Decreto 16 settembre 2015 - Procedimento per selezione personale del Corpo di polizia penitenziaria dei ruoli non direttivi da assegnare agli Istituti e Servizi minorili

16 settembre 2015

Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità
e
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

 

VISTO l'articolo 15 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 che prevede la determinazione con decreto del Ministro della Giustizia del contingente del personale di polizia penitenziaria da impiegare nel settore minorile scelti sulla base di specifici criteri attitudinali;

VISTO l'articolo 16, comma 6, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 che prevede, nell' ambito della istruzione e formazione professionale del personale del Corpo, che i programmi di formazione e aggiornamento tengano conto della peculiarità del servizio presso gli istituti minorili;

VISTO il D.M. 26 marzo 1993 che fissa in n. 1000 unità il contingente di personale di polizia penitenziaria da destinare agli Istituti e Servizi Minorili;

VISTO l'articolo 4 del D.M. 26 marzo 1993 che prevede, al fine di garantire il ricambio generazionale, che il venticinque per cento del contingente sia costituito da personale di nuovo reclutamento e che fino a quando non sarà effettuato uno specifico arruolamento per il settore minorile la suddetta quota sia coperta con unità di polizia penitenziari a che frequentano i corsi di formazione in atto o da iniziare, nella misura del 15% per ogni corso previo accertamento del possesso delle attitudini al servizio nel settore minorile ad opera di apposita commissione;

VISTO il P.C.D. 2 marzo 2004 relativo alla dotazione organica di sede, dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria del contingente per la Giustizia Minorile;

VISTO il D.M. 22 marzo 2013 che conferma in n. 1000 unità il contingente del personale di polizia penitenziaria da impiegare presso gli Istituti e Servizi del Dipartimento della Giustizia Minorile;

VISTO il D.M. 9 ottobre 2009 che istituisce la specializzazione di "Specialista nel Trattamento dei Detenuti Minorenni";

RITENUTO di dover disciplinare, in ragione di quanto in premessa, i criteri per l'accertamento del possesso delle attitudini al servizio nel settore  minorile ai fini della selezione del personale di nuovo reclutamento da assegnare agli Istituti e Servizi Minorili;

VISTA l'informativa trasmessa alle Organizzazioni Sindacali del Corpo di polizia penitenziaria con nota del 3 aprile 2014 n.12335 nonchè con nota del 5 marzo 2015 n. GDAP-0077999-20l5;

DECRETA

TITOLO I
[Disposizioni generali]

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

  1. Il presente decreto disciplina il procedimento per la selezione di personale del Corpo dei ruoli non direttivi di nuovo reclutamento da assegnare agli Istituti e Servizi Minorili.

Articolo 2
(Comunicazione dell'apertura della procedura)

  1. Il Dipartimento della giustizia minorile, all'inizio di ogni corso di formazione per agenti di polizia penitenziaria, fornisce al Dipartimento dell' Amministrazione penitenziaria l'elenco dei posti disponibili e che si reputa di dover coprire presso gli Istituti penali per minorenni e presso i Centri di prima accoglienza.
  2. Il Dipartimento dell' Amministrazione penitenziaria porta a conoscenza dei corsisti l'elenco di cui al comma l), mediante affissione presso le Scuole ove si effettua l'attività formativa, e fissa la data entro cui può essere presentata domanda.

Articolo 3
(Presentazione della domanda)

  1. L'allievo agente di polizia penitenziaria che aspira a essere assegnato ai reparti di cui all'art. 1) presenta domanda entro il termine indicato dal Dipartimento dell' Amministrazione penitenziaria utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dalla Direzione della Scuola.
  2. La Direzione della Scuola, alla scadenza dei termini, raccoglie le istanze e ne dà comunicazione al Dipartimento dell' Amministrazione penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile.

Articolo 4
(Scelta delle sedi di assegnazione)

  1. Le sedi indicate nell' elenco di cui all' art. 2, comma l, possono essere scelte esclusivamente dagli allievi agenti che abbiano presentato l'apposita domanda di cui all'art. 3 e che abbiano superato la relativa selezione, secondo l'ordine della relativa graduatoria.

Articolo 5
(Revoca della domanda)

  1. L'allievo agente selezionato può presentare attraverso la sede ove svolge la) formazione congiuntamente ai due Dipartimenti dichiarazione di rinuncia all' assegnazione ad un istituto o servizio del Dipartimento per la giustizia minorile fino al momento in cui è chiamato ad effettuare la scelta della sede di assegnazione.

TITOLO II
[Modalità di accesso]

Articolo 6
(Attitudini al servizio)

  1. L'accertamento delle attitudini al servizio nel settore minorile è effettuato mediante la somministrazione di un questionario e lo svolgimento di un colloquio.
  2. Il questionario è costituito da domande a risposta aperta ed è strutturato in modo da consentire attraverso il successivo colloquio una valutazione delle conoscenze possedute dal candidato in materia di giustizia minorile, nonché del possesso dei requisiti di personalità e delle corrette motivazioni a operare nel settore minorile.
  3. Il colloquio verte sui contenuti del questionario di cui al precedente comma 2.

Articolo 7
(Commissione esaminatrice)

  1. L'accertamento del possesso delle attitudini al servizio del personale di cui all'art. 1) è effettuato da una apposita Commissione nominata dal Direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento per la giustizia minorile.
    Al termine delle operazioni di selezione è redatta una graduatoria di merito.
  2. La Commissione esamina gli allievi agenti che hanno presentato domanda di selezione.
  3. Le operazioni di selezione sono effettuate dopo la nomina di agente in prova per ) consentire un periodo di on the job presso gli istituti per minori.

Articolo 8
(Compilazione della graduatoria)

  1. Ai fini della compilazione della graduatoria sono attribuiti i seguenti punteggi per titoli:
    • laurea specialistica o diploma di laurea quadriennale vecchio ordinamento o diploma di laurea magistrale punti 6,00
    • diploma di laurea triennale punti 5,00
    • diploma di scuola secondaria di secondo grado che consente l'accesso ad una facoltà universitaria punti 4,00
    • diploma di qualifica punti 2,00
    • diploma di scuola secondaria di primo grado punti 1,00
    • precedenti esperienze lavorative nel settore psico-socio-pedagocico:
      • un punto per ogni anno fino ad un massimo di punti 5,00
      • Le frazioni pari o superiori a mesi sei sono equiparate ad un anno.
  2. La Commissione attribuisce al candidato un punteggio fino a un massimo di 10,00 punti nella valutazione del questionario e fino a un massimo di 10,00 punti a seguito del colloquio.
  3. Il punteggio finale è costituito dalla somma del punteggio ottenuto nella valutazione del questionario, nel colloquio e da quello derivante dalla valutazione dei titoli culturali e professionali.
  4. La graduatoria è comunicata agli interessati mediante affissione presso le Scuole ove si svolge l'attività formativa.

Articolo 9
(Assegnazione)

  1. Dopo il giuramento e !'immissione nel ruolo, il personale di cui all'art. 1) è assegnato, ) secondo l'ordine di graduatoria, alle sedi minorili poste disponibili nei termini dell'art. 2.
  2. Qualora non vengano presentate domande, il contingente di personale di nuovo reclutamento da assegnare agli Istituti e Servizi minorili sarà individuato d'ufficio sulla base della posizione assunta dagli allievi nella graduatoria di fine corso.

Fatto in Roma, 16 settembre 2015

Il Capo del Dipartimento
dell' Amministrazione Penitenziaria

Il Capo del Dipartimento
per la Giustizia minorile e di comunità