Decreto 29 ottobre 2015 - Variazione della misura dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari

29 ottobre 2015

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
del Ministero della giustizia

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze

 

Visto l'art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, relativo al testo unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provveda all'adeguamento dell'indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall'Istituto nazionale di statistica e verificatasi nell'ultimo triennio;

Visti gli artt. 133 e 142 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni;

Visti gli artt. 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2012 - 30 giugno 2015, è pari a + 1,3;

Visto il decreto interdirigenziale del 7 novembre 2014, relativo all'ultima variazione dell'indennita' di trasferta per gli ufficiali giudiziari;

Decreta:

Art. 1

  1. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno e' stabilita nella seguente misura:
    1. fino a 6 chilometri € 2,18;
    2. fino a 12 chilometri € 3,97;
    3. fino a 18 chilometri € 5,49;
    4. oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lett. c), aumentata di € 1,16.
  2. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza è così corrisposta:
    1. fino a 10 chilometri € 0,57;
    2. oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,46;
    3. oltre i 20 chilometri € 2,18.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2015

Il Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
del Ministero della giustizia
Barbuto

Il Ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze
Franco