale, al fine di programmare l’esercizio delle competenze assegnate dall’articolo 5, comma 2, lettera b), del regolamento, provvede, con la periodicità prevista dalla legge, alla determinazione del piano generale dei fabbisogni dei beni e dei servizi dell’amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali sulla base delle risorse finanziarie disponibili e tenuto conto delle indicazioni delle direzioni generali interessate.
  2. La Direzione generale provvede, altresì, alla programmazione annuale degli interventi relativi agli uffici giudiziari territoriali sulla base dei fabbisogni indicati e proposti dalle Conferenze permanenti.
  3. Gli interventi relativi alle articolazioni periferiche del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia Minorile e di Comunità, sono annualmente programmati dalla Direzione generale sulla base delle indicazioni delle direzioni generali competenti dei predetti Dipartimenti nell’ambito delle risorse loro assegnate.
  4. Il piano generale dei fabbisogni e la programmazione di cui al presente articolo sono determinati in coerenza con i piani di razionalizzazione dei consumi del Ministero.


Art. 4
Competenza generale in materia di procedure contrattuali e misure di raccordo con le competenze in materia di risorse e tecnologie di altri dipartimenti

  1. La Direzione generale, sulla base del piano generale dei fabbisogni e della programmazione annuale degli interventi di cui all’articolo 3, in coerenza con le misure di programmazione, indirizzo e controllo della Conferenza dei Capi dipartimento, esercita la propria competenza generale in materia di procedure contrattuali del Ministero ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera b), secondo periodo, del regolamento, mediante:
    1. la gestione delle procedure di gara e la stipula dei relativi contratti per l’acquisizione di beni mobili, immobili e dei servizi, per l’amministrazione centrale e gli uffici giudiziari nazionali;
    2. la gestione delle procedure di gara per gli acquisti di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di beni e servizi omogenei ovvero comuni a più distretti di corte di appello;
    3. la delega della gestione delle procedure di gara agli uffici giudiziari territoriali e, con riferimento allo svolgimento dei compiti per il trattamento dei detenuti e degli internati, alle articolazioni territoriali del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
  2. Salva l’ipotesi di cui al comma 1, lettera c), la Direzione generale esercita la competenza in materia di procedure contrattuali per gli acquisti di beni e servizi che implicano l’utilizzazione di dotazioni finanziarie del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sulla base di proposte delle competenti articolazioni dei predetti dipartimenti, formulate in coerenza con il piano generale dei fabbisogni e le misure di programmazione e indirizzo di cui al presente decreto.
  3. Le altre direzioni generali nonché le competenti articolazioni periferiche del Ministero possono procedere direttamente all’acquisto di beni e servizi, in coerenza con il piano generale dei fabbisogni e le misure di programmazione e indirizzo di cui al presente decreto:
    1. quando possono essere derogate, con esperimento di gara informale, le disposizioni vigenti relative alle procedure di affidamento, quando, mediante procedura negoziata, possono essere aggiudicati contratti pubblici affidati unicamente ad un operatore economico determinato, nonché nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario;
    2. quando si fa ricorso agli strumenti di approvvigionamento predisposti da Consip S.p.A..
  4. Restano ferme le competenze delle altre direzioni generali e delle articolazioni periferiche del Ministero per la fase della gestione ed esecuzione dei rapporti contrattuali curati dalla Direzione generale a norma del presente decreto.
  5. La Direzione generale trasmette alla Conferenza dei capi dipartimento, con cadenza almeno annuale, una relazione sugli specifici criteri di programmazione attuati e sui risultati conseguiti con l’adozione delle misure di cui al presente decreto in relazione agli obiettivi di omogeneizzazione dei tutte le procedure contrattuali e di razionalizzazione delle spese e dei consumi, anche con riferimento alle competenze di altre articolazioni del Ministero, che, a tal fine, trasmettono alla Direzione generale gli elementi informativi necessari.
  6. Ferme le specifiche misure di coordinamento di cui all’articolo 5, non possono prevedersi attribuzioni e modalità per l’acquisto di beni o servizi mediante procedure contrattuali diverse da quelle stabilite dal presente articolo e non trovano applicazione le disposizioni adottate in tale materia, anteriormente all’entrata in vigore del regolamento, con decreti ministeriali non aventi natura regolamentare.


Art. 5
Specifiche misure di coordinamento per l’efficiente svolgimento delle procedure contrattuali

  1. La Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati cura in via esclusiva le procedure contrattuali concernenti le attività di progettazione ed acquisizione dei sistemi informatici, ivi compresi i servizi di assistenza tecnica applicata e di sicurezza informatica, anche nel caso di procedure di affidamento diverse da quelle di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a).
  2. Le competenti direzioni generali e le articolazioni periferiche del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità curano in via autonoma gli affidamenti in economia di beni e servizi necessari per l’organizzazione del lavoro penitenziario dei detenuti e degli internati.


