Circolare 2 ottobre 2015 - Revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Uffici del Giudice di Pace aderenti alla procedura di mantenimento di cui all’art. 3 c2 d.lgs. 156/2012 - Riapertura del termine, legge 27 febbraio 2015

2 ottobre 2015


Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. n. 1148

Ai Sigg. Presidenti
Ai Sigg. Dirigenti amministrativi
delle Corti di Appello
DISTRETTI

All’Ufficio II – Formazione
SEDE

Oggetto: Revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Uffici del Giudice di Pace aderenti alla procedura di mantenimento di cui all’art.3, comma 2, D.Lgs n.156/2012 - Riapertura del termine, Legge 27.2.2015.
Formazione-affiancamento per il personale degli enti locali.

La Legge 27 febbraio 2015 di conversione con modificazioni del D.L. 31.12.2014 n.192, dispone all’art.2, comma 1 – bis che il termine perentorio di cui all’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 156/2012 sia differito al 30 luglio 2015 e che entro tale termine gli Enti locali, le unioni di comuni e le comunità montane, possano chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi indicati nella vigente tabella A allegata al suddetto D.Lgs. 156/2012, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, nonché del fabbisogno del personale amministrativo.

La Circolare ministeriale del 12 maggio 2015 ha fornito le istruzioni per il ripristino degli uffici del Giudice di pace soppressi, ai sensi della normativa richiamata.
In particolare la Circolare ha stabilito, al termine di alcuni adempimenti secondo specifica tempistica, l’avvio della formazione iniziale del personale comunale addetto, da realizzare attraverso tirocini in affiancamento, della durata di almeno due mesi, a partire dal prossimo 1 ottobre 2015.

Stante gli stringenti tempi di completamento dell’intera procedura, gli Enti locali interessati dovranno assicurare la messa a disposizione del personale individuato e già comunicato al Ministero che, a pena di decadenza, si dovrà presentare per iniziare il tirocinio nelle date comprese tra il 1º ottobre ed il 9 ottobre 2015 presso l’ufficio del Giudice di pace del circondario di riferimento.

E’ possibile concordare diversa sede, previo parere favorevole dei Coordinatori degli uffici del giudice di pace interessati, del Coordinatore del Giudice di pace circondariale, e del Presidente del Tribunale di riferimento, da comunicare in ogni caso al Presidente della Corte di Appello distrettuale.

Resta ferma, all’esito della formazione, la valutazione da parte di questa amministrazione della sussistenza di tutti i requisiti necessari ai fini dell’avvio dell’attività presso gli Uffici del Giudice di pace di cui è stato richiesto il ripristino.

L’attività di affiancamento deve riguardare, a rotazione, i servizi civili, penali, nonché i servizi amministrativo-contabili di spettanza degli Uffici del Giudici di pace, incluso l’addestramento all’utilizzo dei sistemi di registro informatizzato.

Il dipendente dell’ente locale deve inoltre impegnarsi ad osservare le direttive impartite dal Capo dell’Ufficio per l’organizzazione e l’esecuzione del lavoro con particolare riguardo alla riservatezza degli atti e dei documenti trattati e formati ed al rispetto della privacy delle persone coinvolte.

Ad ogni buon fine si allega l’elenco degli uffici del giudice di pace ammessi al ripristino, suddivisi per distretto e circondario, nonchè il modello di foglio da utilizzare per la rilevazione delle presenze (all.1) con l’indicazione del settore al quale il personale è assegnato giornalmente, che dovrà essere trasmesso, in copia, settimanalmente per le opportune verifiche, al Presidente del Tribunale di riferimento.

[nota dell'ufficio: l'elenco degli uffici sarà disponibile insieme all'allegato 1, all'esito del primo monitoraggio relativamente all'effettivo avvio della formazione]

Al termine del periodo di tirocinio, della durata di almeno 60 giorni per ogni partecipante, i Sigg. Coordinatori degli Uffici del Giudice di Pace circondariale invieranno i fogli di presenza originali al Presidente del Tribunale circondariale competente, che attesterà il completamento dell’affiancamento. Il predetto attestato dovrà pervenire a questo ufficio, in formato elettronico, esclusivamente al seguente indirizzo di posta certificata: formazionegdp.dgpersonale.dog@giustiziacert.it

Si coglie l’occasione per precisare che, al di fuori della fase di formazione iniziale prevista dalla normativa primaria da destinare al personale comunale, in presenza di ulteriore fabbisogno formativo, anche relativo all’addestramento all’utilizzo dei sistemi di registro informatizzato, il personale degli Enti locali dovrà svolgere il tirocinio presso lo stesso ufficio mantenuto/ripristinato, in affiancamento al personale già presente, ovvero, se ritenuto più efficace, e comunque senza oneri per l’amministrazione giudiziaria, presso l’ufficio del Giudice di pace circondariale, o altro ufficio limitrofo previo accordo e consenso dei Sigg. Coordinatori degli uffici del Giudice di pace interessati ed il Presidente del Tribunale di riferimento, curando che sia informato il Presidente della Corte di Appello.

Si invitano le SS.LL. a voler diffondere la presente nota ai Tribunali circondariali, per la successiva comunicazione agli Uffici del Giudice di pace ed agli Enti locali interessati al ripristino del rispettivo Ufficio di cui in allegato.

L’Ufficio II-Formazione di questa Direzione è incaricato del monitoraggio in itinere e conclusivo sulla formazione realizzata nei singoli distretti.

Per ogni eventuale chiarimento e/o informazione è possibile contattare l’Ufficio II°, al seguente indirizzo mail: ufficio2.dgpersonale.dog@giustizia.it

Roma, 2 ottobre 2015

il Direttore Generale
Emilia Fargnoli