Decreto 19 novembre 2015 - Cessazione concessione IVG per il circondario di Tribunale di Tortona

19 novembre 2015

 
Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile

IL DIRETTORE GENERALE

premesso che, con d.m. 28 luglio 1981, la società IFIR PIEMONTE s.r.l. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività di vendita, custodia ed amministrazione dei beni mobili e immobili quale I.V.G. con competenza, fra le altre, nel territorio rientrante nel circondario del Tribunale di Tortona;

visto l’art. 1 del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, che, nell’ambio della “Nuova organizzazione dei Tribunali ordinari e degli uffici del Pubblico Ministero”, ha disposto l’accorpamento del Tribunale di Tortona a quello di Alessandria;

considerato che il sig. Silvio Fenoglio, amministratore unico della predetta società, in data 22 luglio 2015 ha presentato istanza di rinuncia ad espletare le nuove procedure emesse dal Tribunale di Alessandria relative al circondario del (soppresso) Tribunale di Tortona;

visto il parere favorevole all’accoglimento dell’istanza espresso dal Presidente del Tribunale di Alessandria in data 9 ottobre 2015;

tenuto conto altresì del consenso della Gruppo I.V.G. s.r.l. (già I.V.M. s.r.l.), titolare della concessione quale I.V.G. per il circondario del Tribunale di Alessandria (espresso con nota del 20 ottobre 2015, prot. 7812), ad espletare le predette procedure in luogo della società rinunciante nell’ambito del predetto territorio;

preso atto, tuttavia, del parere contrario del Presidente della Corte d’Appello di Torino, espresso con nota del 23 ottobre 2015 (prot. 9055/s), pervenuta in data 2 novembre 2015;

ritenuto che, diversamente da quanto opinato dal Presidente della Corte d’Appello nel parere da ultimo citato, la IFIR PIEMONTE s.r.l. abbia, con la nota del 22 luglio 2015, espresso una chiara volontà di rinunciare allo svolgimento dell’attività di I.V.G. sul territorio già rientrante nel circondario del Tribunale di Tortona, oggi accorpato a quello di Alessandria;

ritenuto che, a tal fine, non fosse necessario rinunciare all’intera concessione a suo tempo ricevuta, riguardando essa anche altri circondari non coinvolti nella riorganizzazione della geografia giudiziaria posta in essere dal d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155: nel già citato d.m. 28 luglio 1981 si legge, infatti, che “I.FI.R. s.r.l. Piemonte è autorizzato … nel distretto della Corte di Appello di Torino e con esclusione delle sedi dello stesso distretto nelle quali operano altri istituti, ad assumere gli incarichi …”;

rilevato che lo stesso ufficio legislativo di questo Ministero, con nota del 10 luglio 2013 (prot. DAG n. 96125), ha espressamente chiarito:

  • che “la soppressione dei Tribunali ordinari di cui al d.lgs. n. 155/2012 non ha automaticamente provocato l’inefficacia delle concessioni rilasciate in favore di IVG operanti nei relativi territori”;
  • che “le concessioni rilasciate in favore di IVG “coinvolti” nella nuova geografia giudiziaria sono tuttora operanti nell’ambito del circondario come ridefinito dall’esito della riforma”;
  • che “resta fermo che il Ministero della Giustizia può provocare con proprio provvedimento la cessazione degli effetti della concessione alle scadenze di cui all’art. 40 del DM o revocare la stessa ricorrendo i presupposti di cui all’art. 41 dello stesso DM, tra cui vi è quello dell’esiguità del numero delle procedure esecutive”;

rilevato altresì che, a norma dell’art. 40, comma 1, d.m. 11 febbraio 1997, n. 109, “la concessione … si intende tacitamente rinnovata … qualora sei mesi prima della scadenza l’Istituto autorizzato non manifesti volontà contraria …”;

considerato che, nel caso di specie, la concessione in favore della IFIR PIEMONTE s.r.l., già affidatale con d.m. 28 luglio 1981, verrà a scadere (salvo tacito rinnovo) in data 28 luglio 2016;

ritenuto che, per effetto della rinuncia della IFIR PIEMONTE s.r.l. allo svolgimento dell’attività di I.V.G. sul solo territorio già rientrante nel circondario del (soppresso) Tribunale di Tortona, tale attività debba essere oggi svolta dall’I.V.G. titolare della concessione per il circondario del Tribunale di Alessandria (ufficio accorpante), non essendo certo possibile bandire una nuova procedura per l’affidamento di tale servizio in un territorio che non esiste più in via autonoma come tale, essendo stato accorpato a quello di altro ufficio giudiziario;

DECRETA

a parziale modifica del d.m. 28 luglio 1981, la cessazione della concessione alla società IFIR PIEMONTE s.r.l. dell’attività di I.V.G. sul territorio già rientrante nel circondario del Tribunale di Tortona, accorpato al Tribunale di Alessandria.

Roma,19 novembre 2015

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Mancinetti