Art. 6
Individuazione degli uffici e compiti

  1. La Direzione generale, in attesa della adozione dei decreti di cui all’articolo 16, comma 1, del regolamento, è articolata nei seguenti uffici dirigenziali non generali con i compiti per ciascuno di seguito indicati:
    1. Ufficio I - Affari Generali: segreteria generale ed assistenza al Direttore generale; gestione dei servizi di protocollo; gestione del personale; attività di supporto e raccordo con le altre articolazioni ministeriali per la competenza in materia il contenzioso; gestione del servizio di documentazione degli atti processuali a norma dell’articolo 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché di fono-video-registrazione, multivideoconferenza e connessi impianti di sicurezza;
    2. Ufficio II - Programmazione e controllo: gestione delle risorse finanziarie e degli adempienti contabili per gli uffici della Direzione generale; predisposizione degli atti per la determinazione del piano generale dei fabbisogni di beni e servizi per l’amministrazione centrale e per gli uffici giudiziari nazionali, nonché per la programmazione relativa all’acquisizione di beni e servizi per le articolazioni periferiche del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; predisposizione dei piani di razionalizzazione dei consumi e controllo della relativa attuazione; attività in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione;
    3. Ufficio III - Gare e formazione dei contratti: gestione di tutte le procedure di gara per l’acquisizione di beni mobili, immobili e dei servizi, secondo il piano generale dei fabbisogni, per l’amministrazione centrale e per gli uffici giudiziari nazionali e stipula dei relativi contratti; acquisti, per importi pari o superiori alle soglie di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di beni e servizi omogenei ovvero comuni a più distretti di corte di appello; procedure di gara delegate agli uffici giudiziari territoriali ed alle articolazioni periferiche del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di Comunità;
    4. Ufficio IV - Impianti di sicurezza ed autovetture: gestione dei contratti relativi ai servizi riguardanti le intercettazioni telefoniche; gestione dei contratti relativi alla fornitura degli autoveicoli di servizio per l’amministrazione e gli uffici giudiziari, ivi comprese la gestione dei servizi assicurativi e di manutenzione, nonché la pianificazione ed il controllo dei consumi; gestione dei sinistri e la verifica dei verbali di contravvenzione; gestione dei veicoli destinati al servizio per l’Amministrazione Centrale, nonché programmazione e stipula di convenzioni sul trasporto del personale per ragioni di servizio e rapporti con il Mobility Manager; programmazione e gestione dei contratti relativi alla sorveglianza ed agli impianti di sicurezza passiva degli immobili destinati a sede dell’amministrazione centrale e periferica e degli uffici giudiziari;
    5. Ufficio V – Approvvigionamento ed acquisti: gestione, salve le competenze degli altri uffici della medesima Direzione Generale, di tutte le forniture di beni e servizi necessari per il funzionamento dell’amministrazione centrale e degli uffici giudiziari, ivi compresi quelli minorili: analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie di beni e servizi ed indagini di mercato per la rilevazione dei relativi prezzi, anche ai fini della standardizzazione dei costi; gestione dei conti di credito per attività connesse con il servizio postale nazionale; espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254;
    6. Ufficio VI - Gestione immobili: predisposizione e attuazione dei programmi per acquisto, progettazione, costruzione, ristrutturazione, ed adeguamento alle normative di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e di prevenzione degli incendi e del rischio sismico, per gli immobili demaniali da adibire ad uffici per l’amministrazione giudiziaria centrale e periferica; coordinamento e verifica dell’iter tecnico-amministrativo per l’edilizia giudiziaria comunale; rilascio del parere per la concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 30 marzo 1981, n. 119; gestione degli interventi di manutenzione ordinaria degli uffici dell’amministrazione centrale e periferica in Roma; ricerca di immobili da condurre in locazione nella città di Roma, stipula del relativo contratto e pagamento dei canoni; predisposizione e attuazione dei residui atti di competenza del Ministro in materia di concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari; monitoraggio dei consumi energetici e gestione degli interventi strutturali di competenza sugli immobili destinati all’utilizzo da parte dell’amministrazione e degli uffici giudiziari, destinati all’efficientamento energetico.


Art. 7
Gestione dei beni

  1. Ferma la competenza della Direzione generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria in materia di edilizia penitenziaria e residenziale di servizio e per la formulazione dei relativi pareri tecnici, la Direzione generale cura le procedure contrattuali di affidamento concernenti la gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili e dei servizi di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), del regolamento, nonché quelle concernenti la progettazione e gestione dei beni immobili, mobili e dei servizi di cui all’articolo 7, comma 2, lettera a), del regolamento.


Art. 8
Personale

  1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 4, la direzione generale si avvale di un contingente non superiore a venti unità di personale proveniente dalla diverse articolazioni del Ministero.
  2. All’assegnazione del personale di cui al comma 1 si procede secondo criteri e modalità stabiliti con separato decreto adottato dal Ministro, sentita la Conferenza dei capi dipartimento.
  3. La Direzione generale può richiedere di utilizzare, per lo svolgimento di specifiche azioni, personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. I criteri e le modalità d’impiego del predetto personale sono determinati d’intesa con la Direzione generale del personale e delle risorse e con le articolazioni periferiche del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e con la Direzione generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.


Art. 9
Disciplina transitoria

  1. Fino alla determinazione delle piante organiche del personale amministrativo delle strutture centrali del Ministero, la Direzione generale si avvale del personale dell’Ufficio contratti di lavori, forniture e servizi della Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, nonché del personale della Direzione generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia e trasmesso agli organi competenti per il controllo contabile.

Roma, 14 dicembre 2015

IL MINISTRO
Andrea Orlando

Vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio il 18 dicembre 2015.
Registrato alla Corte dei Conti il 15 gennaio 2016.